Forma giuridica: Società in accomandita

La società in accomandita è una forma giuridica ideale per le piccole imprese. Questo tipo di azienda non richiede capitale minimo.


2. Idoneità / finalità principale

La forma giuridica di una società in accomandita conviene particolarmente alle imprese di persone di piccole dimensioni. Mediante le varie responsabilità (gli accomandatari rispondono in modo solidale e illimitatamente, gli accomandanti limitatamente), anche gli investitori esterni possono essere coinvolti.

La società in accomandita viene scelta di solito quando una società in nome collettivo necessita di fondi propri supplementari. Allo stesso modo questa forma giuridica si presta per i mutuanti con responsabilità limitata nella gestione amministrativa.

3. Importanza economica

Le società in accomandita in Svizzera giocano un ruolo secondario. Attualmente se ne contano circa 1'236. La forma societaria viene scelta in anticipo nel momento in cui la ditta individuale o la società in nome collettivo necessita di mezzi propri supplementari, senza che la direzione aziendale debba essere allargata di un nuovo membro.

4. Vantaggi

  • Per la costituzione di una società in accomandita non è richiesto un capitale minimo.
  • In presenza di obbligazioni la società risponde come prima cosa con il patrimonio societario.
  • Gli accomandanti (investitori e fornitori di capitale) rispondono con responsabilità sussidiaria e solidale, ma solo nell'entità del capitale accomandato.
  • La direzione operativa si distingue chiaramente dagli investitori finanziari.

5. Svantaggi

  • Gli accomandatari rispondono in modo sussidiario, solidale e illimitato.
  • Sia accomandatari che accomandanti, una volta lasciata la società, sono responsabili per altri cinque anni.
  • Gli accomandatari sottostanno alla procedura fallimentare.

6.Natura giuridica

La società in accomandita appartiene al gruppo delle società di persone.

7. Nome della società

Ogni nome commerciale può contenere, oltre agli elementi essenziali prescritti dalla legge, delle precisioni sulle persone, delle indicazioni sulle attività dell’impresa o delle designazioni fantasiose, ammesso che esso sia conforme alla realtà, non possa trarre in inganno e non leda nessun interesse pubblico (art. 944, cpv. 1, CO). 

Oltre a questo fulcro che può essere scelto liberamente, si aggiunge alla ragione sociale l’indicazione della forma giuridica. (art. 950, CO). Quest’ultima può essere scritta per esteso o abbreviata. La lista delle abbreviazioni ammesse è fissata dal Consiglio federale (la lista è consultabile alla pagina: Ordinanza sul registro di commercio (ORC)). 

È inoltre obbligatorio che il nome commerciale scelto si distingua nettamente da ogni nome commerciale già iscritto in Svizzera (art. 951, CO).

 

8. Costituzione

La società in accomandita inizia a produrre effetti con l'iscrizione nel registro di commercio e la stipula di un contratto di società, sebbene quest'ultimo sia facoltativo (ma vivamente consigliato) e disciplini quote sociali e partecipazioni agli utili (art. 594 CO).

9. Iscrizione nel RC

Le società in accomandita che conducono un'attività commerciale di tipo artigianale devono imperativamente figurare nel registro di commercio (art. 594 CO).

10. Numero richiesto di titolari o soci

Nelle società in accomandita va in carica almeno una persona fisica con responsabilità illimitata (accomandatario) nonché almeno una persona fisica o giuridica oppure una società commerciale come socio avente responsabilità limitata (accomandante, art. 594 II CO).

Le persone fisiche devono essere autorizzate all'esercizio dell'attività indipendente dalle assicurazioni sociali competenti. Questa autorizzazione va richiesta alla cassa di compensazione competente presso la sede sociale dell'azienda.

11. Capitale richiesto

La società in accomandita non prevede alcun capitale minimo da corrispondere. L'ammontare e la quota nel patrimonio sociale sono fissati (preferibilmente) nel contratto di società (art. 557 CO e 598 CO)

Il capitale accomandato di ogni accomandante deve invece essere registrato nel registro di commercio (art. 596 II cifra 2 CO).

12. Conferimento in natura anziché versamento di denaro

Nella società in accomandita è possibile conferire una quota in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro (art. 598 CO, 557 CO e 531 CO).

13. Organizzazione e organi

Nelle società in accomandita non si devono istituire organi. Alle parti interessate si consiglia tuttavia caldamente di stipulare un contratto di società tra gli interessati. È possibile ricorrere a un fiduciario come pure a un ufficio di revisione.

14. Compiti del cda / degli organi

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15. Responsabilità / versamenti suppletivi

Per le obbligazioni contratte la società in accomandita risponde in prima linea (primariamente) con il patrimonio societario.

La società si caratterizza per la presenza di due categorie di soci con responsabilità (sussidiario):

  1. illimitatamente, solidalmente e con il patrimonio personale rispondono tutti i cosiddetti accomandatari (art. 604 CO).
  2. semplici finanziatori e/o soci junior (cosiddetti accomandanti) rispondono anch'essi sussidiariamente e solidalmente (con il vincolo della solidarietà) verso tutti i debiti societari. Ciononostante la responsabilità degli accomandanti si limita solo al conferimento patrimoniale/al capitale accomandato definito (art. 608 CO).

16. Coinvolgimento di investitori / capitale di terzi

Nella società in accomandita, le possibilità di finanziamento tramite capitale di terzi dipendono in gran parte dal patrimonio dei soci. Persone terze possono partecipare alla costituzione dell'impresa unicamente rispondendo con il capitale proprio. Questo succede mediante l'ulteriore coinvolgimento di partecipanti che rispondono interamente (accomandante) o parzialmente (socio accomandante, art. 612 CO).

17. Partecipazione agli utili / alle perdite

La partecipazione agli utili e alle perdite avviene primariamente secondo il contratto di società (art. 601 CO). In caso di perdite, gli accomandatari perdono fino al capitale investito (capitale accomandato).

18. Costituzione di riserve

Nessuna regolamentazione specifica.

19. Obbligo di tenere una contabilità

Le società in accomandita la cui cifra d'affari non supera CHF 500'000 devono tenere come minimo una contabilità semplificata che comporti unicamente le entrate, le uscite ed il patrimonio.

Le ditte individuali che hanno realizzato una cifra d'affari uguale o superiore a CHF 500'000 durante l'ultimo esercizio devono tenere una contabilità e presentare dei conti conformemente alle regole stabilite nel Codice delle obbligazioni (art. 957 e seguenti).

20. Tassazione

Ogni singolo socio viene tassato per la sua quota di reddito o patrimonio nella società, come pure per il suo reddito e patrimonio privati.

La pianificazione fiscale può essere effettuata in casi in cui il luogo della sede sociale corrisponde con quello del domicilio privato, oppure quando sede sociale e domicilio privato sono in luoghi diversi. Proprio nelle situazioni in cui il domicilio commerciale non coincide con quello privato, con la società in accomandita il titolare paga complessivamente meno imposte.

Ogni tanto la sede sociale è sita nel comune fiscalmente più vantaggioso; in questo caso, la soluzione migliore è la ditta individuale (vedi esempio a seguire).

Confronto fiscale società in accomandita vs. ditta individuale (ditta sita in città, domicilio privato nel sobborgo)

(valori in CHF)

  Società in accom. Ditta individuale
Utile secondo rendiconto annuale 52'000 300'000
Società in accomandita: secondo contratto societario il 6% del capitale proprio (CHF 800'000) viene contabilizzato come onere:
  48'000 -
Salari 200'000 -
Totale salari/utile 300'000 300'000
Imposte nel comune della sede sociale aliquota d'imposta 25% aliquota d'imposta 25%
Soc. in acc.: sull'utile e sull'interesse del CP 25'000 -
Ditta indiv.: sull'utile - 75'000
Imposte nel comune di domicilio aliquota d'imposta 18 % aliquota d'imposta 18 %
Società in nome collettivo: sui salari. 36'000 -
Totale imposte 61'000 75'000

(Osservazione generale: calcolo AVS esclusa e aliquote fiscali fittizie; da intendere in senso lato, ogni caso va valutato singolarmente)

Fonte: KMUinfo, 1/2010 

21. Costi di costituzione

I costi di costituzione di una società in accomandita comprendono le spese relative alla consulenza sulle modalità di creazione, comprese tra CHF 0 e 1'000, i costi notarili relativi al contratto societario, da CHF 2'000 a 4'000, oltre ai costi di iscrizione al registro di commercio, CHF 600.

22. Direzione aziendale e rappresentanza

Nella società in accomandita ogni accomandatario opera sotto la direzione aziendale, a meno che non sia previsto diversamente da una delibera societaria.

Almeno un accomandatario deve tuttavia fungere da rappresentante. L'impiego di ulteriori persone con diritto di firma è una misura contemplata nella misura in cui la delibera societaria sia appropriatamente documentata (art. 599 CO, 603 CO e 563 CO).

23. Uscita / regolamentazione della successione

Una società in accomandita può essere trasmessa solo dietro consenso di tutti i soci (art. 557 CO e 542 CO).

A livello materiale, la cessione completa o parziale della gestione commerciale avviene tramite la trasmissione degli attivi e passivi. Il rilevamento del patrimonio o dell'attività commerciale della società in accomandita è disciplinato dalle prescrizioni della Legge sulla fusione (art. 181 IV CO). Il trasferimento del rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 333 CO.

Il nome commerciale scelto può essere mantenuto indefinitamente. Nel caso di società di persone, un cambiamento d’associato non avrà alcuna incidenza sul nome commerciale e la scelta di un’altra forma giuridica modificherà solo l’indicazione della suddetta forma giuridica (art. 954, CO).

24. Disposizioni sulla nazionalità e sul domicilio

Per costituire una società in accomandita non è necessario che i soci abbiano il luogo di domicilio in Svizzera, devono tuttavia poter esibire un permesso di lavoro o di dimora.

Ulteriori informazioni in: 



Informazione

Ultima modifica 11.01.2023

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