Distribuzione dell’utile e riporto delle perdite

Le perdite realizzate dall’azienda possono essere riportate sull’anno successivo. Esse possono essere compensate dai profitti per sette anni.

Il nuovo diritto della società anonima prevede che il 5% dell’utile dell’esercizio venga assegnato alla riserva legale da utili. Tale assegnazione è obbligatoria fino a quando le riserve non abbiano raggiunto almeno al 50% del capitale iscritto nel registro di commercio (art. 672 CO), oppure almeno il 20% nel caso di una società holding. Prima di assegnare tale importo alla riserva va eliminata l’eventuale perdita riportata.

Se invece di un utile netto, il bilancio finale di un esercizio commerciale presenta una perdita, questa deve essere compensata con, nell’ordine (art. 674 CO):

  • l’utile riportato;
  • le riserve facoltative da utili;
  • la riserva legale da utili;
  • la riserva legale da capitale.

Inoltre, le perdite possono essere compensate con gli utili futuri durante un periodo di al massimo 7 anni. La Legge federale sull’imposta federale diretta prevede che le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale possano essere dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tener conto al momento del calcolo del reddito imponibile degli anni in questione.

Dividendi e acconti sui dividendi

Dal 1° gennaio 2023, i superdividendi, ovvero la seconda distribuzione di dividendi, sono aboliti. I dividendi possono essere distribuiti a partire dall’utile o dalle riserve previste a tale scopo, dopo la costituzione delle riserve legali.

Inoltre, il diritto riveduto consente la distribuzione di acconti sui dividendi derivanti dall’utile dell’esercizio in corso (art. 675a CO). L’assemblea generale può deliberare tale distribuzione sulla base di un bilancio intermedio, previa verifica da parte dell’ufficio di revisione. Se gli azionisti approvano la distribuzione all’unanimità, oppure se la società non è soggetta alla verifica di un ufficio di revisione, la distribuzione degli acconti sui dividendi può avvenire senza ulteriore autorizzazione o verifica preventiva. La distribuzione dei dividendi non deve tuttavia compromettere il soddisfacimento dei crediti.

Trattamento fiscale

Poiché i dividendi e i tantième (percentuale sugli utili attribuita ai membri del consiglio di amministrazione) derivano dall’utile della società, essi sono soggetti a una prima imposizione (imposta sull’utile delle persone giuridiche) e, successivamente, a una seconda imposizione ai sensi dell’imposta sul reddito da sostanza mobiliare. Esiste tuttavia un meccanismo di imposizione parziale per i dividendi provenienti da partecipazioni “qualificate” (pari ad almeno il 10% del capitale della società), che riduce la quota imponibile del dividendo al 70% del suo valore totale. Tale imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione sono stati di proprietà del contribuente o dell’impresa per almeno un anno.



Informazione

Ultima modifica 06.11.2025

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