Società anonima: uno dei modelli più frequenti

Una società anonima (art. 620-763 CO) può essere costituita da una o più persone naturali o giuridiche, la quale/le quali porta/portano un determinato capitale nella ditta che viene scomposto in somme parziali (le azioni).

Insieme alla società a garanzia limitata (Sagl), la società anonima (SA) è la forma giuridica più comune in Svizzera, poiché offre numerosi vantaggi anche alle piccole imprese in fatto di responsabilità e di prescrizioni sul capitale.

Per gli impegni della società anonima risponde solo il patrimonio sociale, in caso di fallimento, dunque, i soci perdono al massimo il loro capitale azionario.

I patti parasociali offrono chiarezza quando diverse parti partecipano ad un'impresa. La costituzione di una società anonima richiede la presenza di almeno un azionista, il quale puo essere sia una persona fisica che giuridica, nonchè una delle altre società commerciale. La procedura di costituzione è più lunga e le spese di costituzione sono più elevate rispetto alle società di persone.

La società anonima nasce con l'inscrizione nel registro del commercio, l'atto pubblico di costituzione, l'approvazione degli statuti, la selezione del consiglio di amministrazione e la richiesta di verifica dell'ufficio di revisione.

Vi sono diverse prescrizioni da rispettare nella scelta di una ditta. Nel nome della ditta deve essere, ad esempio, aggiunta la sigla SA oppure il nome della ditta non deve essere puramente descrittivo e non deve contenere nomi di località che non corrispondano alla sede della società (vedere Istruzione e direttiva all’attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all’esame delle ditte e dei nomi del 1° aprile 2021).

Doppia imposizione svantaggiosa

Nell'ambito della società anonima, il fisco fa una distinzione tra il privato e il commerciale. La SA è una persona giuridica ed è soggetta a imposizione in maniera separata come qualsiasi persona. Questo aspetto rappresenta uno svantaggio per gli azionisti: se la società registra un utile, è soggetta all'imposta sull'utile. Se dall'utile paga inoltre un dividendo agli azionisti, questi ultimi sono un'altra volta soggetti a imposte sul reddito privato. Questo fenomeno viene chiamato doppia imposizione.

Anche nel caso del capitale azionario il fisco colpisce due volte: la società deve pagare l'imposta sul capitale per il capitale azionario, mentre le azioni sono soggette a imposizione in quanto patrimonio privato dell'azionista.

Grazie alla seconda riforma dell'imposizione delle imprese, gli svantaggi della doppia imposizione sono stati attenuati. L'imposizione parziale dei dividendi in ragione del 60% della sostanza privata e del 50% della sostanza commerciale per gli azionisti consente un livellamento dell'onere fiscale. Le imprese che si finanziano per mezzo di crediti non sono più privilegiate rispetto a quelle che cercano azionisti impegnati sul piano imprenditoriale.

Il capitale azionario

Il capitale obbligatorio della società (capitale azionario) deve ammontare ad almeno CHF 100'000 (art. 621 e 622 CO). Questo deve essere versato (liberato) almeno al 20%. Esso deve tuttavia ammontare a non meno di CHF 50'000 (art. 632 CO). Tale capitale non deve essere pagato per forza in contanti, ma può essere versato sotto forma di conferimento in natura (ad es. immobili, macchinari, ecc.)

Il capitale sociale può essere detenuto nella valuta estera più importante per le attività dell’impresa. Esso deve avere un controvalore di almeno 100'000 franchi al momento della costituzione. Se il capitale sociale viene fissato in una valuta estera, si dovrà utilizzare la stessa valuta per la contabilità commerciale e la presentazione dei conti. Le valute autorizzate vengono definite dal governo svizzero. Le criptovalute sono escluse (621 CO).

Al momento della creazione di una società anonima, il fondatore o i fondatori devono aprire un conto deposito presso una banca. Si tratta di un conto bancario sul quale è depositato il capitale dell'impresa in via di formazione nell'attesa dell'iscrizione nel Registro di commercio. Una dichiarazione di deposito è consegnata in cambio del versamento dei fondi che rimangono bloccati sul conto deposito fino alla pubblicazione della creazione della società nel Registro di commercio. Per procedere all'apertura del conto deposito presso una banca, bisogna allegare una copia autenticata di un documento della persona che ha firmato la richiesta, o una legalizzazione della firma del richiedente.

Dopo la pubblicazione della creazione della società sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, i fondi sono versati sul conto corrente dell'azienda, e il conto deposito è annullato. Il versamento è effettuato a partire dal primo giorno lavorativo dopo la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il rilascio fondi da parte della banca avviene su presentazione di un estratto del Registro di commercio autenticato che dimostri l'iscrizione dell'azienda.

Al capitale azionario possono partecipare quanti soci lo desiderino. Le azioni possono essere intestate al portatore e/o nominative; il loro valore nominale può essere inferiore a un centesimo, purché sia superiore allo zero.

Nel caso delle azioni nominative l'azione porta il reale nome dell'azionista. Questa persona deve inoltre essere iscritta nel libro delle azioni della società. Le azioni nominative cambiano di proprietario mediante la sottoscrizione del titolo da parte dell'alienante (la cosiddetta "girata") e l'iscrizione nel libro delle azioni della società.

I fondatori possono assicurarsi la loro influenza sulla SA anche attraverso le cosiddette azioni a valore plurimo. Queste ultime sono azioni con un valore nominale inferiore e pieno diritto di voto che portano il nome dei fondatori. Questo fa sì che un azionista con 1'000 azioni a CHF 10 può dominare l'assemblea dei soci contro 100 azionisti con azioni da CHF 100, nonostante entrambe le parti abbiamo versato la stessa somma di denaro (CHF 10'000).

L’ultima revisione del diritto della società anonima ha introdotto un nuovo strumento, il margine di variazione del capitale: all’interno di questo margine, fissato anticipatamente, il consiglio di amministrazione viene autorizzato ad aumentare o a ridurre il capitale azionario per un periodo di una durata massima di cinque anni.

Consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.

Il consiglio d'amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori). Tutte le società anonime devono essere rappresentate da una persona, il cui luogo di residenza si trovi in Svizzera. Questa persona deve avere accesso al registro delle azioni, all’elenco dei detentori di azioni al portatore annunciati, così come all’elenco degli aventi economicamente diritto.

Tale requisito può essere posseduto da un membro del consiglio di amministrazione o da un amministratore (art. 718 CO).

Il consiglio d'amministrazione è l'organo costitutivo e di vigilanza supremo della società anonima. Stando al Codice delle obbligazioni (CO) il consiglio d'amministrazione può gestire gli affari della società direttamente o delegarli a terzi (la soluzione più consueta). Secondo la legge però il consiglio d'amministrazione ha numerosi attribuzioni intrasmissibili e inalienabili (art. 716a CO).

I nomi dei consiglieri d'amministrazione vengono pubblicati nel registro di commercio. Essi sono responsabili per eventuali danni causati da loro stessi attraverso una violazione degli obblighi volontaria o per negligenza.

Negli ultimi anni ha acquisito maggiore importanza anche per le PMI la Corporate Governance, vale a dire il sistema con cui dovrebbe essere gestita una ditta.

Organo di revisione e relazione d'esercizio

Una società anonima deve disporre di un organo di revisione nominato al momento della sua creazione. Ogni anno, egli deve consegnare un rapporto sulla direzione al consiglio di amministrazione.

Ogni società anonima deve elaborare ogni anno una relazione d'esercizio composta da un rendiconto d'esercizio e un rapporto annuale. Il rendiconto d'esercizio contiene il conto dei profitti e delle perdite, il bilancio nonché un allegato con le informazioni suppletive sulla società che soddisfino i requisiti minimi giuridici.

I conti annuali delle società devono essere sottoposti a revisione ordinaria qualora, in due esercizi consecutivi, siano stati superati due degli importi considerati soglie:

  • CHF 20 milioni per il totale attivo
  • CHF 40 milioni per le vendite
  • 250 posti a tempo pieno
     

La maggior parte delle PMI svizzere non soddisfa i criteri sopra indicati e pertanto non deve effettuare un audit regolare. I conti annuali devono essere sottoposti a revisione tramite una revisione limitata. Con il consenso di tutti gli azionisti/soci, un'impresa può rinunciare alla revisione limitata se non ha in media più di dieci posti di lavoro a tempo pieno all'anno (art. 727a CO).

Assemblea generale

L'assemblea generale annua (AG) degli azionisti è l'organo supremo di una SA. L'AG determina gli statuti, nomina il consiglio d'amministrazione e l'organo di revisione, approva o respinge il rapporto annuale e delibera sull'utilizzo dell'utile societario. Nel caso di perdita di capitale, il consiglio d’amministrazione può prendere iniziative autonomamente o convocare un'assemblea generale (art.  725a CO). Nel caso di debiti in eccedenza, il consiglio d'amministrazione (o l'organo di revisione) deve informare il giudice.

Le assemblee generali possono ora tenersi in più sedi contemporaneamente. È possibile partecipare e votare a distanza, per via elettronica. In questi casi, gli interventi devono essere trasmessi in diretta tramite mezzi audiovisivi in tutti i luoghi di riunione.

L'assemblea generale può svolgersi elettronicamente senza luogo di riunione se lo statuto lo prevede e se il consiglio d'amministrazione designa nell'avviso di convocazione un rappresentante indipendente con diritto di voto (art. 702d CO). Per le società le cui azioni non sono quotate in borsa, lo statuto può prevedere che si possa rinunciare alla nomina di un rappresentante indipendente.



Ultima modifica 30.01.2024

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