Nelle società con finalità di lucro i soci hanno diritto a una quota sull’utile realizzato.
La quota degli utili dell’azionista è il dividendo. Stando al Codice delle obbligazioni i dividendi possono essere ricavati solo dall’utile di bilancio e dalle riserve costituite appositamente. L’azionista non ha alcun diritto a interessi sul suo capitale azionario. Oltre ai dividendi gli azionisti non possono beneficiare di ulteriori versamenti (l’acquisto di azioni proprie è ammesso solo entro il dieci percento del capitale azionario). Anche le quote degli utili speciali per consiglieri d’amministrazione (tantième) possono essere ricavate solo dall’utile di bilancio. E questo solo se il dividendo versato ammonta almeno al 5%.