Imposta sul valore aggiunto (IVA) all’importazione

Al momento dell’importazione di merci in Svizzera, le PMI elvetiche devono pagare l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

In Svizzera l’IVA sulle importazioni è percepita dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD). L’imposizione sull’importazione di beni mira principalmente ad evitare che le imprese che importano merci dall’estero siano meno tassate rispetto a quelle che comprano in Svizzera.

Tassi di IVA in vigore

L’IVA percepita sulle importazioni è equivalente a quella percepita sul mercato interno. Ammonta al 8,1% dal 1° gennaio 2024, contro l’7,7% precedente. Questa nuova aliquota è dovuta alla modifica della legge sull'AVS e con il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS, accettato nella votazione del 25 settembre 2022. Parallelamente, l’IVA subisce un aumento di 0,1 punto di percentuale per il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. Un tasso ridotto del 2,5% viene applicato a taluni beni quali prodotti alimentari, bevande non alcoliche, medicinali o giornali e riviste.

Calcolo dell’IVA

Quando un prodotto viene importato in Svizzera, l’IVA è di norma calcolata in base al prezzo di fatturazione della merce stessa e di tutti i costi accumulati fino al luogo di destinazione in Svizzera. Un giustificativo del valore della merce deve essere consegnato all’ufficio doganale al momento dell’importazione (fattura, contratto di vendita, ecc.). L’IVA estera non viene invece presa in considerazione, per quanto indicata sulla fattura o il contratto di vendita dal fornitore.

Esenzione dall’IVA

L’importazione di taluni beni non è sottoposta al prelievo dell’IVA. In particolare ciò accade per le merci importate in piccole quantità, dal valore insignificante o gravate da un importo minimo, alcune opere d’arte, i beni ammessi in franchigia di diritti doganali o ancora quelli esonerati in virtù di trattati internazionali. Queste tipologie di beni sono enumerate all'art. 53 della legge sull’IVA (LIVA).

Deduzione dell’IVA all’importazione

In Svizzera, un’impresa che genera una cifra d’affari annua su scala mondiale pari o superiore a CHF 100'000 deve iscriversi al registro di commercio dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Deve decidere se desidera stabilire il suo rendiconto mediante i tassi dell’imposta netta o con il metodo effettivo (per i tassi dell’imposta netta esistono dei limiti alla cifra d’affari). Viene scelto più sovente il metodo effettivo, in cui il rendiconto è eseguito con scadenza trimestrale.

Le imprese che hanno deciso di utilizzare questo metodo possono dedurre nel proprio conteggio l’IVA all’importazione versata all’AFC. Devono però adempiere alle seguenti condizioni:

  • L’importatore è in possesso della decisione di tassazione IVA dell’AFD o della decisione di tassazione elettronica (DTe) stabilita a nome ed indirizzo dell’assoggettato (l’importatore).
  • Egli è effettivamente importatore ed ha dunque diritto, una volta effettuata l’importazione, di disporre economicamente dei beni, cosa che può provare in modo certo (ad esempio in caso di un contratto di vendita: mediante fattura d’acquisto contabilizzata in modo corretto).


Informazione

Ultima modifica 21.12.2023

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