La società semplice è la forma più semplice tra le società di persone. Si tratta di un contratto col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (art. 530-551 CO).
Le società semplici sono costituite spesso solo per una certa durata di tempo, ad es. un consorzio edile che si scioglie quando l'opera di costruzione è terminata.
Una società semplice si presenta all'esterno come comunità d'interessi. Pertanto non possiede né una personalità giuridica né deve presentarsi all'esterno col nome proprio. In questo modo, di norma, viene costituita una società semplice senza che gli interessati ne siano consapevoli.
In fatto di responsabilità, infatti, questa forma di società nasconde qualche insidia: infatti, i soci sono responsabili in maniera solidale e illimitata per gli impegni dell'intera società. Una limitazione della responsabilità ha luogo solo se un socio agisce esplicitamente in nome proprio.
La costituzione di una società semplice non necessita di alcuna forma speciale. L'iscrizione nel registro di commercio non è possibile. Tuttavia, anche nel caso di una società semplice, un po' di "forma" non guasta. Si consiglia, pertanto, un contratto sociale scritto, che regoli in maniera vincolante la gestione aziendale o la ripartizione degli utili.