Nuova ordinanza sul registro di commercio (1.1.2008)

La nuova ordinanza sul registro di commercio è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Essa contiene le disposizioni esecutive del nuovo regime relativo all’obbligo di revisione. Sono ormai iscritti al registro di commercio solo gli organi di revisione che eseguono una revisione ordinaria o limitata e che sono stati abilitati dalla nuova Autorità federale di sorveglianza dei revisori. Le società che intendono rinunciare alla revisione limitata devono dimostrare che soddisfano le condizioni previste per tale rinuncia, ad esempio presentando conti economici e bilanci.

La consultazione del registro di commercio su Internet è ormai gratuita in tutta la Svizzera. Si prevede inoltre di informatizzare interamente la gestione del registro. Gli utenti potranno quindi fornire le notificazioni per l’iscrizione e i documenti giustificativi in forma elettronica. I Cantoni disporranno di un periodo transitorio di cinque anni per adattare i loro sistemi.

L’ordinanza semplifica inoltre la procedura di ricorso: a livello cantonale, una sola istanza giudiziaria deciderà in merito ai ricorsi contro le decisioni degli uffici del registro di commercio. In caso di opposizione contro un’iscrizione nel registro non ancora eseguita, il blocco del registro permette agli uffici di evitare provvisoriamente di effettuare l’iscrizione. Tale blocco cessa se l’opponente non prova entro dieci giorni di aver presentato al tribunale una domanda per l’ottenimento di una decisione provvisionale.

Ultima modifica 02.09.2015

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