Distacco di lavoratori in Svizzera

Un’azienda con sede in un paese dell’UE o dell’AELS può collocare dei lavoratori in Svizzera. Il contrario è altrettanto possibile.

Cos’è il distacco di lavoratori?

Il distacco di lavoratori si verifica quando un datore di lavoro con domicilio o sede sociale al di fuori della Svizzera mette a disposizione un lavoratore affinché fornisca una prestazione lavorativa nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione o per un’impresa con sede in Svizzera, sia essa una succursale o un’impresa appartenente al gruppo imprenditoriale del datore di lavoro. Può quindi trattarsi di una persona che:

  • lavora abitualmente sul territorio di un Paese diverso dalla Svizzera
  • è stata assunta in un Paese diverso dalla Svizzera

3 esempi di distacco:

  • Un lavoratore tedesco è distaccato da un’impresa finlandese per effettuare uno studio di mercato in Svizzera per 2 mesi.
  • Una società inglese distacca per un periodo di 2 anni uno dei suoi direttori nella sua succursale di Zurigo.
  • Un lavoratore austriaco è assunto da una società interinale tedesca. Esso viene incaricato di lavorare in Svizzera per 12 mesi. In questo caso si tratta di fornitura di personale a prestito indiretta dall’estero in Svizzera. La fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera non è permessa.

(Attività illecite da parte di imprese di collocamento e di fornitura di personale a prestito estere (in francese)Esempi di fornitura di personale a prestito e di collocamento transfrontalieri autorizzati dalla LC (in francese))

Cosa occorre fare in caso di soggiorni inferiori a 90 giorni effettivi?

a) Cittadini degli Stati membri dell’UE/AELS

La prestazione transfrontaliera di servizi nell’ambito del distacco di lavoratori per una durata massima di 3 mesi (90 giorni) per anno civile non sottostà più all’obbligo di un permesso di soggiorno per gli Stati membri dell’UE e per i membri dell’AELS. È stata tuttavia introdotta una procedura di notifica.

Il datore di lavoro che distacca lavoratori è tenuto a notificarli alle autorità cantonali competenti del luogo di lavoro se i lavori in Svizzera durano più di otto giorni per anno civile. I lavoratori distaccati attivi nei settori dell’edilizia, dell’ingegneria civile e della finitura edilizia; della paesaggistica e della manutenzione del paesaggio; dell’alberghiero e della ristorazione; della pulizia industriale o domestica; della sorveglianza e della sicurezza; del commercio ambulante (con l'eccezione degli operatori fieristici e circensi); dell’industria del sesso devono essere notificati dal primo giorno della loro attività lucrativa in Svizzera, indipendentemente dalla durata dei lavori forniti nel territorio elvetico. (Informazioni dettagliate e aggiornamenti sono disponibili sul sito web della Segreteria di Stato della migrazione SEM: Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata, FAQ – Domande ricorrenti).

Tuttavia, per servizi superiori a 90 giorni per anno civile è richiesto un permesso di lavoro, il cui rilascio non costituisce un diritto ed è di competenza dei singoli cantoni.

b) Croazia

Dal 1° gennaio 2022, le stesse condizioni si applicano a tutti i cittadini degli Stati UE/AELS, inclusi i croati. Le disposizioni transitorie comprendenti limitazioni per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni e controllo delle condizioni lavorative e salariali) e contingenti non si applicano più ai cittadini croati.

Qualora l’immigrazione di lavoratori croati oltrepassi un dato valore soglia, la Svizzera potrebbe attivare una clausola di salvaguardia che, dal 1°gennaio 2023 e al massimo fino al 31 dicembre 2026, le consentirebbe di limitare nuovamente il numero di permessi rilasciati ai cittadini croati.

Informazioni supplementari e aggiornate sono disponibili sul sito web della SEM alla voce "Croazia" (Circolare Croazia) et sul Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durataFAQ – Domande ricorrenti).

Cosa occorre fare in caso di soggiorni superiori a 90 giorni effettivi?

I soggiorni temporanei per la fornitura di prestazioni lavorative che non sono rette da un accordo specifico e che superano i 90 giorni lavorativi per anno civile non sono disciplinati dall’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, ma devono unicamente soddisfare i presupposti concernenti il mercato del lavoro, ovvero la Legge federale sugli stranieri (LStr), l'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativave (OASA), nonché le direttive sulla LStr e l'OASA. Se queste condizioni sono rispettate, i cittadini europei hanno diritto a un permesso di soggiorno CE/AELS per la durata della prestazione.

Quali sono le procedure in materia di diritto del lavoro?

Le imprese che intendono distaccare lavoratori in Svizzera devono dimostrare di rispettare le condizioni lavorative e salariali vigenti in Svizzera. La legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e l’ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giugno 2004, stabiliscono le condizioni lavorative e salariali minime che occorre garantire ai lavoratori distaccati, dichiarando applicabile a tali lavoratori un certo numero di norme in vigore in Svizzera. Oltre alle disposizioni in materia di retribuzione minima, tali imprese devono inoltre rispettare le prescrizioni relative alla protezione dei lavoratori (in particolari concernenti i periodi di lavoro e di riposo, la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro nonché la tutela di gestanti e puerpere). Queste condizioni sono regolarmente controllate e, in caso di inosservanza, potranno essere adottate sanzioni (Distacco di lavoratori in SvizzeraCalcolatore nazionale dei salari della SECO, Calcolatore salariale USS,  Retribuzione minimaProtezione dei lavoratori).

Quali sono le procedure in materia di sicurezza sociale?

Il distacco è l’invio temporaneo in un altro Stato di lavoratori per la fornitura di una prestazione lavorativa; durante il periodo di distacco i lavoratori rimangono assoggettati, per quanto riguarda le assicurazioni sociali, alla legislazione dello Stato d’invio. Conformemente al Regolamento europeo n. 1408/71 del 14/06/1971, l’affiliazione di un lavoratore alla sicurezza sociale dello Stato di origine può essere mantenuta per la durata del distacco in un altro Paese, e questo per un periodo di 12 mesi al massimo. A tal fine, occorre essere in possesso di un documento di distacco (modulo E101 o E102 a seconda dei casi), che fungerà da certificato di distacco e quindi di affiliazione alla sicurezza sociale. Tali moduli sono disponibili online o sono ottenibili presso gli organismi di sicurezza sociale dei Paesi dell’UE/AELS (Certificato riguardante la legislazione applicabilePersone distaccate (UFAS)Links UE & Informazioni sulla sicurezza sociale (EUlisses)Guida pratica: la legislazione applicabile nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera).



Informazione

Ultima modifica 06.07.2023

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