Nel caso della società cooperativa l’obiettivo è incentrato sulla promozione, ossia sui provvedimenti d’aiuto reciproco, come le cooperative di costruzione di abitazioni o gruppi d'acquisto.
Chi intende avviare un'attività imprenditoriale può anche optare per una società cooperativa (art. 828-926 CO).
Gli aspetti a favore della cooperativa sono valori imprenditoriali "interiori" quali la democrazia diretta e il diritto di partecipazione ben definito (principio "una testa, un voto"). Positiva è inoltre la trasparenza ad ogni gradino della scala gerarchica, cosa che aiuta a evitare eccessi di salario e situazioni simili.
L'ampio diritto di co-decisione di una società cooperativa può risultare scomodo, poiché dispendioso in termini di tempo. Questa forma giuridica è svantaggiosa per le transazioni societarie nonché quelle sul mercato del capitale: il diritto del voto pro capite da un lato esclude influssi concorrenziali indesiderati, dall'altro però non permette alleanze desiderate con obblighi finanziari. A causa della mancanza di un capitale di base solido e di conseguenza anche di una base di credito sufficiente, le società cooperative hanno, inoltre, solo un accesso limitato al mercato del capitale e pertanto non possono procurarsi un capitale proprio.
Presupposti per la costituzione
La costituzione richiede almeno sette soci, i quali possono essere sia persone naturali che giuridiche. Dopo la costituzione i soci possono essere anche meno; in tal caso però sussiste il rischio teorico di una denuncia di scioglimento.
Un capitale iniziale non è necessario. Qualora ce ne fosse comunque uno, ogni socio deve assumersi almeno una quota con valore nominale fisso. I soci sono responsabili per il patrimonio sociale. Gli organi della società cooperativa prescritti sono i seguenti:
- assemblea generale
- amministrazione (almeno tre membri)
- organo di controllo
L'iscrizione nel registro di commercio è d'obbligo, il nome della società cooperativa invece può essere scelto liberamente, bisogna aggiungervi "società cooperativa".
A partire dal 1° luglio 2015, l’amministrazione ha l’obbligo di tenere un elenco dell’insieme dei soci, menzionando i loro cognomi, nomi, indirizzi e, se del caso, il nome dell’impresa delle persone in questione.