Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl)
L’articolo 3 capoverso 1 lettera s LCSl stabilisce quali informazioni devono obbligatoriamente essere indicate in un negozio online:
«Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico, omettendo di:
- indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica,
- indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto,
- mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell'invio dell'ordinazione,
- confermare immediatamente per via elettronica l'ordinazione del cliente.»
(1) L’operatore di e-commerce deve indicare nel impressum il nome della sua azienda come compare nel registro delle imprese, il suo indirizzo di posta e quello e-mail. Si raccomanda anche di fornire il numero di telefono. Un semplice modulo di contatto non è sufficiente.
(2) Le fasi della procedura di ordinazione devono essere indicate in modo chiaro per permettere al cliente di capire a che punto si trova e quando il contratto è definitivamente concluso. Per il pulsante di conclusione del contratto si raccomanda l’uso di formulazioni chiare come «acquistare» o «ordine con obbligo di pagamento». Non sono invece adatte parole come «ordinare», «avanti», «abbonarsi».
(3) Prima di concludere il contratto, il cliente deve avere la possibilità di verificarne i dettagli: che tipo di contratto sta accettando, la quantità e il tipo di prodotto, il prezzo complessivo dell’ordine e i suoi indirizzi di fatturazione/di spedizione.
(4) La conclusione del contratto e i relativi dettagli principali devono essere confermati al cliente per via elettronica.
L’articolo 8 LCSl vieta l’uso di condizioni commerciali abusive:
«Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali».
Il venditore non può stabilire condizioni generali di vendita che facciano solo il suo interesse e determinino un notevole e ingiustificato squilibrio a danno dei consumatori.
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)
L’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP) si applica alle offerte di acquisto, e offerte analoghe, destinate ai consumatori, non a quelle del commercio interaziendale. L’ordinanza disciplina come devono essere indicati e cosa devono comprendere i prezzi. Di seguito si farà riferimento a singoli passaggi dell’ordinanza inerenti al commercio elettronico. Per maggiori informazioni consultare la brochure Guida pratica OIP 2022 o le apposite brochure informative disponibili per diversi settori.
MERCI
Per le merci occorre indicare il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri inclusi tutti i supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo (= prezzo al minuto, art. 3 e 4 OIP). Per le merci misurabili, il prezzo unitario (= prezzo al litro, chilo, metro, in base al quale è definito il prezzo al minuto) deve essere indicato. Una merce misurabile è una merce il cui prezzo al minuto è definito in base alla quantità acquistata. Nel commercio elettronico il prezzo e tutte le informazioni rilevanti per il prezzo devono essere ben visibili e agevolmente leggibili direttamente accanto alla merce descritta o alla relativa immagine (art. 7 e 8 OIP). Il prezzo deve essere posto accanto al prodotto in modo ben visibile e indicato con caratteri agevolmente leggibili. Non può apparire solo scorrendo la pagina web o cliccando su un link.
Il prezzo deve comprendere i supplementi non facoltativi, da non tralasciare perché sono compresi obbligatoriamente nell’acquisto: per esempio l’imposta sul valore aggiunto, i compensi per i diritti d’autore, le tasse di riciclaggio per gli apparecchi elettrici, ecc.
Le spese di spedizione possono essere indicate separatamente dato che variano in base alla mole dell’ordine, ma vanno ugualmente segnalate in modo ben visibile e agevolmente leggibile. Per esempio vicino al prezzo si può inserire un link che rimanda a una pagina informativa sulle spese di spedizione (p. es. spese di spedizione aggiuntive).
Ulteriori costi aggiuntivi vanno indicati in modo chiaro e trasparente. Se vengono inseriti nel contratto occorre un consenso esplicito del cliente.
I supplementi per il pagamento con carta di credito sono considerati costi di commissione se è disponibile un’altra modalità di pagamento gratuita di uso corrente in Svizzera. In caso contrario anche questi costi devono essere inclusi nel prezzo.
SERVIZI
L’OIP si applica ai servizi citati nell’articolo 10 capoverso 1 della stessa ordinanza. Per questi servizi occorre indicare il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri, inclusi tutti i supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo (art. 10 cpv. 1 e 2 OIP). Le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente. I prezzi devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili (art. 11 OIP), cioè deve risultare chiaro a quale genere (designazione) e unità (numero di persone, ore, km, pezzi, ecc.) del servizio o a quale tariffa (oraria, al chilometro, percentuale, ecc.) si riferisce il prezzo.
Per numerosi servizi gli articoli 11a−12 OIP prevedono prescrizioni particolari. Per maggiori informazioni consultare le brochure specifiche per i settori.
PUBBLICITÀ
Se nelle pubblicità sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre è necessario indicare i prezzi effettivamente pagabili per l’insieme delle merci e dei servizi, inclusi i supplementi non facoltativi.
L’offerta pubblicizzata deve indicare chiaramente a cosa si riferisce il prezzo (quantità, peso, tariffa oraria o al chilometro, ecc.). Le merci e i servizi devono essere definiti secondo criteri essenziali (marca, modello, tipo, ecc.) e il prezzo deve corrispondere all’immagine del prodotto o alla sua descrizione. In caso di pubblicità in formato elettronico (p. es. su pagine internet, banner pubblicitari, smartphone o per e-mail) è possibile rimandare a una pagina internet che fornisca i dettagli con un semplice click.
CONFRONTO DEI PREZZI
Il confronto dei prezzi e delle riduzioni è possibile solo a determinate condizioni e solo per un determinato periodo di tempo. Per maggiori informazioni consultare la brochure «Guida pratica 2022».
Legge sulla protezione dei dati
Un sito di e-commerce che raccoglie i dati sensibili sui clienti è soggetto alla legge federale sulla protezione dei dati: