"Swissness": criteri più chiari

La nuova regolamentazione concernente l’uso dell’indicazione di provenienza "Svizzera" e della croce bianca su sfondo rosso da parte delle imprese è entrato in vigore nel 2017. Spiegazioni. 

Lo "Swiss made" fa vendere. Il bonus generato dalla provenienza elvetica raggiunge fino al 20% del prezzo di vendita per certi prodotti – e addirittura fino al 50% per gli articoli di lusso – rispetto a beni comparabili di altra provenienza, come dimostrano diversi studi. Lo stesso vale per i servizi. 

Il valore del marchio svizzero crea invidia e suscita numerosi abusi, sia a livello nazionale che internazionale, e questo nuoce alla sua credibilità. Per preservare il plusvalore generato dall’indicazione di provenienza "Svizzera" e dalla croce bianca su sfondo rosso, i criteri del loro utilizzo sono stati chiarificati e la loro protezione rafforzata. 

Il 21 giugno 2013, il Parlamento ha adottato la legislazione "Swissness". La legge sulla protezione dei marchi è stata modificata e quella sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, totalmente revisionata. Il 2 settembre 2015, le ordinanze d’esecuzione della nuova regolamentazione sono state arrestate dal Consiglio federale. La data dell’entrata in vigore è stata il 1 gennaio 2017. 

Indicazione di provenienza "Svizzera" 

Le condizioni seguenti devono essere soddisfatte affinché un prodotto o un servizio possa essere considerato come svizzero (Criteri di provenienza) e, di conseguenza, designato come tale: 

  • Prodotti naturali (piante, acqua minerale, carne, ecc.). La provenienza viene definita in funzione di un unico criterio variabile a seconda del prodotto (ad esempio, il luogo di raccolta per i prodotti vegetali).
  • Derrate alimentari. Almeno l’ 80% del peso delle materie prime utilizzate deve provenire dalla Svizzera. Per il latte ed i prodotti latticini, la percentuale sale al 100% del latte. Inoltre, la tappa di trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali (ad esempio, la trasformazione del latte in formaggio) deve aver luogo in Svizzera. Sono previste delle eccezioni, in particolare per le materie prime indisponibili in Svizzera o che sono presenti in quantità insufficienti (ad esempio, il cacao).
  • Altri prodotti, in particolare industriali. Almeno il 60% del costo di produzione (R&S inclusi) deve essere realizzato in Svizzera. L’attività che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve pure aver luogo in Svizzera. Anche in questo caso sono previste delle eccezioni : in particolare, è possibile escludere dal calcolo – a certe condizioni – le materie prime e le materie semilavorate che non sono disponibili in Svizzera.
  • Servizi. La sede amministrativa dell’impresa deve trovarsi in Svizzera e la società deve essere effettivamente gestita dalla Svizzera. 

Le imprese che non adempiono ai criteri summenzionati hanno la possibilità di mettere in valore certe tappe di produzione, a condizione che l’attività specifica in questione si svolga integralmente in Svizzera: ad esempio, salsiccia "affumicata in Svizzera", mobili "Designed in Switzerland". L’apposizione della croce svizzera non è però ammessa in questi casi. 

Regolamentazione speciale per gli orologi e i cosmetici 

In certi settori, il rispetto di disposizioni specifiche quali l’osservanza di principi di fabbricazione o di trasformazione è considerato una condizione sine qua non per l’esatto utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzera. Tali disposizioni specifiche possono essere oggetto di un’ordinanza di settore. 

Per il momento, il Consiglio federale ha adottato due ordinanze di settore, una concernente gli orologi e l’altra inerente i cosmetici. Per quanto concerne queste due categorie di prodotti, le indicazioni di provenienza svizzera o la croce svizzera possono essere utilizzate soltanto se le disposizioni specifiche fissate in queste ordinanze vengono rispettate. 

Utilizzo della croce svizzera 

Sarà ormai possibile apporre la croce svizzera sui prodotti svizzeri, mentre con la vecchia legislazione era possibile farlo soltanto per i servizi. Le condizioni da rispettare sono le seguenti: 

  • Prodotti. La croce bianca su sfondo rosso può essere apposta sui prodotti che adempiono ai criteri d’indicazione di provenienza "Svizzera".
  • Servizi. È autorizzato ad utilizzare la croce in relazione con dei servizi chi si attiene alle indicazioni di provenienza "Svizzera".
  • Stemma della Confederazione. L’uso dello stemma federale (che consiste in una croce svizzera collocata all’interno di uno scudo triangolare) è riservato alla collettività pubblica. Le imprese private non possono utilizzarlo, a meno che non siano in possesso di una speciale autorizzazione.
  • Divieti speciali. Non è consentito utilizzare la croce svizzera per far credere che sussistano dei rapporti con la Confederazione. La croce svizzera non può nemmeno essere apposta su certe merci o servizi (in particolare in ambito medico) se vi è il rischio che essa possa essere confusa con l’emblema della Croce Rossa.


Ultima modifica 01.07.2022

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