Legge tedesca sulla due diligence della catena di approvvigionamento (LkSG) Germania

Le aziende di una certa dimensione sono ora obbligate a verificare attentamente i loro fornitori. Lavoro minorile, orari di lavoro da sfruttamento e sostanze chimiche che finiscono nelle acque reflue e nei fiumi: le segnalazioni di violazioni dei diritti umani lungo la catena di approvvigionamento sono oggi un rischio importante per le aziende tedesche e i loro fornitori. È dunque sempre più importante affrontare preventivamente le varie sfide lungo tutta la catena. Il testo seguente illustra alcuni elementi a cui le aziende svizzere devono prestare attenzione in relazione all’approvvigionamento delle aziende tedesche.

Quali aziende sono concretamente interessate?
Dal 1° gennaio 2023, tutte le aziende in Germania (anche quelle svizzere che hanno la propria sede o uno stabilimento in Germania e che contano almeno 3000 dipendenti) devono rispettare la due diligence in termini di tutela dell’ambiente e dei diritti umani nelle loro catene di approvvigionamento. Attenzione: dal 1° gennaio 2024, la legge si applicherà anche alle aziende con almeno 1000 dipendenti.

Le informazioni seguenti si applicano anche alle aziende svizzere che non hanno sede in Germania ma che fungono da fornitrici di un’azienda interessata dalla legge. Consegnando i suoi prodotti in Germania, l’azienda svizzera entra a far parte della catena di approvvigionamento soggetta al controllo dell’azienda tedesca ed è quindi tenuta anch’essa a rispettare i suddetti obblighi. Nel concreto, ciò significa che le aziende tedesche interessate dovranno chiedere ai loro fornitori svizzeri di garantire la loro affidabilità rispetto alle disposizioni di legge.

La legge si applica innanzitutto ai fornitori diretti dell’azienda tedesca coinvolta, dunque anche alle aziende svizzere che fungono da fornitrici. I fornitori indiretti, ossia i fornitori dei fornitori (svizzeri), sono coinvolti solamente in casi eccezionali e solo se vi sono indizi chiari e univoci che suggeriscono una loro violazione dei diritti umani (p. es. attraverso rapporti dei media, articoli di giornale o simili).

Pertanto, nella pratica sarà soprattutto il fornitore svizzero a dover garantire la propria affidabilità in relazione alla legge. Tuttavia, non si può escludere che l’azienda tedesca insista nell’esercitare un controllo anche sui fornitori indiretti. In questo caso, anche le aziende svizzere che non hanno sede in Germania sarebbero tenute a redigere e aggiornare regolarmente un elenco dei loro fornitori al di fuori della Svizzera, così da garantire ai loro clienti nel Paese limitrofo il rispetto delle disposizioni di legge. In tal senso, queste dovranno trasmettere ai rispettivi fornitori (svizzeri) le richieste dei partner commerciali in Germania. A tal fine, nell’ottica di una collaborazione commerciale di lunga durata, è opportuno redigere un’«analisi dei rischi» separata ai sensi della LkSG, in modo da poter fornire le opportune informazioni ai partner tedeschi. Tuttavia, ci aspettiamo che le aziende in Germania non coinvolgano anche i fornitori indiretti se non per motivi comprovati, così da evitare inutili adempimenti burocratici ove non necessari.

Cosa disciplina esattamente la legge?
La legge intende sostanzialmente spingere le aziende a rispettare la due diligence nell’ambito del proprio settore commerciale, nonché in riferimento alle azioni di un partner commerciale e, nelle circostanze già menzionate, alle azioni dei propri fornitori (anche indiretti). Ciò significa che la responsabilità delle aziende non si esaurisce all’interno del loro stabilimento, bensì permane anche sull’intera catena di approvvigionamento.

La legge sulla catena di approvvigionamento alla base della LkSG contiene un catalogo di undici convenzioni sui diritti umani riconosciute a livello internazionale. Gli interessi giuridici tutelati permettono di delineare alcuni requisiti di comportamento o divieti per le aziende, al fine di prevenire la violazione di posizioni giuridiche protette. In particolare, si punta a vietare fenomeni quali lavoro minorile, schiavitù e lavoro forzato; si vuole contrastare inoltre la mancata tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il rifiuto di un salario adeguato, l’inosservanza del diritto di formare sindacati o rappresentanze dei lavoratori, la negazione dell’accesso al cibo e all’acqua e la privazione illegale della terra e dei mezzi di sussistenza.

Quali misure concrete devono essere adottate dalle aziende al fine di rispettare la due diligence?
Le misure seguenti sono obbligatorie per tutte le aziende interessate e si applicano anche a tutte le aziende svizzere con sede in Germania aventi un numero minimo di dipendenti (v. sopra):

  • istituzione o ampliamento di un sistema di gestione del rischio che copra anche gli aspetti di sostenibilità nella catena di approvvigionamento;
  • definizione di una responsabilità interna;
  • analisi regolari dei rischi che delineino le procedure per identificare eventuali impatti negativi sui diritti umani;
  • emissione di una dichiarazione di principio sul rispetto dei diritti umani;
  • ancoraggio delle misure preventive nel proprio settore commerciale, nei confronti dei fornitori diretti e, se sussistono indizi di possibili violazioni, anche nei confronti dei fornitori indiretti;
  • misure correttive in caso di violazione di una posizione giuridica protetta;
  • istituzione di una procedura di relamo o di gestione dei reclami;
  • redazione di un rapporto annualei e di apposita documentazione.


Come avviene l’attuazione concreta nella prassi aziendale?
Responsabilità interna:
per adempiere alla due diligence, le aziende devono definire le responsabilità all’interno della propria organizzazione, nominando ad esempio un responsabile dei diritti umani.

Analisi dei rischi: ogni azienda interessata dalla legge è tenuta a effettuare un’analisi dei rischi. Ciò significa che l’azienda deve anzitutto impegnarsi per la trasparenza e identificare le fasi della propria catena di produzione e di approvvigionamento che presentano rischi particolarmente elevati per i diritti umani e l’ambiente. È necessario redigere un elenco esaustivo dei propri fornitori, classificati in base ai Paesi in cui si trovano, e valutarne il potenziale di pericolo o i rischi correlati.

Misure correttive: se è stato identificato il rischio di una violazione dei diritti umani nel proprio stabilimento o nella catena di approvvigionamento, è necessario adottare misure appropriate per porvi fine o ridurne considerevolmente l’entità, ancor di più se sono già stati violati i diritti umani. Attenzione: come già detto, è necessario includere anche i rischi legati ai diritti umani presso i fornitori indiretti, cioè presso i fornitori dei fornitori, nel caso in cui sussistano indizi concreti di possibili violazioni di tali diritti.

Gestione dei reclami: le aziende devono ugualmente istituire un sistema di gestione dei reclami che consenta ai diretti interessati e a coloro che sono a conoscenza di violazioni effettive di inviare una segnalazione. La procedura di reclamo deve essere chiaramente comunicata sulla homepage ed essere facilmente accessibile alle persone o alle aziende interessate, ai partner commerciali, ecc.

Dichiarazione di principio: è inoltre necessario redigere una dichiarazione di principio sulla propria strategia in materia di diritti umani. La dichiarazione deve indicare i principali rischi per l’ambiente e i diritti umani identificati dall’azienda nell’analisi precedentemente effettuata, illustrare le misure già indicate per la prevenzione e il risanamento ed esporre la procedura di reclamo, con l’obiettivo di soddisfare le aspettative dei propri dipendenti e dei fornitori della catena di approvvigionamento. La dichiarazione di principio deve essere approvata dalla direzione. Anche in questo caso, si consiglia caldamente di comunicare la politica sulla homepage dell’azienda e ai partner commerciali di lunga durata. Ai fini della redazione è possibile riprendere i punti già rilevati nell’analisi dei rischi e integrarli opportunamente.

Obbligo di rendicontazione: l’adempimento della due diligence deve essere costantemente documentato all’interno dell’azienda. Le aziende interessate devono presentare al Ministero tedesco dell’economia e del controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA) un rapporto annuale che fornisca informazioni chiare sui seguenti punti:

  • se e quali rischi per i diritti umani e l’ambiente sono stati identificati dall’azienda;
  • cosa ha fatto l’azienda per adempiere alla due diligence;
  •  come valuta l’impatto e l’efficacia delle misure;
  • quali conclusioni ne trae per le misure future.


Le aziende svizzere che non hanno una sede in Germania non sono interessate dall’obbligo di rendicontazione. La legge si applica solo alle aziende svizzere con sede in Germania che abbiano un numero minimo di dipendenti in questo Paese (fino al 1° gennaio 2024: 3000 dipendenti; dal 1° gennaio 2024: 1000 dipendenti).

Attenzione: il rapporto deve essere presentato al BAFA entro quattro mesi dal termine dell’esercizio e pubblicato sul sito web dell’azienda. Questo deve rimanere a disposizione per sette anni; eventuali segreti commerciali e aziendali restano invece protetti. Nel frattempo, il BAFA ha elaborato un modello elettronico del rapporto al fine di agevolare le aziende in tale adempimento. Il modulo può essere consultato sulla homepage del BAFA, mentre i dettagli sui requisiti del rapporto e il link al modulo elettronico sono disponibili in tedesco a questo link.

Vantaggio per le aziende interessate: queste possono utilizzare le informazioni fornite anche per adempiere all’obbligo di rendicontazione della CSR (Corporate Social Responsibility).

Nota: il 21 giugno 2022 le istituzioni dell’UE hanno approvato una nuova direttiva per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Sustainability Reporting Directive, SRD). L’obiettivo è quello di fornire informazioni pubblicamente accessibili e comparabili sui rischi e le opportunità dell’azienda in relazione agli aspetti della sostenibilità, di orientare i flussi finanziari verso attività ecologiche e quindi, in ultima analisi, di promuovere la transizione verso un’economia sostenibile e competitiva nel pieno rispetto del Green Deal europeo. L’obbligo di rendicontazione non si applica oramai solo alle società orientate al mercato dei capitali, bensì a tutte le grandi aziende che possiedono almeno due dei seguenti criteri: fatturato di almeno 20 milioni di euro, ricavi netti di almeno 40 milioni di euro o almeno 250 dipendenti. Inoltre, saranno obbligate a presentare un rapporto sulla sostenibilità anche le piccole e medie imprese con dieci o più dipendenti se queste sono orientate al mercato dei capitali.

Quali misure concrete si rivelano necessarie in seguito all’analisi dei rischi?

Se l’analisi identifica eventuali rischi all’interno di una catena di approvvigionamento, è necessario adottare opportune misure preventive. Sulla base della legge si raccomandano i seguenti provvedimenti:

  • creazione di un «Codice di condotta per i fornitori» con cui l’azienda definisce le proprie aspettative di collaborazione in forma vincolante e scritta. Questo codice di condotta dovrebbe diventare parte integrante di tutti i contratti con i fornitori;
  • impegno scritto del rispettivo fornitore ad aderire agli standard di conformità anche a valle del processo;
  • esame periodico dei fornitori attuali e futuri in relazione alla loro capacità di rispettare la due diligence;
  • introduzione di diritti di controllo e implementazione di controlli regolari basati sul rischio;
  • richiesta ai fornitori di prove della formazione svolta;
  • necessità di misure correttive in caso di sospetta violazione da parte di fornitori diretti delle posizioni giuridiche da proteggere;
  • interruzione dei rapporti commerciali con i partner che non sono disposti ad adeguarsi, a sottoscrivere contratti integrativi e/o che sono risultati in aperta violazione delle disposizioni di legge.


Cosa succede in caso di violazione della legge e quale autorità è preposta al controllo delle violazioni?
Come già illustrato, il BAFA è responsabile di controllare le aziende interessate e di verificare il rispetto della due diligence prevista dalla legge, compreso l’obbligo di rendicontazione. In caso di violazioni molto gravi possono essere imposte multe fino a 8 milioni di euro. Se il fatturato annuo supera i 400 milioni di euro, la multa può arrivare al 2 % del fatturato mondiale annuo. Anche in questo caso le aziende svizzere che non hanno una sede in Germania non sono interessate. Attenzione: se viene comminata una multa, vi è la possibilità di esclusione dall’aggiudicazione di appalti pubblici al di sopra di un determinato importo minimo.

Com’è la situazione all’estero?
Anche in altri Paesi esistono già precise disposizioni di legge in materia di due diligence. Inoltre, l’UE sta introducendo una direttiva che obbliga le aziende europee a identificare i rischi per i diritti umani e per l’ambiente nelle loro catene del valore, adottando misure preventive e correttive e fornendo informazioni in merito. La direttiva europea sulla catena di approvvigionamento «Corporate Sustainability Due Diligence» (CSDD) è già stata adottata dal Parlamento europeo, che ora deve ancora concordare una posizione comune con il Consiglio dell’UE.

Autori:
Gabriele Ochner, consulente legale dell’Associazione delle aziende svizzere in Germania (Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland, VSUD)
Stefanie Luckert, direttrice generale della VSUD



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Informazioni sulla VSUD:

La VSUD costituisce un’ampia rete commerciale intersettoriale, una lobby politica e un punto di contatto per tutte le questioni riguardanti il commercio transfrontaliero. Sostiene le aziende svizzere di tutti i settori e di tutte le dimensioni nella loro presenza sul mercato tedesco.

Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland (VSUD), Rittergasse 12, 4051 Basilea, tel. +41 61 375 95 00, www.vsud.ch

Ultima modifica 31.10.2023

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