Tra i consumatori che esigono sempre più informazioni e le regolamentazioni che evolvono costantemente, risulta difficile sapere quali indicazioni far figurare su un prodotto e in che modo. Presentazione degli elementi chiave dell’etichettatura in Svizzera.
M. Laufen fa il panettiere a Muotathal (SZ). Per rispondere alla domanda dei turisti che desiderano acquistare dei souvenir, ha avuto l’idea di realizzare dei piccoli assortimenti. Sono composti da un asse di legno con inciso il nome del villaggio, una salsiccia al pepe e un formaggino confezionato. Il tutto abbellito da una bandiera e dall’indicazione "Swiss made", dato che si tratta di prodotti fornitigli da imprese del cantone.
Una volta composto l’assortimento, M. Laufen vorrebbe logicamente apporvi un’etichetta con il prezzo. Per essere sicuro di cosa farvi figurare, si mette a fare qualche ricerca.
Ai sensi dell’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OIDAI), il signor Laufen deve riportare le seguenti indicazioni sull’imballaggio:
- la denominazione specifica;
- l’elenco degli ingredienti con l’indicazione di eventuali allergeni;
- il termine minimo di conservazione (cfr. glossario) o la data di scadenza;
- le indicazioni di conservazione e di consumo, nel caso delle derrate alimentari altamente deperibili;
- l’indirizzo del produttore o del distributore;
- il Paese di produzione (salvo quando la denominazione specifica lo indica già, ad esempio: lo Schabziger glaronese);
- la provenienza degli ingredienti (se diversa dal Paese di produzione. In tal caso, vedi il capitolo “Specificare meglio la provenienza” di seguito).
Per maggiori informazioni, è possibile anche consultare l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
L’asse di legno, invece, è di competenza dell’ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno. M. Laufen scopre che è obbligatorio segnalare al consumatore il tipo di legno utilizzato con il suo nome commerciale e il suo nome scientifico, così come la zona geografica di provenienza. In mancanza di queste informazioni, il distributore deve richiederle al produttore.
Il peso, la dimensione e le quantità totali dell’assemblaggio realizzato dal panettiere devono figurare sull’etichetta del lotto. La salsiccia comporta due anelli in metallo, che possono essere inclusi nel calcolo del peso netto, purché si tratti di salumeria artigianale. Il peso netto delle carni confezionate in imballaggi preconfezionati industriali viene determinato escludendo fermagli, clip metalliche, spaghi o spiedini. Queste precisazioni sono di competenza dell’Ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (OIQ).
Il prezzo totale del lotto è soggetto al rispetto dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP). Che sia menzionato sull’etichetta finale o sul cartellino esposto in vetrina, deve rispettare determinati criteri e, soprattutto, deve essere espresso in cifre.
Infine, il commerciante scopre che la denominazione "Swiss made" e l’utilizzo della bandiera sono regolamentati. Come spiega l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), l'utilizzo degli stemmi della Confederazione correlato con dei prodotti o il loro imballaggio, è proibito anche per prodotti svizzeri. Ciò contravviene infatti alla legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (LPSP).
L'utilizzo della croce svizzera e la designazione svizzera sono invece permessi a fini commerciali, purché i criteri di provenienza contenuti nella legge sulla protezione dei marchi (LPM) vengano rispettati. La legislazione prevede diversi criteri a seconda che si tratti di prodotti naturali, alimentari o industriali, oppure che si tratti di servizi.
Specificità da conoscere
Per concludere, M. Laufen si è imbattuto nelle principali regolamentazioni svizzere nell’ambito dell’etichettatura. Ciò comporta qualche specificità da conoscere.
- Le norme svizzere in fatto di etichettatura sono proprie alla Confederazione, ma in gran parte compatibili e legate alle evoluzioni europee e mondiali del settore. Ciò è dovuto alla mondializzazione, all’importanza di ridurre gli ostacoli all’esportazione e all’importazione per le imprese svizzere, e alla necessità per i consumatori di beneficiare di riferimenti comprensibili, garanzia di sicurezza.
Le prescrizioni d’efficacia energetica per svariati apparecchi elettronici sono, ad esempio, adattati allo stato attuale della tecnica e alle nuove prescrizioni emanate dall’UE. È stato sviluppato dalle Nazioni unite un sistema generale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici che è stato introdotto anche in Svizzera nel 2017.
- È pure importante sottolineare che, per quanto concerne l’indicazione di origine svizzera, le regole dei dazi doganali differiscono in parte da quelle del diritto delle indicazioni di provenienza. Una merce designata come svizzera in virtù del diritto doganale, non lo sarà necessariamente in virtù del nuovo diritto delle indicazioni di provenienza (le imprese esportatrici devono essere attente a questa differenza).
- Un certo numero di label privati e semi-pubblici vengono gestiti da organi indipendenti. Può trattarsi di label di verifica o conformità, di label ecologici o ambientali, di label sociali, di label di qualità, di label regionali o di origine.
- Le regole relative all’etichettatura dei prodotti e delle merci dipendono, come visto, da diverse regolamentazioni e sono sotto la responsabilità di uffici federali specifici. Troverete, nei cinque articoli tematici nella parte superiore a sinistra, informazioni utili e link verso i siti internet degli uffici in questione.