Una società anonima (art. 620-763 CO) può essere costituita da una o più persone naturali o giuridiche, la quale/le quali porta/portano un determinato capitale nella ditta che viene scomposto in somme parziali (le azioni).
Insieme alla società a garanzia limitata (Sagl), la società anonima (SA) è la forma giuridica più comune in Svizzera, poiché offre numerosi vantaggi anche alle piccole imprese in fatto di responsabilità e di prescrizioni sul capitale.
Per gli impegni della società anonima risponde solo il patrimonio sociale, in caso di fallimento, dunque, i soci perdono al massimo il loro capitale azionario.
I patti parasociali offrono chiarezza quando diverse parti partecipano ad un'impresa. La costituzione di una società anonima richiede la presenza di almeno un azionista, il quale puo essere sia una persona fisica che giuridica, nonchè una delle altre società commerciale. La procedura di costituzione è più lunga e le spese di costituzione sono più elevate rispetto alle società di persone.
La società anonima nasce con l'inscrizione nel registro del commercio, l'atto pubblico di costituzione, l'approvazione degli statuti, la selezione del consiglio di amministrazione e la richiesta di verifica dell'ufficio di revisione.
Vi sono diverse prescrizioni da rispettare nella scelta di una ditta. Nel nome della ditta deve essere, ad esempio, aggiunta la sigla SA oppure il nome della ditta non deve essere puramente descrittivo e non deve contenere nomi di località che non corrispondano alla sede della società (vedere Istruzione e direttiva all’attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all’esame delle ditte e dei nomi del 1° aprile 2021).