Forma giuridica: Società in nome collettivo

La società in nome collettivo è ideale per le piccole imprese in quali gli associati hanno una prossimità personale e professionale. È una società semplice da fondare.


2. Idoneità / finalità principale

La società in nome collettivo è ideale per le piccole imprese in quali gli associati hanno una prossimità personale e professionale.

La società in nome collettivo si presta in particolare all'esercizio comune di attività autonome come impresa commerciale e per le aziende artigianali di piccole dimensioni condotte da persone che collaborano intensamente fra loro.

3. Importanza economica

La società in nome collettivo è una forma giuridica per un'impresa commerciale condotta da due o più persone fisiche. In Svizzera esistono oltre 8'000 imprese con questa forma giuridica. Essa viene solitamente scelta dalle aziende di piccole dimensioni condotte da più persone. Anche gli studi legali, i ristoranti, le ditte artigianali e le aziende commerciali locali sono spesso delle società in nome collettivo.

4. Vantaggi

  • La costituzione di una società in nome collettivo non prevede alcun capitale minimo.
  • L'atto costitutivo è relativamente semplice. Più o meno semplice, in base al numero di soci, è anche la struttura organizzativa interna.

5. Svantaggi

  • La questione delle responsabilità può essere restrittiva, giacché i soci rispondono fra loro in modo illimitato e solidale.
  • Esiste quindi anche un'interdipendenza reciproca fra i soci.
  • Il diritto di parola può pregiudicare la flessibilità imprenditoriale della società.
  • Inoltre, vi è anche un limite alla flessibilità professionale dei soci dato ad esempio dal divieto di concorrenza.

6. Natura giuridica

La società in nome collettivo rientra nella categoria delle società di persone.

7. Nome della società

Ogni nome commerciale può contenere, oltre agli elementi essenziali prescritti dalla legge, delle precisioni sulle persone, delle indicazioni sulle attività dell’impresa o delle designazioni fantasiose, ammesso che esso sia conforme alla realtà, non possa trarre in inganno e non leda nessun interesse pubblico (art. 944, cpv. 1, CO). 

Oltre a questo fulcro che può essere scelto liberamente, si aggiunge alla ragione sociale l’indicazione della forma giuridica. (art. 950, CO). Quest’ultima può essere scritta per esteso o abbreviata. La lista delle abbreviazioni ammesse è fissata dal Consiglio federale (la lista è consultabile alla pagina: Ordinanza sul registro di commercio (ORC)). 

È inoltre obbligatorio che il nome commerciale scelto si distingua nettamente da ogni nome commerciale già iscritto in Svizzera (art. 951, CO).

8. Costituzione

La società in nome collettivo inizia a produrre effetti con l'iscrizione nel registro di commercio e la stipula di un contratto di società, sebbene quest'ultimo sia solamente facoltativo (ma vivamente consigliato) e regoli quote sociali e partecipazioni agli utili (art. 552 CO).

9. Iscrizione nel RC

I membri di una società in nome collettivo, con o senza attività commerciale, hanno l’obbligo di iscriverla nel registro di commercio (art. 552 CO).

10. Numero richiesto di titolari o soci

La società in nome collettivo è composta da due o più persone fisiche che fungono da soci (art. 552 CO).

Queste ultime devono essere autorizzate all'esercizio dell'attività indipendente dalle assicurazioni sociali competenti. L'autorizzazione va richiesta alla cassa di compensazione competente presso la sede sociale dell'azienda.

11. Capitale richiesto

La società in nome collettivo non prevede alcun capitale minimo da corrispondere. L'ammontare e la quota nel patrimonio sociale sono fissati (preferibilmente) nel contratto di società  (art. 557 e 531 CO).

12. Conferimento in natura anziché versamento di denaro

Nella società in nome collettivo è possibile conferire una quota in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro (art. 557 e 531 CO).

13. Organizzazione e organi

La società in nome collettivo non prevede la costituzione di organi. Tuttavia, alle parti interessate si consiglia vivamente di stipulare un contratto di società. È possibile ricorrere a un fiduciario come pure a un ufficio di revisione.

14. Compiti del cda / degli organi

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15. Responsabilità / versamenti suppletivi

In prima linea, è il patrimonio societario a rispondere delle obbligazioni della società. In seconda istanza (sussidiariamente), a rispondere dei debiti della società in nome collettivo sono i soci, nella fattispecie in modo illimitato e solidalmente tramite il loro patrimonio personale (art. 568 CO).

16. Coinvolgimento di investitori / capitale di terzi

Nella società in nome collettivo le possibilità di finanziamento tramite capitale di terzi sono limitate e in gran parte dipendono dal patrimonio (garanzia) dei soci. Terzi possono partecipare alla società in nome collettivo unicamente tramite capitale proprio. In base alla solvibilità dei membri e al grado di rischio delle loro società sono richieste delle garanzie da prelevare dal patrimonio aziendale e/o privato. Non sono escluse le fideiussioni di terzi.

17. Partecipazione agli utili / alle perdite

Nella società in nome collettivo la partecipazione agli utili e la responsabilità delle perdite è disciplinata dal contratto di società (art. 559 CO).

Utile: ogni socio ha diritto di ritirare dalla cassa sociale gli utili, gli interessi e l'onorario dell'esercizio annuale scaduto oppure di aggiungerli alla propria quota di capitale.

Perdite: le perdite fanno diminuire la quota nel patrimonio dei singoli soci. Ciononostante, i soci hanno diritto all'onorario e agli interessi della quota ridotta, però non possono ritirare degli utili finché la loro quota non sia reintegrata.

Non è previsto alcun obbligo finanziario di versamenti suppletivi.

18. Costituzione di riserve

Nessuna regolamentazione specifica.

19. Obbligo di tenere una contabilità

Le società in nome collettivo la cui cifra d'affari non supera CHF 500'000 devono tenere come minimo una contabilità semplificata che comporti unicamente le entrate, le uscite ed il patrimonio.

Le società in nome collettivo che hanno realizzato una cifra d'affari uguale o superiore a CHF 500'000 durante l'ultimo esercizio devono tenere una contabilità e presentare dei conti conformemente alle regole stabilite nel Codice delle obbligazioni (art. 957 CO e seguenti).

20. Tassazione

Ogni singolo socio viene tassato per la sua quota di reddito o patrimonio nella società, come pure per il suo reddito e patrimonio privati. La pianificazione fiscale può essere effettuata in casi in cui il luogo della sede sociale corrisponde con quello del domicilio privato, oppure quando sede sociale e domicilio privato sono in luoghi diversi. Soprattutto nelle situazioni in cui il domicilio commerciale non coincide con quello privato, il titolare della società in nome collettivo paga complessivamente meno imposte.

Può anche succedere che la sede sociale sia sita nel comune fiscalmente più vantaggioso: in questo caso, la soluzione migliore è la ditta individuale (vedi esempio a seguire).

Confronto società in nome collettivo - ditta individuale (ditta in città, domicilio privato in un comune limitrofo)

(valori in CHF)

  Società in nome coll. Ditta indiv.
Utile secondo rendiconto annuale 52'000 300'000
Società in nome collettivo: secondo il contratto di società il 6% del capitale proprio (CHF 800'000) viene contabilizzato come onere:
  48'000 -
Stipendi 200'000 -
Totale stipendi/utile 300'000 300'000
Imposte nel comune della sede sociale  aliquota d'imposta 25% aliquota d'imposta 25%
Soc. in nome coll.: sull'utile e sull'interesse del CP 25'000 -
Ditta indiv.: sull'utile - 75'000
Imposte a casa privata  aliquota d'imposta 18%  aliquota d'imposta 18%
Società in nome collettivo: sui salari 36'000 -
Totale imposte 61'000 75'000

(Osservazione generale: calcolo IVA esclusa e con aliquote fiscali fittizie; nessuna dichiarazione generale, casi da giudicare singolarmente)

Fonte: KMUinfo, 1/2010

21. Costi di costituzione

I costi di costituzione di una società in nome collettivo comprendono le spese relative alla consulenza sulle modalità di creazione, che variano da CHF 0 a 1'000, i costi notarili relativi al contratto societario, da CHF 1'000 a 3'000, così come i costi di iscrizione al registro di commercio, CHF 240.

22. Direzione aziendale e rappresentanza

Nella società in nome collettivo ogni accomandatario opera sotto la direzione aziendale, a meno che non sia previsto diversamente da una delibera societaria.

Almeno un accomandatario deve tuttavia fungere da rappresentante. L'impiego di ulteriori persone con diritto di firma è una misura contemplata nella misura in cui la delibera societaria sia appropriatamente documentata (art. 563 CO).

23. Uscita / regolamentazione della successione

Una società in nome collettivo può essere trasmessa solo dietro consenso di tutti i soci (art. 557 e 542 CO).

A livello materiale, la cessione completa o parziale della gestione commerciale avviene tramite la trasmissione degli attivi e passivi. Il rilevamento del patrimonio o dell'attività commerciale della società in nome collettivo è disciplinato dalla Legge sulla fusione (art. 181 IV CO). Il trasferimento del rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 333 CO.

Il nome commerciale scelto può essere mantenuto indefinitamente. Nel caso di società di persone, un cambiamento d’associato non avrà alcuna incidenza sul nome commerciale e la scelta di un’altra forma giuridica modificherà solo l’indicazione della suddetta forma giuridica (art. 954, CO).

24. Disposizioni sulla nazionalità e sul domicilio

Per costituire una società in accomandita non è necessario che i soci abbiano il luogo di domicilio in Svizzera, devono tuttavia poter esibire un permesso di lavoro o di dimora. Maggiori informazioni in:



Informazione

Ultima modifica 11.01.2023

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