Forma giuridica: Ditta individuale

Artigiani e medici optano spesso per questo tipo di società. Essa è adatta alle ditte la cui attività è strettamente legata al suo proprietario.


1. Basi giuridiche

La forma aziendale della ditta individuale non è espressamente regolata dal Codice delle obbligazioni.

2. Idoneità / finalità principale

La ditta individuale si adatta in modo particolare alle attività strettamente legate alla persona titolare. Spesso architetti, operai, medici, avvocati e ditte commerciali locali optano per la forma giuridica della ditta individuale.

3. Importanza economica

Con le sue 324'909 aziende, in Svizzera la ditta individuale è la forma giuridica più comune. Tale popolarità è dovuta soprattutto ai requisiti minimi in ambito di costituzione e all'assenza di condizioni in termini di capitale minimo.

4. Vantaggi

La ditta individuale può essere costituita in modo semplice e senza cavilli di forma. Ciò consente un rapido avvio dell'attività.

  • È richiesta soltanto la registrazione nel registro del commercio.L'iscrizione è obbligatoria solo se l'impresa è gestita in forma commerciale e consegue un introito lordo annuo pari ad almeno CHF 100’ 000 (cifra d'affari).
  • Non è necessario il versamento di un capitale di base fissa.
  • I soci possono assumere in prima persona i ruoli dei vari organi.
  • La doppia imposizione economica dell'utile può essere evitata.

5. Svantaggi

  • La responsabilità personale illimitata del titolare può risultare uno svantaggio.
  • Anche le quote di proprietà sono più difficilmente trasferibili rispetto a quelle di una società di capitali.
  • Le società di persone, quindi anche le ditte individuali, sono svantaggiate nell'accesso al mercato dei capitali.
  • La tutela della ditta (quindi del nome della società) è limitata a secondo del settore.
  • In fin dei conti, vista l'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro del commercio, non è possibile mantenere l'anonimato.

6. Natura giuridica

Il titolare della ditta è il solo ed esclusivo proprietario della ditta individuale.

7. Nome della società

Il nome della ditta deve per forza comprendere il cognome familiare (con o senza nome) del titolare.

Oltre al cognome è possibile aggiungere complementi come il campo d'attività o denominazioni di fantasia. La denominazione aziendale deve però corrispondere a verità, non deve causare malintesi o essere contraria all'interesse pubblico. Non sono autorizzati complementi che accennano a un rapporto societario (artt. 944 et 945 CO).

Il registro IDI pubblica le ditte individuali anche se costoro non sono iscritte al registro di commercio. Per queste imprese, il nome della ditta corrisponde sempre al nome e cognome del titolare. I nomi fittizi o di fatto delle ditte individuali senza iscrizione al registro di commercio sono pubblicati nel registro IDI esclusivamente nel campo « Nome supplementare ».

8. Costituzione

La ditta individuale sorge dall'avvio di un'attività economica diretta a conseguire durevolmente un guadagno. Tuttavia, non deve per forza generare utili.

9. Iscrizione nel RC

È indispensabile l'iscrizione nel registro del commercio:

  • per un'attività gestita su base commerciale,
  • se il fatturato annuale supera i CHF 100'000.-. Se la medesima persona è titolare di più ditte individuali, occorre sommare le rispettive cifre d'affari.

L'iscrizione è invece facoltativa per tutte le altre ditte individuali (art. 931 ORC).

10. Numero richiesto di titolari o soci

La ditta individuale prevede una persona fisica come titolare dell'attività e come esclusivo e unico titolare.

La persona fisica deve essere autorizzata all'esercizio dell'attività indipendente dalle assicurazioni sociali competenti. Questa autorizzazione va richiesta alla cassa di compensazione competente presso la sede sociale dell'azienda.

11. Capitale richiesto

La costituzione di una ditta individuale non richiede alcun capitale, quindi non è neanche necessario un capitale minimo.

12. Conferimento in natura anziché versamento di denaro

È consentito il conferimento in natura.

13. Organizzazione e organi

La ditta individuale non prevede la costituzione di organi aziendali. È possibile ricorrere a un fiduciario come pure ad un ufficio di revisione.

14. Compiti del cda / degli organi

-

15. Responsabilità / versamenti suppletivi

Il titolare risponde illimitatamente con il suo patrimonio personale.

16. Coinvolgimento di investitori / capitale di terzi

Nella ditta individuale, le possibilità di finanziamento tramite capitale di terzi sono molto limitate e dipendono per gran parte dal patrimonio dell'imprenditore. In base alla solvibilità dell'imprenditore e al grado di rischio delle loro società, sono richieste delle garanzie da prelevare dal patrimonio aziendale e/o privato. Non sono escluse fideiussioni di terzi. Persone terze possono partecipare all'impresa esclusivamente tramite prestito (capitale di terzi).

17. Partecipazione agli utili / alle perdite

Il rischio di conseguire utili o perdite dipende interamente dal titolare della ditta individuale.

18. Costituzione di riserve

Nessuna regolamentazione specifica.

19. Obbligo di tenere una contabilità

Le ditte individuali la cui cifra d'affari non supera CHF 500'000 devono tenere come minimo una contabilità semplificata che comporti unicamente le entrate, le uscite ed il patrimonio.

Le ditte individuali che hanno realizzato una cifra d'affari uguale o superiore a CHF 500'000 durante l'ultimo esercizio devono tenere una contabilità e presentare dei conti conformemente alle regole stabilite nel Codice delle obbligazioni (art. 957 e seguenti).

20. Tassazione

I titolari di una ditta individuale sono soggetti a imposizione per gli interi redditi e patrimoni privati e commerciali.

La pianificazione fiscale può essere effettuata in casi in cui il luogo della sede sociale corrisponde con quello del domicilio privato, oppure quando sede sociale e domicilio privato sono in luoghi diversi. Soprattutto nelle situazioni in cui il domicilio commerciale non coincide con quello privato, con la società in nome collettivo il titolare paga complessivamente meno imposte. Ogni tanto la sede sociale è sita nel comune fiscalmente più vantaggioso, in questo caso, la soluzione migliore è la ditta individuale (vedi esempio a seguire).

Confronto società in nome collettivo - ditta individuale (ditta sita in città, domicilio privato nel sobborgo)

(valori in CHF)

    SA / Sagl Ditta individuale
Utile secondo rendiconto annuale 50'000 300'000
Distribuzione dei dividendi 50'000 p.m. -
Per le Sagl/SA, come oneri secondo il contratto di società:
Salario degli dirigente 250'000 -
Totale salari/utile 300'000 300'000
Imposte nei locali dell’impresa aliquota fisc. 20%* aliquota fisc. 25%
Ditta indiv.: sull'utile -  75'000
Sagl/SA: sull'utile *secondo le imposte 10'000 -
Imposte nel comune della sede sociale aliquota d'imposta 18% aliquota d'imposta 18%
Sagl/SA: sul salario 45'000 -
Sagl/SA: sui dividendi  4'500** -
 ** aliquota ridotta: ZH aliquota d'imposta del 50%
Totale imposte 59'500 75'000

(Osservazione generale: calcolo AVS esclusa e aliquote fiscali fittizie; da intendere in senso lato, ogni caso va giudicato singolarmente)

21. Costi di costituzione

Costituire una ditta individuale comporta poche spese. Si calcolano da CHF 0 e 1'000 per farsi consigliare sulle modalità di costituzione - per esempio una fiduciaria - oltre a CHF 120 per l'iscrizione al registro di commercio. 

22. Direzione aziendale e rappresentanza

I titolari di una ditta individuale sono personalmente responsabili della direzione aziendale e possono eventualmente designare dei sostituti.

23. Uscita / regolamentazione della successione

Una ditta individuale non può essere ceduta. La successione e l'uscita determinano sostanzialmente la fine dell'attività. La persona che succede è tenuta a costituire una nuova ditta individuale. A livello materiale, la cessione completa o parziale della gestione commerciale avviene tramite la trasmissione degli attivi e passivi.

Il rilevamento del patrimonio o dell'attività commerciale della ditta individuale, iscritta nel registro di commercio, è disciplinato dalla Legge sulla fusione (art. 181 IV CO). In tutti gli altri casi si applica l'art. 181 I, II e III CO, che prevede la responsabilità dell'alienante. Il trasferimento del rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 333 CO.

24. Disposizioni sulla nazionalità e sul domicilio

Per costituire una ditta individuale non è necessario che i soci siano domiciliati in Svizzera, devono tuttavia poter esibire un permesso di lavoro o di dimora. Per maggiori informazioni in merito, consultate il sito:



Informazione

Ultima modifica 30.10.2023

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