Etichettatura dei prezzi

I prezzi dei prodotti venduti nel commercio devono essere indicati secondo norme ben precise.

Il prezzo è un criterio d’acquisto importante. La sua indicazione deve essere chiara ed accessibile per permettere al consumatore di comparare diverse offerte e di non essere indotto in errore. Costituisce anche uno strumento di concorrenza potente. Si tratta dunque di un campo particolarmente regolamentato.

Il testo principale che regola l’indicazione dei prezzi è l’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP) del 1978. Questa viene revisionata regolarmente. L’ultima modifica risale al 1° gennaio 2025 e concerne la possibilità di esporre un prezzo comparativo in aggiunta al prezzo effettivo da pagare, a condizione che il prodotto sia stato offerto a tale prezzo per almeno 30 giorni (art. 16, c. 1).

Al pari delle direttive europee, i princìpi dell’OIP stabiliscono che i prezzi delle merci devono essere indicati nei negozi e nelle vetrine dove queste sono esposte.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, il principio è lo stesso, almeno per una trentina di attività enumerate nell’OIP, come il settore alberghiero e della ristorazione, quello della cura del corpo, delle telecomunicazioni, delle offerte di viaggio, delle cure dentarie, dei veterinari o delle attività notarili. Per questi settori, i consumatori devono avere la conoscenza del prezzo prima dell’acquisto della prestazione. Un certo numero di altre prestazioni sottostanno a regolamenti specifici (ad esempio le assicurazioni, le prestazioni mediche, gli avvocati).

Una guida pratica (PDF, 2 MB, 25.05.2025) elaborata della SECO è a disposizione sul suo sito internet. Tratta non soltanto delle merci, ma anche dei servizi, della pubblicità così come delle comparazioni e delle riduzioni di prezzo. Una guida informativa per i commercianti intitolata "Corretta indicazione di prezzi e quantità (PDF, 4 MB, 01.07.2022)" è ugualmente scaricabile gratuitamente dal sito della SECO.

Principi generali

È obbligatorio indicare i prezzi delle merci vendute nel commercio. Qualche regola di base:

  • Prezzi al minuto. Il pezzo effettivo che il consumatore deve pagare deve essere indicato in CHF. È il prezzo al minuto, che include le tasse pubbliche (ad esempio l’IVA), i canoni dei diritti d’autore, i supplementi non opzionali di ogni genere.
  • Prezzo unitario. Il pezzo unitario (prezzo al litro, al chilo, al metro, ecc.) deve figurare per la merce misurabile, cioè quella il cui prezzo al minuto è calcolato in funzione della quantità venduta.
  • Preconfezionamento (merce misurabile preconfezionata). Per la merce misurabile sottoposta a condizionamento prima della messa in vendita (ad esempio delle mele in imballaggio di plastica), conviene indicare sia il prezzo al minuto che quello unitario (esempio: jogurt, 480 g CHF 2,40 / 100 g CHF 0,50), salvo eccezioni. Non è ad esempio necessario indicare il prezzo unitario per le vendite al pezzo, per la merce il cui prezzo al minuto non supera CHF 2 o ancora per le bevande alcoliche il cui contenuto nominale del recipiente è di 35 cl o 70 cl.
  • Vendita sfusa. Il prezzo unitario deve essere menzionato per i prodotti non preconfezionati (esempio: zucchine, CHF 5,50/kg), ad eccezione di quelli venduti al pezzo, come le salsicce di un peso fino a 200 g, determinate specialità casearie di un peso fino a 150 g o ancora determinati frutti e verdure.
  • Indicazione. I prezzi devono essere indicati sulla merce o nell’immediata prossimità. Devono essere indicati in cifre, ben visibili e facilmente leggibili.
  • Vetrine. Per i prodotti in vetrina, i prezzi devono poter essere letti senza ostacoli dall’esterno e deve essere possibile identificare chiaramente a cosa corrispondono.

Casi speciali

Esistono regole specifiche per alcune categorie di prodotti:

  • Vini e bevande alcoliche. Le bottiglie di vino e di bevande alcoliche sono considerate come merce preconfezionata. È perciò necessario menzionare il loro prezzo al minuto ed il loro prezzo unitario. Non è necessario indicare il prezzo unitario in caso di vendita per 1, 2 o 5 litri e di multipli o sottomultipli decimali e per le bevande alcoliche il cui contenuto nominale del recipiente è di 35 cl o 70 cl.
  • Derrate sottoposte a condizionamento in ambiente liquido. Per i prodotti conservati in ambiente liquido (ad esempio i cetriolini), il prezzo unitario deve essere espresso in rapporto al peso sgocciolato.

Indicare i prezzi su internet 

L’indicazione dei prezzi concerne anche i prodotti venduti su internet. Come per le merci proposte in negozio, l’ammontare che il consumatore dovrà effettivamente pagare deve essere indicato, in franchi svizzeri. Si tratta del prezzo al dettaglio che include tutti gli elementi non opzionali quali imposte pubbliche, compensi sui diritti d’autore, ecc. 

In linea di principio, le spese di consegna devono essere incluse nel prezzo indicato. Ma questo non sempre è possibile, ad esempio nel caso in cui la consegna è gratuita oltre un certo importo speso, se vengono proposti diversi metodi di spedizione o anche se i costi variano a seconda del peso della merce ordinata. In questi casi, le modalità devono essere comunicate in maniera chiara e visibile vicino al prezzo del prodotto. Il costo della spedizione deve pure essere indicato. Se, per ragioni di spazio, queste informazioni non possono figurare di fianco al prezzo del prodotto, è possibile presentarle in un collegamento ipertestuale.

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Controlli

La SECO sorveglia l’esecuzione cantonale dell’OIP. Coordina ogni anno una campagna di controlli effettuata dai cantoni. 

Nel 2024, la campagna ha riguardato l’indicazione dei prezzi delle merci in vendita nei negozi fisici di alimentari. Le autorità cantonali hanno ispezionato 2.505 negozi di alimentari, nei quali hanno verificato i prezzi al minuto e i prezzi unitari delle merci esposte. Tra i punti vendita ispezionati, 613 esponevano merci in vetrina. Nei punti vendita, l’indicazione dei prezzi al minuto delle merci era corretta nell’83% dei casi, mentre quella dei prezzi unitari nel 78% dei casi. Nelle vetrine, i prezzi (al minuto e unitari) erano indicati correttamente nel 75% dei negozi. Per maggiori informazioni, consultare la presentazione dei risultati.

Nel 2025, i controlli riguarderanno l’indicazione dei prezzi nei negozi di barbieri, nei saloni di parrucchiere e negli istituti di bellezza.

Le infrazioni all’OIP sono punite con una multa fino a 20.000 franchi.



Ultima modifica 25.05.2025

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