Ditta individuale: per lanciarsi da soli

Molti imprenditori preferiscono la ditta individuale. Dal punto di vista giuridico, questa forma è consigliata quando una singola persona svolge un’attività commerciale.

La ditta individuale è ideale per le attività strettamente legate al titolare. Le aziende commerciali locali optano spesso per questa forma giuridica, così come coloro che esercitano una professione liberale, come ad esempio gli architetti, gli ingegneri, gli avvocati o i medici. Questi ultimi sono tuttavia per la maggior parte degli "indipendenti senza impresa", le cui attività sono in linea di principio esenti dall’obbligo di iscrizione al registro di commercio, contrariamente a quelle di una ditta individuale.

Un'iscrizione facilitata

Una ditta individuale può essere fondata in modo molto semplice. L'attività può iniziare rapidamente con costi limitati di costituzione. In linea di principio, viene richiesta solo l'iscrizione nel registro di commercio. Il versamento di un patrimonio di base fisso non è obbligatorio. Inoltre, la doppia imposta sull'utile può essere evitata.

Per quanto riguarda le assicurazioni sociali, è bene sapere che i fondatori di ditte individuali godono, in generale, dello statuto del lavoratore autonomo. Sono quindi in gran parte responsabili della previdenza.

Per ottenere lo statuto di lavoratore autonomo, gli imprenditori possono fare domanda presso l'AVS nel luogo o nel campo di esercizio. Le condizioni di rilascio variano a seconda dei settori. La cassa esaminerà il caso in questione e chiederà i giustificativi necessari. Nel settore della costruzione (imbianchini, muratori) o del trasporto (conducenti di taxi ad esempio) è la SUVA che rilascia lo statuto di lavoratore autonomo. Solo una volta ottenuto il permesso dalla SUVA, i fondatori possono fare domanda presso l'AVS nel luogo o nel campo di esercizio.

Il nome dell'impresa deve includere il nome del creatore. Descrizioni di fantasia o tecniche sono possibili solo come supplemento al nome del titolare. L'iscrizione nel registro di commercio implica che il nome dell'impresa sia protetto e che il proprietario sia sottoposto all'esecuzione in via di fallimento.

Il registro IDI pubblica le ditte individuali anche se costoro non sono iscritte al registro di commercio. Per queste imprese, il nome della ditta corrisponde sempre al nome e cognome del titolare. I nomi fittizi o di fatto delle ditte individuali senza iscrizione al registro di commercio sono pubblicati nel registro IDI esclusivamente nel campo « Nome supplementare ».

Le ditte individuali la cui cifra d'affari non supera CHF 500'000 devono tenere come minimo una contabilità semplificata che comporti unicamente le entrate, le uscite ed il patrimonio.

Le ditte individuali che hanno realizzato una cifra d'affari uguale o superiore a CHF 500'000 durante l'ultimo esercizio devono tenere una contabilità e presentare dei conti conformemente alle regole stabilite nel Codice delle obbligazioni (art. 957 e seguenti).

Per una visione dettagliata della ditta individuale e del suo funzionamento, vedi:



Informazione

Ultima modifica 25.01.2024

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