Cittadini stranieri: creare un’impresa
Sempre più imprenditori stranieri desiderano mettersi in proprio in Svizzera. Le possibilità di creare un’impresa dipendono del Paese d’origine del fondatore.
Nell'ammissione di manodopera straniera, la Svizzera adotta un sistema duale: i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e dell'AELS beneficiano dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
I cittadini dei Paesi terzi sottostanno a delle restrizioni e solo il personale qualificato ha principalmente diritto ad essere ammesso in Svizzera.
Cittadini provenienti da Paesi UE/AELS
Tutti i cittadini dei Paesi dell'UE e dell'AELS possono mettersi in proprio.
Cittadini provenienti da Paesi terzi
Gli imprenditori provenienti da Paesi terzi - quindi né dell'UE né dell'AELS - che desiderano esercitare una professione indipendente devono soddisfare i presupposti concernenti il mercato del lavoro. Le basi legislative sono regolate dalla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl), dall'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) nonché dalle direttive sulla LStr e sulla OASA.
Frontalieri
I frontalieri provenienti da Paesi dell'UE e dell'AELS possono costituire un'impresa in Svizzera ed esercitare un'attività lucrativa indipendente. Essi sottostanno alle stesse condizioni dei cittadini dell'UE e dell'AELS.
Ai cittadini appartenenti a Stati terzi viene invece concesso un permesso per frontalieri unicamente se fruiscono di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e se il loro luogo di residenza si trova da almeno 6 mesi nella vicina zona di frontiera. Secondo l'Accordo di libera circolazione delle persone, i frontalieri sono tenuti al rientro settimanale nel loro luogo di residenza all'estero.