Fondazione: conferire uno scopo al capitale

Attraverso una fondazione un patrimonio viene reso autonomo e destinato al conseguimento di uno scopo ben preciso.

Un patrimonio può essere reso autonomo sotto forma di una fondazione (art. 80-89c CC). La fondazione è una persona giuridica che agisce attraverso l'organo competente (consiglio di fondazione). La costituzione di una fondazione avviene per atto pubblico o per disposizione di ultima volontà. . A partire dal 1° gennaio 2016 (aggiornamento al: luglio 2015), tutte le fondazioni private devono essere iscritte al registro di commercio al fine di ottenere lo statuto di persona giuridica. Le fondazioni famigliari o religiose esistenti restano riconosciute come persona giuridica, ma devono iscriversi al registro di commercio entro cinque anni.

Per l'attività commerciale all'interno di una fondazione è determinante la volontà del fondatore fissata nell'atto costitutivo della fondazione. L'ente pubblico competente a seconda del tipo e del fine della fondazione (Confederazione, cantone o comune) è responsabile per l'osservanza di tale scopo. Ad eccezione della fondazione familiare e di quella ecclesiastica le fondazioni sono dunque soggette alla vigilanza da parte delle autorità.

Nella vita commerciale le istituzioni di previdenza a favore del personale organizzate sotto forma di fondazione hanno acquisito una grande importanza; la fondazione, tuttavia, non si presta particolarmente quale forma giuridica di un'impresa. Il fine di un'impresa può essere comunque collegato a una fondazione e prestabilito per un lungo arco di tempo attraverso uno scopo corrispondente.



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Ultima modifica 17.01.2023

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