Direttiva UE sulla catena di approvvigionamento

L'economia svizzera è già interessata indirettamente dalla legge tedesca sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG), ma di recente è stata presentata una direttiva analoga anche a livello di Unione europea (UE). Le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo su una direttiva che riguarda le catene di fornitura. Il campo di applicazione di questo testo è più ampio di quello della LkSG, pertanto alcune aziende che finora non erano toccate dalla legge tedesca sono ora soggette alle disposizioni della direttiva UE e avranno bisogno di tempo per prepararsi e adattarsi ai nuovi requisiti. La questione potrebbe riguardare ora direttamente anche le aziende svizzere.

Direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il 5 luglio 2024 ed è entrata in vigore il 25 luglio 2024, con un termine di due anni per il recepimento da parte degli Stati membri. L'introduzione della CSDDD segna un cambiamento di paradigma: mentre in precedenza l'ambito di applicazione era limitato alle società con sede nell'UE, le regole si estendono ora a tutte le società non europee che vendono i loro prodotti nei 27 Stati membri e raggiungono una certa dimensione.

In base alla CSDDD, le aziende devono adempiere al dovere di diligenza lungo la catena di approvvigionamento e in materia di diritti umani e ambiente. Possono essere ritenute responsabili se, ad esempio, sfruttano il lavoro minorile o il lavoro forzato al di fuori dell'UE o se causano danni ambientali. L'obiettivo della direttiva è promuovere la responsabilità delle imprese per la sostenibilità e ancorare i diritti umani e gli aspetti ambientali nell'attività commerciale e nella corporate governance delle aziende. Le nuove norme mirano a garantire che le aziende si impegnino a correggere gli effetti negativi delle loro attività, anche nelle loro catene del valore all'interno e all'esterno dell'Europa.

In diversi punti, la CSDDD prevede norme molto più severe rispetto alla LkSG, in particolare per quanto riguarda:

  • l'ampliamento della cerchia di aziende interessate,
  • l'estensione degli obblighi di due diligence all'intera catena di attività e a tutta la catena del valore,
  • l'introduzione di una nuova fattispecie di responsabilità civile per la violazione dei doveri di diligenza, e
  • l’ampliamento dell'elenco dei beni protetti.

Quali sono le dimensioni delle aziende interessate?

A differenza della LkSG tedesca, che definisce il suo campo di applicazione esclusivamente sulla base del numero di dipendenti in Germania, la CSDDD introduce anche soglie di fatturato. La direttiva si applica alle seguenti società europee, ossia alle società costituite secondo il diritto societario di uno Stato membro dell'UE:

  • L'azienda impiega più di 1000 dipendenti e genera un fatturato mondiale di 450 milioni di euro.
  • È la società madre di un gruppo che, su base consolidata, supera le soglie sopra citate. Spesso tali società madri sono le cosiddette holding, il cui compito principale è semplicemente quello di gestire le azioni delle società controllate; una holding può richiedere all'autorità di vigilanza l'esenzione dall'obbligo di diligenza se garantisce che la società direttamente affiliata, purché sia anch'essa economicamente attiva, adempia a tale obbligo.
  •  L'azienda concede diritti di franchising a lavoratori autonomi che operano nell'UE, generando oltre 22,5 milioni di euro di royalties e vendite totali a livello mondiale superiori a 80 milioni di euro. Queste stesse soglie si applicano a tutti i settori.

La CSDDD si applica anche alle aziende non europee?

Per le società con sede al di fuori dell'Unione Europea, gli obblighi di due diligence si applicano in linea di principio allo stesso modo. Tuttavia, il numero di dipendenti non è determinante e per le soglie di fatturato (v. sopra: 450 milioni, 22,5 milioni e 80 milioni) si considera esclusivamente il fatturato all'interno dell'UE. Di conseguenza, se un'azienda rientra nel campo di applicazione della CSDDD, gli obblighi di due diligence si applicano allo stesso modo delle società europee. Deve quindi vigilare sulle catene di attività di tutti i suoi prodotti. Nota bene: affinché le autorità di vigilanza possano corrispondere in qualsiasi momento con le aziende extraeuropee e, se necessario, notificare loro le sanzioni pecuniarie, le aziende devono nominare un rappresentante nell'UE.

Quando le aziende interessate dovranno attuare la direttiva?

La direttiva prevede un'attuazione graduale in tre fasi. Tra il 25 luglio 2024, data di entrata in vigore della direttiva, e l'effettiva applicazione dell'obbligo di diligenza, sono stati previsti periodi di transizione, la cui durata dipende dalle dimensioni aziendali:

  • Tre anni dopo l’entrata in vigore, la direttiva si applicherà alle aziende dell'UE con oltre 5000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 1,5 miliardi di euro, nonché alle imprese straniere che generano un fatturato equivalente.
  • Quattro anni dopo l’entrata in vigore, si applicherà alle aziende dell'UE con oltre 3000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 900 milioni di euro, nonché alle aziende straniere con un fatturato equivalente. Lo stesso varrà per i franchisor che generano nell'UE più di 7,5 milioni di euro di commissioni di franchising e 40 milioni di euro di fatturato mondiale.
  • Alle restanti aziende più piccole si applicherà un periodo di attuazione di cinque anni.

Sebbene le piccole e medie imprese (PMI) non siano direttamente interessate dalla CSDDD, possono esserlo indirettamente , ad esempio come fornitori di aziende più grandi toccate dalla normativa.

Quali sono le misure da adottare?

Per garantire una due diligence in linea con il proprio profilo di rischio, le aziende direttamente interessate devono rendere la due diligence parte integrante della politica aziendale e adottare tutte le misure appropriate per

  • individuare, valutare e, se necessario, classificare in ordine di importanza gli impatti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull'ambiente,
  • prevenire o mitigare i potenziali impatti negativi e
  • neutralizzare gli effettivi impatti negativi, ridurli il più possibile e porvi rimedio,
  • istituire un sistema di segnalazione e una procedura di gestione dei reclami,
  • monitorare l'efficacia delle strategie e delle misure di due diligence, e
  • informare il pubblico sull'esercizio dell'obbligo di diligenza.

Per garantire il funzionamento del sistema di due diligence in tutta l'azienda, la direzione deve consultare i dipendenti e, se del caso, i loro rappresentanti, ed elaborare una politica di due diligence. Questo include una descrizione della strategia di diligenza, un codice di condotta per i dipendenti dell'azienda, delle società controllate e dei partner commerciali diretti e indiretti, nonché una descrizione dei processi per l'esercizio della diligenza, il suo monitoraggio e la diffusione del codice di condotta tra i partner commerciali. Particolarmente importanti sono le pratiche e le politiche di acquisto dell'azienda in questo settore. Nota bene: l'efficacia delle misure adottate lungo tutta la catena del valore deve essere valutata sia annualmente che su base specifica, utilizzando indicatori appropriati. Sulla base di questa valutazione, il dovere di diligenza deve essere aggiornato se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che siano emersi nuovi rischi importanti.

Le aziende devono adottare misure preventive adeguate. L'adeguatezza dipende da tre elementi: il livello di coinvolgimento dell'azienda in relazione all'impatto causato, la fase in cui si è verificato l'impatto nella catena di attività e il grado di influenza dell'azienda sul partner commerciale responsabile. Gli sforzi per eliminare o ridurre gli impatti negativi dovrebbero essere proporzionati alla gravità dell'impatto e al coinvolgimento dell'azienda. Se non hanno successo in breve tempo, è necessario elaborare e attuare un piano d'azione correttivo, eventualmente attraverso iniziative settoriali o di più parti interessate.

La situazione di rischio e l'effettiva applicazione dell'obbligo di diligenza devono essere monitorate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della Direttiva. Il rispetto dell'obbligo di diligenza deve essere documentato internamente su base continuativa e la documentazione deve essere conservata per cinque anni. Le aziende sono tenute a fornire informazioni sul rispetto degli obblighi previsti dalla CSDDD in un rapporto annuale, che deve essere accessibile al pubblico tramite il Punto di accesso unico europeo (ESAP). Le società soggette a obblighi di rendicontazione non finanziaria ai sensi della Direttiva europea sono esenti.

Quali sono gli ambiti del diritto da proteggere?

Oltre agli aspetti sopra menzionati, vorremmo richiamare l'attenzione in particolare sui nuovi obblighi introdotti in materia di sostanze chimiche, nonché su quelli relativi alla protezione della biodiversità, delle specie minacciate, delle aree specialmente protette e dei mari. La direttiva fa riferimento agli accordi internazionali sull’ambiente riguardanti

  • la protezione della biodiversità come sancito dalla Convenzione sulla diversità biologica e dai Protocolli di Cartagena e Nagoya,
  • la protezione delle specie minacciate secondo la Convenzione CITES,
  • l'importazione e l'esportazione di prodotti chimici secondo la Convenzione di Rotterdam,
  • la produzione, il consumo, l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate dal Protocollo di Montreal allegato alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono,
  • la protezione del patrimonio naturale secondo la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale,
  • la protezione delle zone umide come sancito dalla Convenzione di Ramsar,
  • la prevenzione dell'inquinamento marino da parte delle navi secondo la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (MARPOL),
  • l'inquinamento dell'ambiente marino causato da scarichi, secondo quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)

Come va inteso il termine «catena di attività e catena del valore»?

La LkSG tedesca si rivolge principalmente al cosiddetto «fornitore diretto», mentre i fornitori indiretti (fornitori di fornitori) vengono presi in considerazione solo in presenza di «prove dettagliate» di una violazione degli obblighi della LkSG.

La CSDDD non fa più questa distinzione. Le aziende sono quindi tenute a richiedere le informazioni necessarie direttamente ai partner commerciali per i quali la probabilità di impatti negativi è più alta, al fine di limitare l'onere delle richieste di informazioni per le aziende più piccole imprese lungo la catena del valore. La catena del valore comprende tutte le attività legate alla produzione di beni o alla fornitura di servizi, compresa la progettazione di prodotti o servizi, l'uso e lo smaltimento dei prodotti e le attività correlate dei partner commerciali che operano a monte o a valle dell'azienda.

Il dovere di diligenza si riferisce a qualsiasi impatto negativo sui diritti umani e sui beni ambientali che

  • derivano dalle attività commerciali dell'azienda,
  • derivano dalle attività commerciali delle sue controllate, oppure
  • che derivano dalle attività commerciali dei suoi partner, nella misura in cui questi ultimi sono collegati alla catena di attività dell'azienda; i partner commerciali comprendono anche i partner indiretti, ossia le entità con cui l'azienda non ha un rapporto contrattuale, ma le cui attività commerciali sono collegate alle attività, ai prodotti o ai servizi dell'azienda.

Il concetto di catena del valore o catena di attività è quindi essenziale per determinare l’estensione dell'obbligo di diligenza. Si compone di due parti: a monte e a valle. Le attività a monte riguardano la produzione di beni o la fornitura di servizi, tra cui la progettazione del prodotto, l'estrazione delle materie prime, l'approvvigionamento, la fabbricazione, il trasporto, lo stoccaggio, la consegna di materie prime, prodotti o parti di parti e lo sviluppo del prodotto o del servizio. Le attività a valle riguardano la distribuzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei prodotti (compresi lo smontaggio, il riciclaggio, il compostaggio o il conferimento in discarica), a condizione che il partner svolga queste attività direttamente o indirettamente per l'azienda o per suo conto. In linea di principio, ciò si applica anche alle piattaforme di distribuzione online e ai fornitori di servizi di imballaggio (co-packing o contract packaging). I rivenditori invece (p. es. i supermercati) non agiscono per conto del produttore, ma operano sul mercato a proprio nome.

Le imprese europee di dimensioni e potere economico significativi (cioè che soddisfano le soglie sopra citate) dovranno inoltre elaborare piani di transizione e fare del loro meglio per rendere la loro strategia aziendale compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C. La direttiva prevede anche misure di accompagnamento per sostenere tutte le aziende direttamente coinvolte, ma anche per le PMI che potrebbero esserne indirettamente toccate. Le misure comprendono lo sviluppo di siti web, piattaforme o portali specifici, individuali o congiunti, nonché un potenziale sostegno finanziario per le PMI. Per aiutare le imprese, la Commissione europea può adottare linee guida specifiche, comprese clausole contrattuali modello, e integrare l'assistenza fornita dagli Stati membri con nuove misure, come il sostegno alle aziende nei Paesi terzi (v. sotto il suggerimento pratico).

Le imprese che non rispettano gli obblighi di diligenza sono passibili di sanzioni da parte delle autorità amministrative nazionali competenti. Le parti lese hanno la possibilità di intraprendere un'azione legale in caso di danni causati dalla violazione dell'obbligo di diligenza.

In che misura le aziende interessate sono responsabili?

A differenza della LkSG tedesca, che non ha introdotto una nuova fattispecie di responsabilità civile per le violazioni del dovere di diligenza, la direttiva europea prevede espressamente tale responsabilità, al fine di prevenire potenziali effetti negativi o porvi fine. Nota bene: la responsabilità non si limita alle proprie violazioni, ma è ipotizzabile anche per le violazioni commesse da filiali e fornitori. Il presupposto per la responsabilità è che

  • la violazione dei suddetti doveri di diligenza abbia comportato effetti negativi sull'ambiente o una violazione dei diritti umani che, se il dovere di diligenza fosse stato rispettato, avrebbero dovuto essere riconosciuti, evitati, mitigati, eliminati o ridotti nella loro entità;
  • e siano stati causati dei danni.

In questo contesto, ai partner commerciali indiretti si dovrebbe applicare uno standard di responsabilità attenuato, a condizione che siano stati rispettati gli obblighi di attuazione contrattuale relativi alla diligenza. Questa nuova fattispecie di responsabilità civile deve tuttavia essere recepita nel diritto nazionale degli Stati membri.

Suggerimento pratico: le aziende svizzere potenzialmente interessate dovrebbero anche verificare che i loro sistemi di conformità e controllo funzionino correttamente. Il primo passo consiste nell'esaminare i prerequisiti per essere interessati dalla direttiva e, in secondo luogo, nel determinare se sono già state messe in atto misure o obblighi di vigilanza internamente, ad esempio perché direttamente o indirettamente toccati dalla CSDDD. Se finora non sono state adottate misure, si dovranno osservare i principi sopra esposti, vale a dire:

  • garantire che tutti i fornitori, cioè l'intera catena di fornitura, siano conosciuti e possano essere valutati (partner commerciali diretti o indiretti); parola chiave: analisi del rischio,
  • contattare tutti i fornitori e invitarli, caso per caso, a rivedere i propri fornitori critici,
  • istituire una funzione interna responsabile dell'adempimento degli obblighi, dell'esame delle informazioni ricevute e del rispetto degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione periodica.

Questo vale per l'intera catena di attività e del valore. Le aziende interessate dalla direttiva devono quindi verificare attentamente la provenienza dei beni che forniscono, le modalità di produzione e il loro impatto sull'ambiente e sul clima. Nel caso di importazioni da Paesi in via di sviluppo, il controllo dell'intera catena di approvvigionamento può certamente implicare un onere maggiore.

Per prepararsi a tutti i requisiti della nuova normativa in modo conforme, le aziende devono effettuare una gestione del rischio continua e trasparente.

Assistenza da parte della Commissione europea: ancora prima che i nuovi obblighi di diligenza diventino vincolanti per le prime aziende, verranno messe a disposizione varie forme di assistenza. La Commissione europea pubblicherà dei modelli di clausole per aiutare le aziende di una catena di attività a concordare un buon approccio ai diritti umani e all'impatto ambientale. La Commissione pubblicherà inoltre orientamenti generali e settoriali per le imprese, mentre gli Stati membri forniranno assistenza alle imprese soggette all'obbligo di diligenza, ai loro partner commerciali e alle parti interessate. Un helpdesk centralizzato, istituito dalla Commissione, fungerà da punto di contatto per le aziende.

Nota bene: La legge tedesca sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento (LkSG) resta applicabile senza restrizioni.  

Autori:
Gabriele Ochner, Rechtskonsulentin bei der Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland (VSUD),
Stefanie Luckert, Geschäftsführerin der Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland (VSUD)



Informazione

In discussione

Informazioni su VSUD:

La VSUD è una solida rete commerciale intersettoriale, un gruppo di interesse politico e un punto di contatto per tutte le questioni relative alla vita commerciale transfrontaliera di tutti i giorni. La VSUD sostiene le aziende svizzere di tutti i settori e di tutte le dimensioni nella loro presenza di successo sul mercato tedesco.

Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland, Rittergasse 12, 4051 Basel, Telefon +41 61 375 95 00, www.vsud.ch

Ultima modifica 21.01.2025

Inizio pagina

https://www.kmu.admin.ch/content/kmu/it/home/consigli-pratici/import-export/eu-lieferketten-richtlinie.html