Telelavoro dei frontalieri

Numerose imprese svizzere impiegano lavoratori frontalieri che desiderano talvolta lavorare dal proprio domicilio. Tuttavia, la legislazione in vigore consente solamente un margine di manovra limitato in questo ambito. È necessario chiarire le questioni relative alla previdenza sociale, al diritto fiscale e al diritto del lavoro al fine di evitare conseguenze negative per i datori di lavoro e per gli impiegati. In particolare, è raccomandato di stabilire nel contratto di lavoro quale diritto del lavoro si applica alla relazione impiegato-datore di lavoro e in quale misura il telelavoro dall’estero è possibile.

Contributi sociali

La Svizzera, così come gli Stati dell’UE e dell’AELS, partecipa al sistema europeo di coordinamento delle assicurazioni sociali che si applica agli espatriati svizzeri e degli Stati dell’UE/AELS. In linea di principio, in riferimento all’assoggettamento, il regolamento in vigore prevede che:

Per maggiori informazioni si rimanda al documento 2.12 "Assoggettamento all’assicurazione" del Centro d’informazione AVS/AI.

Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2023, un nuovo accordo multilaterale permette ai lavoratori frontalieri di non subire cambiamenti di Stato d’affiliazione in materia di assicurazioni sociali in caso di telelavoro inferiore al 50% (del tempo di lavoro totale) in alcuni Stati (si veda nuovo accordo).

La lista degli Stati interessati e alcune spiegazioni sulle condizioni di applicazione dell’accordo possono essere consultate sul sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Si noti che se un impiegato si trova in una situazione per cui le condizioni di affiliazione alle assicurazioni sociali svizzere non sono, o non sono più soddisfatte, il datore di lavoro svizzero dovrà espletare le questioni relative ai contributi sociali presso l’organo competente all’estero. Dovrà in particolare conoscere l’ammontare dei contributi e l’organizzazione del sistema di previdenza sociale del paese in questione alfine di adempiere ai propri obblighi legali. Ciò può costituire un carico di lavoro supplementare non trascurabile.

I contributi sociali all’estero possono risultare più elevati rispetto alla Svizzera. Anche se involontaria, un’affiliazione non regolamentare può comportare gravi conseguenze per l’impresa e l’impiegato.

Per maggiori informazioni, i datori di lavoro possono rivolgersi alle casse di compensazione AVS che rappresentano l’ente competente in materia di assoggettamento alle assicurazioni sociali.

Imposizione del reddito

Svizzera e Francia hanno stipulato un accordo perenne relativo al telelavoro dei lavoratori frontalieri. Dal 1° gennaio 2023, è possibile esercitare fino al 40% della propria attività in telelavoro da un lato e dall’altro della frontiera franco-svizzera senza rimettere in questione il regime d’imposizione abituale del lavoratore frontaliere.

In Germania, in caso di lavoro a tempo pieno, lo statuto di frontaliere può essere mantenuto a condizione che l’impiegato si renda almeno una vota a settimana sul proprio luogo di lavoro in Svizzera.

L’imposizione dei frontalieri residenti in Italia (entro un raggio di 20 km dalla frontiera svizzera) sarà oggetto dal 1° gennaio 2024 di un nuovo accordo adottato a maggio 2023 dalle due parti. L’accordo prevede che le autorità competenti dei due paesi rivedano periodicamente le condizioni del telelavoro transfrontaliero (si veda accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana).

Attualmente (agosto 2023), i frontalieri sono tenuti a esercitare sul posto di lavoro in Svizzera per adempiere al regime d’imposizione dei frontalieri. Il reddito percepito durante un eventuale episodio (anche di un solo giorno) di lavoro a domicilio deve essere assoggettato in Italia.

Con la fine del regime speciale d’imposizione messo in atto durante la pandemia, i lavoratori frontalieri residenti in Austria non beneficiano, al momento, di nessun regime fiscale particolare in relazione al telelavoro.

Qualsiasi entrata riguardante l’attività professionale esercitata presso il proprio domicilio resta sottoposta all’imposizione dello Stato di residenza.

Diritto del lavoro

Si raccomanda vivamente di precisare esplicitamente nel contratto di lavoro quale sia il diritto del lavoro applicabile. In assenza di menzione del diritto del lavoro applicabile nel contratto, se una parte significativa del lavoro viene svolta all’estero, l’applicazione del diritto del lavoro svizzero può essere rimessa in questione.

Tuttavia, se il contratto di lavoro stabilisce che il diritto del lavoro applicabile è il diritto svizzero, allora questo sarà altresì applicato ai lavoratori frontalieri, anche in caso di telelavoro nello Stato di residenza.


Informazione

Ultima modifica 08.08.2023

Inizio pagina

https://www.kmu.admin.ch/content/kmu/it/home/consigli-pratici/personale/management-del-personale/obblighi-del-datore-di-lavoro/telelavoro-dei-frontalieri.html