Etichettare le quantità: precisione e trasparenza
Come per i prezzi, l’indicazione delle quantità è prova di trasparenza e chiarezza per i consumatori, che possono così paragonare più facilmente i prodotti. Panoramica di questa regolamentazione.
Nel 2022, i controlli effettuati dagli organi di esecuzione cantonali hanno rilevato che, nel settore della vendita di merce sfusa, circa il 15% delle bancarelle dei mercati e dei negozi delle fattorie controllati non rispettavano il principio del peso netto. Questa disposizione figura però nell’ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ), entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Prima della revisione della legge, l’oggetto che conteneva il prodotto sfuso (sacchetto, carta, imballaggio) poteva essere incluso nel calcolo del peso totale. Da allora, se un consumatore domanda 100 g di carne al taglio, i 6 grammi di carta utilizzati per imballare questa carne devono essere esclusi dal totale.
Le regole di etichettatura non sono le stesse per i prodotti preconfezionati e per quelli sfusi. Un imballaggio preconfezionato consiste nell’associare dei prodotti in assenza del consumatore, la cui quantità non può essere modificata senza l’apertura dell’imballaggio. Di conseguenza, un commerciante che compone un assortimento di pani e propone di venderli insieme realizza un imballaggio preconfezionato. Al contrario, se pone un panino in un sacchetto alla presenza del consumatore, si tratta di un prodotto sfuso.
Principi generali
È obbligatorio indicare la quantità dei prodotti venduti nel commercio (salvo eccezioni) e le regole seguenti devono essere rispettate (tratte dall’opuscolo informativo della SECO per i commercianti intitolato "Corretta indicazione di prezzi e quantità (PDF, 4 MB, 01.07.2022)", versione del 2020):
- Unità di misura. Le quantità devono essere misurate secondo il peso, il volume, la superficie, la lunghezza o anche il numero di pezzi. La quantità netta è determinante. Le unità devono essere indicate secondo le norme dell’ordinanza sulle unità (kg, g, l, ecc.) o col numero di pezzi.
- Precisione. La quantità deve essere dichiarata senza approssimazione.
- La quantità minima dichiarata deve essere raggiunta obbligatoriamente.
- Gli imballaggi non devono trarre in inganno il consumatore sulla quantità di prodotto dalla loro dimensione, la loro presentazione e le iscrizioni che riportano, fatta eccezione per motivi tecnici.
Imballaggi preconfezionati
Esistono due tipi di imballaggi preconfezionati, che devono riportare determinate informazioni e per i quali si applicano esigenze metrologiche:
Marchio di conformità "℮"
I fabbricanti svizzeri i cui imballaggi preconfezionati rispondono alle prescrizioni dell’Unione europea (UE) possono apporvi il marchio di conformità "℮" ed esportare i loro prodotti senza che debbano essere sistematicamente controllati nel paese di destinazione (lo stesso vale per gli imballaggi preconfezionati europei che riportano il marchio di conformità e che vengono importati in Svizzera). Il marchio "℮" viene utilizzato per gli imballaggi preconfezionati aventi la stessa quantità nominale dal peso compreso tra 5 g a 10 kg o da 5 ml a 10 l e che soddisfano le esigenze delle europee direttive 76/211/CEE e 2007/45/CE.
Vendita di merce sfusa
Oltre al principio del peso netto, la merce sfusa deve rispondere alle esigenze seguenti per quanto concerne la dichiarazione di quantità :
- Precisione. Le merci pesate dal consumatore o davanti ad esso dal commerciante devono essere misurate con degli strumenti verificati.
- Quantità netta. La quantità della merce deve essere misurata senza il materiale d’imballaggio. L’eccezione che permetteva di aggiungere il peso del sacchetto protettivo al peso netto della merce, a condizione che tale imballaggio non superasse i 2 g, non si applica più dal 1° gennaio 2025. Solo alcune rare eccezioni derogano al principio della vendita al peso netto: il peso della carta da imballaggio dei prodotti dolciari, come praline o caramelle, venduti come merce sfusa e confezionati singolarmente in una panetteria o pasticceria, può essere incluso nel calcolo del peso della merce.
- Vendita al pezzo. Certe merci possono essere vendute al pezzo, come i prodotti di panetteria e di pasticceria dal peso inferiore o uguale a 150 g, certe salsicce, alcuni frutti come i frutti esotici o gli agrumi, le erbe, le verdure come il cetriolo, l’aglio o il sedano rapa, ecc.
Casi particolari
Certi prodotti rispondono a regole specifiche:
- Prodotti surgelati. Il ghiaccio che circonda un prodotto surgelato non deve essere incluso nella quantità nominale.
- Imballaggi preconfezionati di merci dichiarate secondo il peso sgocciolato. I prodotti conservati in un liquido (ad esempio, i cetrioli) devono riportare la dichiarazione del loro peso sgocciolato oltre alla quantità nominale totale. Per questi prodotti, il marchio di conformità europeo "℮" deve riferirsi alla quantità nominale totale.
- Imballaggi di vino e di bevande alcoliche. L’indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria in caso di vendita per 1, 2 o 5 litri e di multipli o sottomultipli decimali; per le bevande alcoliche, nel caso in cui il contenuto nominale del recipiente è di 35 cl o 70 cl.
Controlli
L’Istituto federale di metrologia (METAS) esercita l’alta sorveglianza sulle prescrizioni inerenti le dichiarazioni di quantità. Gli uffici cantonali di verifica sono responsabili della metrologia, del controllo degli imballaggi preconfezionati e della vendita di merci sfuse. I controlli vengono effettuati una volta all’anno presso fabbricanti ed importatori di imballaggi preconfezionati. La multa in caso di infrazione può raggiungere i CHF 20'000 (CHF 10'000 in caso di negligenza).