Etichettare le derrate alimentari: un cambiamento di logica

La nuova legge sulle derrate alimentari, entrata in vigore nel 2017, ha comportato la revisione di 27 ordinanze. Essa prevede regole precise sull’etichettatura e che ogni nuova derrata alimentare sia ammessa a priori senza un’autorizzazione prima della commercializzazione.

Un supermercato svizzero conta in media 30'000 derrate alimentari diverse nei propri reparti. Nuovi prodotti e derrate vi entrano regolarmente.

Ogni prodotto che non è vietato dalla legge può essere commercializzato, a condizione che si tratti di un prodotto sicuro. Questa logica, prevista dalla nuova legge sulle derrate alimentari ed entrata in vigore nel 2017, è simile a quella della legislazione dell’Unione europea (UE). Il livello di protezione dei consumatori previsto dai testi europei non soltanto è uno dei più elevati al mondo, ma l’UE è anche il principale mercato di esportazione dei prodotti svizzeri.

I limiti dell’autorizzazione a priori

Le principali definizioni di alimenti già stabilite dalla legislazione alimentare restano in vigore. Per essere commercializzato, con il nome di "burro", "miele", "latte", "cioccolato" o "olio d’oliva" ad esempio, un prodotto dovrà rispettare le specificazioni già definite.

Vi sono tuttavia diverse eccezioni, quali l’importazione in Svizzera di "novel food", ovvero derrate poco conosciute dai consumatori perché non appartenenti alla tradizione occidentale (ad esempio, un succo a base di piante asiatiche rare). Per mettere in vendita questi prodotti, si dovrà richiedere un’autorizzazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV (Autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari). Questa ha lo scopo di avvertire i consumatori in merito ad eventuali rischi allergici o tossicologici.

Altri prodotti alimentari e procedure devono essere oggetto di un’autorizzazione, come ad esempio:

Infine, alcune derrate alimentari non necessitano di una domanda specifica di immissione sul mercato all’USAV, ma devono tuttavia essere notificate (Notifiche).

Specificare meglio la provenienza

Contrariamente all’Unione europea, la Svizzera continua ad esigere un certo numero di dettagli inerenti il paese di produzione e l’origine degli ingredienti (in proposito, leggere sul sito dell’USAV la pagina Informazioni sulle etichette degli alimenti).

Per i prodotti trasformati, come i corn-flakes o le barrette energetiche, è possibile menzionare un’unica zona geografica ("UE", "Oceania"), piuttosto che i paesi di produzione.

I produttori devono indicare la provenienza di un ingrediente se esso costituisce circa il 50% del preparato (il latte se si tratta di uno yogurt, ad esempio) o il 20% se si tratta di carne (di manzo nelle lasagne, ad esempio). Infine, se un ingrediente conferisce un valore aggiunto al prodotto, il produttore dovrà indicarne la provenienza (ad esempio, l’origine delle nocciole in una tavoletta di cioccolato).

Questa logica si applica anche alla carne e al pesce. Si devono precisare obbligatoriamente il luogo di nascita dell’animale (manzo), il luogo dove ha vissuto per la maggior parte del tempo e quello dove è stato ingrassato, così come il luogo in cui è stato abbattuto o pescato.

Autocontrollo facilitato

Per le piccole aziende di produzione, che contano meno di nove impiegati, nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sono state decise delle semplificazioni inerenti l’autocontrollo e la tracciabilità. Vi sono meno documenti da compilare. Se l’impresa è in contatto con delle derrate fresche – come il pesce in un atelier di sushi – queste semplificazioni non potranno però essere applicate a causa dei potenziali rischi.



Ultima modifica 01.02.2023

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