Etichettare le quantità: un’esigenza di trasparenza

Come per i prezzi, l’indicazione delle quantità è prova di trasparenza e chiarezza per i consumatori, che possono così paragonare più facilmente i prodotti. Panoramica di questa regolamentazione.

Nel 2019, i controlli effettuati dagli organi di esecuzione cantonali hanno rilevato che, nel settore della vendita di merce sfusa, circa il 15% delle bancarelle dei mercati e dei negozi delle fattorie controllati non rispettavano il principio del peso netto. Questa disposizione figura però nell’ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ), entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Prima della revisione della legge, l’oggetto che conteneva il prodotto sfuso (sacchetto, carta, imballaggio) poteva essere incluso nel calcolo del peso totale. Da allora, se un consumatore domanda 100 g di carne al taglio, i 6 grammi di carta utilizzati per imballare questa carne devono essere esclusi dal totale.

Le regole di etichettatura non sono le stesse per i prodotti preconfezionati e per quelli sfusi. Un imballaggio preconfezionato consiste nell’associare dei prodotti in assenza del consumatore, la cui quantità non può essere modificata senza l’apertura dell’imballaggio. Di conseguenza, un commerciante che compone un assortimento di pani e propone di venderli insieme realizza un imballaggio preconfezionato. Al contrario, se pone un panino in un sacchetto alla presenza del consumatore, si tratta di un prodotto sfuso.

Principi generali

È obbligatorio indicare la quantità dei prodotti venduti nel commercio (salvo eccezioni) e le regole seguenti devono essere rispettate (tratte dall’opuscolo informativo della SECO per i commercianti intitolato "Corretta indicazione di prezzi e quantità (PDF, 4 MB, 01.07.2022)", versione del 2020):

  • Unità di misura. Le quantità devono essere misurate secondo il peso, il volume, la superficie, la lunghezza o anche il numero di pezzi. La quantità netta è determinante. Le unità devono essere indicate secondo le norme dell’ordinanza sulle unità (kg, g, l, ecc.) o col numero di pezzi.
  • Precisione. La quantità deve essere dichiarata senza approssimazione.
  • La quantità minima dichiarata deve essere raggiunta obbligatoriamente.
  • Gli imballaggi non devono trarre in inganno il consumatore sulla quantità di prodotto dalla loro dimensione, la loro presentazione e le iscrizioni che riportano, fatta eccezione per motivi tecnici.

Imballaggi preconfezionati

Esistono due tipi di imballaggi preconfezionati:

  • Gli imballaggi preconfezionati aventi la medesima quantità nominale, ovvero la quantità dichiarata sull’imballaggio preconfezionato. Esempio: un litro di latte.
  • Gli imballaggi preconfezionati non aventi la stessa quantità nominale, o imballaggi preconfezionati aleatori. Esempio: dei pezzetti di prosciutto contenuti in un imballaggio di plastica.

Il modo di indicare la quantità varia a seconda della natura della merce. È necessario menzionare:

  • Il volume nominale per le merci liquide.
  • Il peso nominale per le altre merci.

Oltre alla quantità nominale, sugli imballaggi preconfezionati deve figurare:

  • La denominazione specifica della merce alla quale si riferisce l’indicazione di quantità.
  • L’identità del fabbricante o dell’importatore.

Le iscrizioni devono essere indelebili, ben visibili e perfettamente leggibili, senza che sia necessario aprire l’imballaggio. La grandezza dei caratteri dipende dalla quantità.

Imballaggi preconfezionati aventi la medesima quantità nominale

Gli imballaggi preconfezionati aventi la stessa quantità nominale devono soddisfare le esigenze metrologiche seguenti:

  • La quantità media del contenuto non deve essere inferiore alla quantità dichiarata.
  • La proporzione degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto superiore ai valori autorizzati (esempio: 4,5 g o ml per una quantità da 50 a 100 g o ml) non deve superare il 2,5%.
  • Nessun imballaggio preconfezionato deve presentare uno scarto per difetto superiore al doppio del valore prestabilito.

Imballaggi preconfezionati non aventi la stessa quantità nominale

Per gli imballaggi aleatori, le esigenze metrologiche sono le seguenti:

  • Il contenuto non deve presentare scarti per difetto superiori ad un certo valore (esempio: 2 g fino a 500 g) ed è proibito trarre sistematico vantaggio dagli scarti tollerati.
  • Gli imballaggi preconfezionati devono essere misurati ed etichettati individualmente con un etichettatrice peso/prezzo verificata ufficialmente.

Marchio di conformità "℮"

I fabbricanti svizzeri i cui imballaggi preconfezionati rispondono alle prescrizioni dell’Unione europea (UE) possono apporvi il marchio di conformità "℮" ed esportare i loro prodotti senza che debbano essere sistematicamente controllati nel paese di destinazione (lo stesso vale per gli imballaggi preconfezionati europei che riportano il marchio di conformità e che vengono importati in Svizzera). Il marchio "℮" viene utilizzato per gli imballaggi preconfezionati aventi la stessa quantità nominale dal peso compreso tra 5 g a 10 kg o da 5 ml a 10 l e che soddisfano le esigenze delle direttive 76/211/CEE e 2007/45/CE.

Vendita di merce sfusa

Oltre al principio del peso netto, la merce sfusa deve rispondere alle esigenze seguenti per quanto concerne la dichiarazione di quantità :

  • Precisione. Le merci pesate dal consumatore o davanti ad esso devono essere misurate con degli strumenti verificati.
  • Quantità netta. La quantità della merce deve essere misurata senza il materiale d’imballaggio, tranne per due eccezioni: il peso del sacchetto (2 g al massimo) dei prodotti pesati dal consumatore può essere aggiunto al peso netto, così come quello dell’imballaggio dei dolciumi, come le caramelle o i cioccolatini venduti sfusi (da notare che, dal 01.01.2025, questa eccezione non sarà più applicabile).
  • Vendita al pezzo. Certe merci possono essere vendute al pezzo, come i prodotti di panetteria e di pasticceria dal peso inferiore o uguale a 150 g, certe salsicce, alcuni frutti come i frutti esotici o gli agrumi, le erbe, le verdure come il cetriolo, l’aglio o il sedano rapa, ecc.

Casi particolari

Certi prodotti rispondono a regole specifiche:

  • Prodotti surgelati. Il ghiaccio che circonda un prodotto surgelato non deve essere incluso nella quantità nominale.
  • Imballaggi preconfezionati di merci dichiarate secondo il peso sgocciolato. I prodotti conservati in un liquido (ad esempio, i cetrioli) devono riportare la dichiarazione del loro peso sgocciolato oltre alla quantità nominale totale. Per questi prodotti, il marchio di conformità europeo "℮" deve riferirsi alla quantità nominale totale.
  • Imballaggi di vino e di bevande alcoliche. L’indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria in caso di vendita per 1, 2 o 5 litri e di multipli o sottomultipli decimali; per le bevande alcoliche, nel caso in cui il contenuto nominale del recipiente è di 35 cl o 70 cl.

Controlli

L’Istituto federale di metrologia esercita l’alta sorveglianza sulle prescrizioni inerenti le dichiarazioni di quantità. Gli uffici cantonali di verifica sono responsabili della metrologia, del controllo degli imballaggi preconfezionati e della vendita di merci sfuse. I controlli vengono effettuati una volta all’anno presso fabbricanti ed importatori di imballaggi preconfezionati. La multa in caso di infrazione può raggiungere i CHF 20'000 (CHF 10'000 in caso di negligenza).



Ultima modifica 01.07.2022

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