Un’azienda con sede in un paese dell’UE o dell’AELS può distaccare dei lavoratori in Svizzera. È possibile anche il contrario.
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I datori di lavoro con domicilio o sede sociale al di fuori del territorio svizzero possono distaccare lavoratori in Svizzera affinché forniscano una prestazione lavorativa.
Il distacco di lavoratori deve rispettare una serie di regole concernenti l'autorizzazione di lavorare e le condizioni lavorative e salariali minime in vigore. Le norme da rispettare in Svizzera (art. 2 cpv. 1 LDist) corrispondono a quelle della direttiva europea (art. 3 par. 1 direttiva) (96/71/CE). In ogni caso, i lavoratori distaccati restano soggetti al contratto di lavoro stipulato con il loro datore di lavoro e alle assicurazioni sociali del loro Paese.
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Un datore di lavoro svizzero può altresì distaccare lavoratori nell'UE/AELS. A tal fine dovrà rispettare le regole del rispettivo Paese. Tali regole sono riportate nella rubrica Droit du travail et organisation du travail (in francese, tedesco e inglese) del sito dell'Unione europea e nella direttiva 96/71 dell'UE.