Iscrizione di un'impresa e definizione del suo nome

Ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita possono essere costituite online e iscritte al registro di commercio. Un servizio disponibile solo parzialmente per le società anonime e le società a garanzia limitata.

In novembre 2017 la SECO ha lanciato EasyGov, il portale online che semplifica le procedure amministrative obbligatorie delle imprese.

EasyGov permette la costituzione di imprese individuali, di società a garanzia limitata (Sagl), di società anonime (SA), di società in nome collettivo e in accomandita, e di iscriverle alla cassa di compensazione AVS, all'ufficio IVA, alla compagnia di assicurazione contro gli infortuni (tutte le forme giuridiche) nonché all’ufficio del registro di commercio (imprese individuali, società a garanzia limitata e società in accomandita).

Per Sagl e SA, su EasyGov viene inizialmente preparata la costituzione sotto forma di mandato conferito a un notaio. L'iscrizione nel registro di commercio avviene soltanto dopo l'atto pubblico di costituzione.

Le disposizioni per la denominazione dell'impresa dipendono dalla forma giuridica. La lista seguente mostra esse nel dettaglio:

Le ditte individuali

  • Il cognome deve essere parte integrante del nome
  • Aggiunte sono possibili, solo a patto che non esista alcun riferimento a rapporti commerciali con altre persone

Le società in nome collettivo o in accomandita

  • Libera scelta del nome
  • La forma giuridica deve essere indicata nella ragione sociale (SNC o SAc o SAcA). Possono ancora essere utilizzate aggiunte come "& Cie." o "&Co", ma la forma giuridica deve essere specificata anche qui (ad es. "Muster &Cie KlG").

Le società anonime

  • Libera scelta del nome
  • Nel caso di cognomi l'aggiunta di "SA" è d'obbligo
  • Il nome della società può essere cambiato dopo la sua creazione con una modifica dello statuto da parte dell'assemblea generale. Questa procedura va eseguita tramite un atto autentico e deve essere iscritta al registro di commercio.

Le società a garanzia limitata

  • Libera scelta del nome
  • Aggiunta obbligatoria di "Sagl"
  • Il nome della società può essere cambiato dopo la sua creazione con una modifica dello statuto da parte dell'assemblea generale. Questa procedura va eseguita tramite un atto autentico e deve essere iscritta al registro di commercio.

In secondo luogo viene esaminato se nel registro di commercio sia già iscritta una ditta identica. Tuttavia, il rischio di confusione con ditte affini già esistenti non viene verificato dal registro di commercio. Tale rischio può comunque esser fatto valere mediante vie legali dal titolare dell'impresa già esistente. Dopo la verifica dall'esito positivo, ha luogo l'iscrizione nel registro di commercio.

Le spese relative all'iscrizione nel registro di commercio dipendono della forma giuridica scelta. A seconda della complessità e dell'onere di lavoro dell'ufficio del registro di commercio competente, l'iscrizione può durare tra i 5 e i 60 giorni.

L'attività commerciale può aver inizio anche prima della pubblicazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Affinché la SA o la Sagl da costituire possa disporre del capitale azionario risp. capitale sociale depositato presso la banca prima della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), è necessario ordinare, su pagamento di una tassa, un estratto dal registro di commercio anticipato presso l'ufficiale cantonale del registro. Prima dell'iscrizione nel registro di commercio, la società da costituire si firmerà come "SA/Sagl (in fase di costituzione)".

È legale d’eseguire operazioni nel nome della società mentre si trova in fase di costituzione, addirittura prima che sia iscritta nel registro di commercio. Se l’iscrizione non dovesse avvenire, la società che non è stata creata viene trattata da un punto di vista legale come una società semplice. Di conseguenza, tutti gli associati sono solidamente responsabili in materia dei diritti e obblighi assunti.

Il fondatore di una società o chiunque faccia richiesta di iscrizione al registro di commercio è obbligato a compilare la Dichiarazione Stampa e la Dichiarazione Lex Friedrich.



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Ultima modifica 11.03.2021

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