Nelle società con finalità di lucro i soci hanno diritto a una quota sull’utile realizzato.
La quota degli utili dell’azionista è il dividendo. Stando al Codice delle obbligazioni i dividendi possono essere ricavati solo dall’utile di bilancio e dalle riserve costituite appositamente. L’azionista non ha alcun diritto a interessi sul suo capitale azionario. Oltre ai dividendi gli azionisti non possono beneficiare di ulteriori versamenti (l’acquisto di azioni proprie è ammesso solo entro il dieci percento del capitale azionario). La riserva legale da capitale può essere rimborsata agli azionisti se le riserve legali da capitale e da utili, dedotte eventuali perdite, eccedono la metà (20% nel caso di società holding) del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.
Dal 1° gennaio 2023, l’assemblea generale può decidere di versare un dividendo intermedio, sulla base di una chiusura intermedia dei conti. Questi ultimi devono essere verificati dall’ufficio di revisione, a meno che tutti gli azionisti approvino il versamento del dividendo intermedio e l’esecuzione dei crediti non venga compromessa.