Frontalieri: fondare un'azienda

I frontalieri devono seguire un certo numero di regole in modo di poter creare la loro società. Spiegazioni.

In che modo un frontaliero può costituire un’impresa in Svizzera? Di seguito vengono presentate le principali condizioni legali, informazioni di fondo e consigli per gli imprenditori con statuto di frontaliero.

Frontalieri provenienti da Paesi dell'UE/AELS

I frontalieri possono costituire un'impresa in Svizzera ed esercitare un'attività lucrativa indipendente. Essi sono tuttavia tenuti a dimostrare alle autorità svizzere competenti di essere in grado di esercitare una tale attività lucrativa indipendente in Svizzera. La prova può essere apportata ad esempio sotto forma di documenti aziendali eloquenti, iscrizione nel registro di commercio, apertura di un ufficio o di un'officina, insediamento dell'azienda o documentazioni contabili. Gli uffici cantonali della migrazione forniscono informazioni dettagliate sulle prove richieste.

Una volta addotta la prova che dimostra che l'attività lucrativa indipendente possa avere esito positivo, ai frontalieri viene concesso un permesso quinquennale per frontalieri (permesso G per frontalieri CE/AELS). L'iter amministrativo è simile a quello al quale sono sottoposti i cittadini dell'UE/AELS aventi dimora in Svizzera.

Siccome la maggior parte dei transfrontalieri che lavorano in Svizzera sono cittadini di Paesi dell'UE o dell'AELS, essi rientrano nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Di conseguenza, questi frontalieri non sono più tenuti a soddisfare le condizioni che vigevano in passato, ad esempio l'obbligo di soggiorno precedente di sei mesi nelle zone limitrofe alla Svizzera. Per essi vale altresì la piena mobilità sia professionale che geografica, ossia essi possono liberamente cambiare professione, posto e luogo di lavoro. Inoltre, tali frontalieri non sono più tenuti al rientro quotidiano al proprio domicilio all'estero, bensì unicamente a quello settimanale.

Transfrontalieri provenienti da Stati terzi (Paesi non aderenti all'UE/AELS)

Ai cittadini di Stati terzi viene concesso un permesso per frontalieri unicamente se questi fruiscono di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e se il loro luogo di residenza si trova da almeno 6 mesi nella vicina zona di frontiera. Secondo l'Accordo di libera circolazione delle persone, i frontalieri sono tenuti al rientro settimanale nel loro luogo di residenza all'estero.

Altrimenti, l'iter amministrativo per i frontalieri che esercitano un'attività lucrativa indipendente è simile a quello al quale sono sottoposti i cittadini di Stati terzi con diritto di dimora svizzero.

Presupposti per la costituzione di un'impresa

In occasione di una creazione d’impresa vanno rispettate le seguenti prescrizioni sulla nazionalità e il domicilio:

  • Ditta individuale

    Essendo una ditta individuale di sola ed esclusiva proprietà del titolare, vigono le rispettive disposizioni del mercato del lavoro inerenti alle persone. In linea di massima, per lavorare in Svizzera vi è bisogno di un permesso di dimora e di lavoro.
  • Società in nome collettivo e in accomandita

    In quanto società di persone, la forma giuridica della società in nome collettivo e in accomandita viene prevalentemente scelta poiché forma societaria minore e fortemente legata alle persone. Di conseguenza, le persone fisiche coinvolte sottostanno alle rispettive disposizioni del mercato del lavoro inerenti alle persone con permesso di dimora e di lavoro valido per la Svizzera.
  • Società a garanzia limitata (Sagl)

    In quanto persona giuridica, la società a garanzia limitata (Sagl) deve essere rappresentata da almeno una persona residente in Svizzera. Questa persona può essere l'amministratore o il direttore e deve di conseguenza necessariamente avere un permesso di dimora e di lavoro valido per la Svizzera.
  • Società anonima (SA)

    Per quanto concerne la società anonima costituita da persone giuridiche, almeno una persona che rappresenta la società deve essere domiciliata in Svizzera. La persona tenuta ad essere domiciliata in Svizzera deve comunque avere un permesso di dimora e di lavoro valido per la Svizzera.  

Acquisto di terreni

I frontalieri possono acquistare in Svizzera sia abitazioni secondarie, sia immobili utilizzati per l'esercizio della propria attività professionale. Essi hanno gli stessi diritti degli svizzeri (trattamento nazionale). I frontalieri possono altresì acquistare con un’autorizzazione abitazioni secondarie e non sono tenuti a vendere la proprietà fondiaria acquistata qualora essi abbandonino la Svizzera.

In relazione all'acquisto e alla vendita di immobili e terreni a scopo commerciale, vigono le seguenti imposte:

  • Imposta sugli utili fondiari: nei cantoni di Zurigo, Berna, Uri, Svitto, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino e Giura tutti gli utili fondiari sono soggetti a questa tassa. Gli altri cantoni e la Confederazione li includono invece nel calcolo dell'imposta sul reddito. L'aliquota d'imposta sugli utili fondiari dipende dall'ammontare dell'utile realizzato e dal periodo di detenzione del bene, secondo la guida "Impôt sur les gains immobiliers" del mese di marzo 2020.
  • Imposta sul trapasso di proprietà per immobili (abolita in alcuni cantoni, come Svitto), secondo la guida "Droit de mutation" del mese di aprile 2018.

Imposizione delle persone fisiche

In Svizzera, le imposte sul reddito vengono riscosse sia dalla Confederazione (imposta federale), sia dai Cantoni e dai comuni (imposte cantonali e comunali). Siccome ognuno dei 26 Cantoni ha leggi fiscali proprie, l'imposizione fiscale varia da Cantone a Cantone. In tutti i Cantoni però, i contribuenti sono ogni anno tenuti a compilare la dichiarazione d'imposta, in base alla quale vengono rilevati i fattori fiscali (reddito e sostanza) e fissato l'ammontare delle imposte da pagare.

I lavoratori stranieri che non hanno il permesso di dimora C, ma che hanno invece il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati, per quanto riguarda il loro reddito da lavoratori dipendenti, all'imposizione alla fonte. In altri termini: le imposte vengono direttamente detratte dallo stipendio dal datore di lavoro (imposta alla fonte). L'obbligo d'imposta viene di regola adempiuto in questo modo (Imposta alla fonte (Legge federale sull'imposta federale diretta)).

Stando alla Legge sull'imposta (art. 94), per quanto riguarda il reddito non passibile d’imposta alla fonte, queste persone sottostanno alla procedura fiscale ordinaria. Ciò significa che le persone residenti nel Cantone senza permesso di dimora non sono tenute a pagare l'imposta alla fonte sulle entrate generate dalla propria attività indipendente. Pertanto, le entrate da attività indipendente vanno dichiarate tramite regolare dichiarazione d'imposta alla stregua di un cittadino svizzero o di uno straniero domiciliato in Svizzera (vedi Legge federale sull'imposta federale diretta, Quarta parte: Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche).

La doppia imposizione è regolata da convenzioni internazionali. In tal ambito, la Svizzera ha sottoscritto convenzioni con all'incirca 100 Paesi, fra i quali quasi tutti i Paesi industrializzati occidentali. Dettagli riguardanti i singoli Paesi sono consultabili nelle rispettive convenzioni (vedi Doppia imposizione fiscale e Sommario delle convenzioni sulla doppia imposizione).

Imposizione delle imprese

In Svizzera, le società di capitali, come le società anonime o le società a garanzia limitata, devono pagare le imposte sul reddito e sul capitale. Le imposte sul reddito sono riscosse a livello federale, cantonale e comunale, mentre le imposte sul capitale sono previste soltanto a livello cantonale e comunale.

L'imposta federale sul reddito è pari all'8,5% degli utili netti (art. 68 LIFD). Le altre aliquote variano notevolmente in funzione del Cantone e del comune. In generale, la Svizzera centrale è la regione più vantaggiosa dal punto di vista fiscale. In questi cantoni, l'aliquota effettiva (imposte federali, cantonali e comunali) è tra il 10% e il 11,1%, secondo il BAK Taxation Index 2020 di  BAK Economics. Invece, a Zurigo equivale al 17,9% e e a San Gallo al 12,5%.

Imposta sul valore aggiunto

La Svizzera ha l'imposta sul valore aggiunto di gran lunga più bassa di tutti gli altri Paesi europei. L'imposta sul valore aggiunto normale è del 8,1%. Il tasso IVA ammonta invece al 3,8% per gli alberghi e scende addirittura al 2,6% per i beni di consumo quotidiani. Altri beni e servizi, ad esempio cure mediche e istruzione, non sono per contro assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (Ammin. federale delle contribuzioni AFC - Pubblicazioni IVA sul web).



Informazione

Ultima modifica 21.12.2023

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