Anche un’associazione (art. 60-79 CC) può gestire un’attività a scopo commerciale. Tuttavia essa deve perseguire uno "scopo ideale".
Chi intende esercitare con un'associazione un'attività commerciale deve obbligatoriamente iscriversi nel registro di commercio. Conformemente al Codice civile (CC), lo scopo dell'associazione non può però essere il lucro. Essendo l'associazione necessariamente legata a un fine ideale, si presta solo in maniera limitata alla gestione di un'attività commerciale.
La costituzione di un'associazione richiede almeno due persone naturali e/o giuridiche. Non è prescritto alcun capitale iniziale. La costituzione avviene attraverso l'assemblea costitutiva, la quale ha il compito di approvare gli statuti e nominare il comitato direttivo nonché l'organo di revisione. Gli organi necessari sono l'assemblea sociale e la direzione dell'associazione (almeno un socio).
L'associazione è una persona giuridica autonoma. Pertanto i soci non sono responsabili personalmente per i debiti dell'associazione. Un'eccezione sussiste solo qualora gli statuti prevedano altrimenti (art. 75a CC).