Etichettatura dei prezzi: un obbligo

I prezzi dei prodotti venduti nel commercio devono essere indicati secondo norme ben precise.

Il prezzo è un criterio d’acquisto importante. La sua indicazione deve essere chiara ed accessibile per permettere al consumatore di comparare diverse offerte e di non essere indotto in errore. Costituisce anche uno strumento di concorrenza potente. Si tratta dunque di un campo particolarmente regolamentato.

Il testo principale che regola l’indicazione dei prezzi è l’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP) del 1978. Questa viene revisionata regolarmente. L’ultima modifica risale al 1 luglio 2021 e concerne la possibilità di far riferimento a una fonte digitale (art.14 al.2). I principi dell’OIP sono i medesimi di quelli espressi dalle direttive europee: i prezzi delle merci devono essere indicati nei negozi e nelle vetrine dove queste sono esposte.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, il principio è lo stesso, almeno per una trentina di attività enumerate nell’OIP, come il settore alberghiero e della ristorazione, quello della cura del corpo, delle telecomunicazioni, delle offerte di viaggio, delle cure dentarie, dei veterinari o delle attività notarili. Per questi settori, i consumatori devono avere la conoscenza del prezzo prima dell’acquisto della prestazione. Un certo numero di altre prestazioni sottostanno a regolamenti specifici (ad esempio le assicurazioni, le prestazioni mediche, gli avvocati).

Una guida pratica (PDF, 2 MB, 01.07.2022) elaborata della SECO è a disposizione sul suo sito internet. Tratta non soltanto delle merci, ma anche dei servizi, della pubblicità così come delle comparazioni e delle riduzioni di prezzo. Una guida informativa per i commercianti intitolata "Corretta indicazione di prezzi e quantità (PDF, 4 MB, 01.07.2022)" è ugualmente scaricabile gratuitamente dal sito della SECO.

Principi generali

È obbligatorio indicare i prezzi delle merci vendute nel commercio. Qualche regola di base:

• Prezzi al minuto. Il pezzo effettivo che il consumatore deve pagare deve essere indicato in CHF. È il prezzo al minuto, che include le tasse pubbliche (ad esempio l’IVA), i canoni dei diritti d’autore, i supplementi non opzionali di ogni genere.
• Prezzo unitario. Il pezzo unitario (prezzo al litro, al chilo, al metro, ecc.) deve figurare per la merce misurabile, cioè quella il cui prezzo al minuto è calcolato in funzione della quantità venduta.
• Preconfezionamento (merce misurabile preconfezionata). Per la merce misurabile sottoposta a condizionamento prima della messa in vendita (ad esempio delle mele in imballaggio di plastica), conviene indicare sia il prezzo al minuto che quello unitario (esempio: jogurt, 480 g CHF 2,40 / 100 g CHF 0,50), salvo eccezioni. Non è ad esempio necessario indicare il prezzo unitario per le vendite al pezzo, per la merce il cui prezzo al minuto non supera CHF 2 o ancora per le bevande alcoliche il cui contenuto nominale del recipiente è di 35 cl o 70 cl.
• Vendita sfusa. Il prezzo unitario deve essere menzionato per i prodotti non preconfezionati (esempio: zucchine, CHF 5,50/kg), ad eccezione di quelli venduti al pezzo, come le salsicce di un peso fino a 200 g, determinate specialità casearie di un peso fino a 150 g o ancora determinati frutti e verdure.
• Indicazione. I prezzi devono essere indicati sulla merce o nell’immediata prossimità. Devono essere indicati in cifre, ben visibili e facilmente leggibili.
• Vetrine. Per i prodotti in vetrina, i prezzi devono poter essere letti senza ostacoli dall’esterno e deve essere possibile identificare chiaramente a cosa corrispondono.

Casi speciali

Esistono regole specifiche per alcune categorie di prodotti:

• Vini e bevande alcoliche. Le bottiglie di vino e di bevande alcoliche sono considerate come merce preconfezionata. È perciò necessario menzionare il loro prezzo al minuto ed il loro prezzo unitario. Non è necessario indicare il prezzo unitario in caso di vendita per 1, 2 o 5 litri e di multipli o sottomultipli decimali e per le bevande alcoliche il cui contenuto nominale del recipiente è di 35 cl o 70 cl.
• Derrate sottoposte a condizionamento in ambiente liquido. Per i prodotti conservati in ambiente liquido (ad esempio i cetriolini), il prezzo unitario deve essere espresso in rapporto al peso sgocciolato.

Indicare i prezzi su internet 

L’indicazione dei prezzi concerne anche i prodotti venduti su internet. Come per le merci proposte in negozio, l’ammontare che il consumatore dovrà effettivamente pagare deve essere indicato, in franchi svizzeri. Si tratta del prezzo al dettaglio che include tutti gli elementi non opzionali quali imposte pubbliche, compensi sui diritti d’autore, ecc. 

In linea di principio, le spese di consegna devono essere incluse nel prezzo indicato. Ma questo non sempre è possibile, ad esempio nel caso in cui la consegna è gratuita oltre un certo importo speso, se vengono proposti diversi metodi di spedizione o anche se i costi variano a seconda del peso della merce ordinata. In questi casi, le modalità devono essere comunicate in maniera chiara e visibile vicino al prezzo del prodotto. Il costo della spedizione deve pure essere indicato. Se, per ragioni di spazio, queste informazioni non possono figurare di fianco al prezzo del prodotto, è possibile presentarle in un collegamento ipertestuale.

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Controlli

La SECO sorveglia l’esecuzione cantonale dell’OIP. Coordina ogni anno una campagna di controlli effettuata dai cantoni. Nel 2021, ad esempio, sono stati confrontati i prezzi comparativi di 644 articoli in tutta la Svizzera in tre settori del commercio online: complementi d’arredo, articoli sportivi ed elettronica di consumo. Secondo i risultati comunicati dalla SECO, i prezzi erano corretti nel 60% dei casi. La campagna 2022 toccherà l’indicazione dei prezzi nelle panetterie, nelle pasticcerie e nei tea room. Le infrazioni all’OIP sono passibili di multa per un massimo di CHF 20'000.



Ultima modifica 01.07.2022

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