Cittadini provenienti da Paesi UE/AELS

I cittadini provenienti da un Paese membro dell’UE o dell’AELS devono rispettare un certo numero di regole in modo di poter creare la loro società. Procedura da seguire.

In che modo un imprenditore proveniente da un Paese UE/AELS può costituire un’impresa in Svizzera? Di seguito vengono presentate le principali condizioni legali, informazioni di fondo e consigli per gli imprenditori provenienti da un Paese UE/AELS.

Presupposti per la persona

Tutti i cittadini dei Paesi dell'UE e dell'AELS possono mettersi in proprio.

Secondo l'Accordo di libera circolazione delle persone, anche i professionisti indipendenti che non hanno un permesso di domicilio (Permesso C) possono esercitare liberamente la propria professione. Sempre secondo l'accordo, è sufficiente avere il permesso di dimora B (permesso quinquennale). Al momento della registrazione presso le autorità svizzere competenti, il professionista è tuttavia tenuto a comprovare la sua prevista attività indipendente. La prova può ad esempio essere apportata sotto forma di un numero IDI, iscrizione ad un albo professionale, registrazione presso un'assicurazione sociale quale lavoratore indipendente, piano aziendale, cifre della contabilità o iscrizione nel registro di commercio. Gli uffici cantonali della migrazione forniscono informazioni dettagliate sulle prove richieste (Cittadine e cittadini UE/AELS: Vivere e lavorare in SvizzeraUfficio federale della migrazione: permessi di domicilio UE/AELSIndirizzi delle autorità cantonali in materia di migrazione e di mercato del lavoro).

Per i cittadini dei Paesi dell'UE e dell'AELS che desiderano intraprendere un'attività indipendente in Svizzera, il permesso di dimora B viene in una prima fase emesso per un periodo di 5 anni.

Se il passo verso l'attività indipendente fallisce e l'imprenditore dipende dall'assistenza, viene revocato il diritto di dimora. Il cittadino ha tuttavia la possibilità di cercarsi un posto di lavoro in Svizzera.

Il professionista che desidera intraprendere un'attività indipendente può liberamente decidere in quale settore operare. Le uniche restrizioni ancora in vigore sono quelle legate all'esercizio delle professioni regolamentate.

Croazia

Il Consiglio federale ha attivato la clausola di salvaguardia con effetto al 1° gennaio 2023. In virtù della clausola di salvaguardia, i cittadini croati che desiderano iniziare un’attività lucrativa in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2023 abbisognano di un permesso di soggiorno soggetto a contingente. Da tale data, per i lavoratori croati sono contingentati sia i permessi di soggiorno di breve durata L sia i permessi di dimora B.

Presupposti per la costituzione di un'impresa

Gli imprenditori provenienti da un Paese dell'UE o dell‘AELS che desiderano costituire un'impresa in Svizzera secondo una delle seguenti forme giuridiche, sottostanno alle seguenti prescrizioni sulla nazionalità e il domicilio:

  • Ditta individuale
    Essendo una ditta individuale di sola ed esclusiva proprietà del titolare, vigono le rispettive disposizioni del mercato del lavoro inerenti alle persone. In linea di massima, per lavorare in Svizzera vi è bisogno di un permesso di dimora e di lavoro.
  • Società in nome collettivo e in accomandita
    In quanto società di persone, la forma giuridica della società in nome collettivo e in accomandita viene prevalentemente scelta poiché forma societaria minore e fortemente legata alle persone. Di conseguenza, le persone fisiche coinvolte sottostanno alle rispettive disposizioni del mercato del lavoro inerenti alle persone con permesso di dimora e di lavoro valido per la Svizzera.
  • Società a garanzia limitata (Sagl)
    In quanto persona giuridica, la società a garanzia limitata (Sagl) deve essere rappresentata da almeno una persona residente in Svizzera. Questa persona può essere l'amministratore o il direttore e deve di conseguenza necessariamente avere un permesso di dimora e di lavoro valido per la Svizzera.
  • Società anonima (SA)
    Per quanto concerne la società anonima costituita da persone giuridiche, almeno una persona che rappresenta la società deve essere domiciliata in Svizzera. La persona tenuta ad essere domiciliata in Svizzera deve comunque avere un permesso di dimora e di lavoro valido per la Svizzera.

Acquisto di terreni

Per quel che riguarda l'acquisto d’immobili, i cittadini dell'UE domiciliati in Svizzera godono degli stessi diritti dei cittadini svizzeri (trattamento nazionale). Per quanto concerne l'acquisto di una proprietà fondiaria, gli imprenditori dell'UE aventi titolo di dimora svizzero e residenza principale all'estero hanno gli stessi diritti degli svizzeri, ma solo se l'immobile serve all'esercizio della propria attività professionale. Per l’acquisto di un’abitazione secondaria o di vacanza esiste l’obbligo d’autorizzazione. Il cittadino non è tenuto a vendere la proprietà fondiaria acquistata qualora egli abbandoni la Svizzera.

Gli imprenditori stranieri possono acquistare un terreno se intendono esercitarvi la propria attività commerciale, secondo la Legge federale sull'acquisto di fonti da parte di persone all'estero (LAFE). In linea di massima - ossia solo in alcuni casi eccezionali - non è però possibile acquistare o edificare un appartamento.

In relazione all'acquisto e alla vendita di immobili e terreni vigono le seguenti imposte:

  • Imposta sugli utili fondiari: nei cantoni di Zurigo, Berna, Uri, Svitto, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino e Giura tutti gli utili fondiari sono soggetti a questa tassa. Gli altri cantoni e la Confederazione li includono invece nel calcolo dell'imposta sul reddito. L'aliquota d'imposta sugli utili fondiari dipende dall'ammontare dell'utile realizzato e dal periodo di detenzione del bene, secondo la guida "Impôt sur les gains immobiliers" [BG1]  del mese di marzo 2020.
  • Imposta sul trapasso di proprietà per immobili (abolita in alcuni cantoni, come Svitto), secondo la guida "Droit de mutation" del mese di aprile 2018.

Imposizione delle persone fisiche

In Svizzera, le imposte sul reddito vengono riscosse sia dalla Confederazione (imposta federale), sia dai Cantoni e dai comuni (imposte cantonali e comunali). Siccome ognuno dei 26 Cantoni ha leggi fiscali proprie, l'imposizione fiscale varia da Cantone a Cantone. In tutti i Cantoni, però, i contribuenti sono ogni anno tenuti a compilare la dichiarazione d'imposta, in base alla quale vengono rilevati i fattori fiscali (reddito e sostanza) e fissato l'ammontare delle imposte da pagare.

I lavoratori stranieri che non hanno il permesso di dimora C, ma che hanno invece il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati, per quanto riguarda il loro reddito da lavoratori dipendenti, all'imposizione alla fonte. In altri termini: le imposte vengono direttamente detratte dallo stipendio dal datore di lavoro (imposta alla fonte). L'obbligo d'imposta viene di regola adempiuto in questo modo (Imposta alla fonte (Legge federale sull'imposta federale diretta)).

Stando alla Legge sull'imposta (art. 94), per quanto riguarda il reddito non passibile d’imposta alla fonte, queste persone sottostanno alla procedura fiscale ordinaria. Ciò significa che le persone residenti nel Cantone senza permesso di dimora non sono tenute a pagare l'imposta alla fonte sulle entrate generate dalla propria attività indipendente. Pertanto, le entrate d’attività indipendente vanno dichiarate tramite regolare dichiarazione d'imposta alla stregua di un cittadino svizzero o di uno straniero domiciliato in Svizzera (vedi Legge federale sull'imposta federale diretta, Quarta parte: Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche).

La doppia imposizione è regolata da convenzioni internazionali. In tal ambito, la Svizzera ha sottoscritto convenzioni con all'incirca 100 Paesi, fra i quali quasi tutti i Paesi industrializzati occidentali. Dettagli riguardanti i singoli Paesi sono consultabili nelle rispettive convenzioni (vedi Doppia imposizione fiscale e Sommario delle convenzioni sulla doppia imposizione).

Imposizione delle imprese

In Svizzera, le società di capitali, come le società anonime o le società a garanzia limitata, devono pagare le imposte sul reddito e sul capitale. Le imposte sul reddito sono riscosse a livello federale, cantonale e comunale, mentre le imposte sul capitale sono previste soltanto a livello cantonale e comunale.

L'imposta federale sul reddito è pari all'8,5% degli utili netti (art. 68 LIFD). Le altre aliquote variano notevolmente in funzione del Cantone e del comune. In generale, la Svizzera centrale è la regione più vantaggiosa dal punto di vista fiscale. In questi cantoni, l'aliquota effettiva (imposte federali, cantonali e comunali) è tra il 10% e il 11,1%, secondo il BAK Taxation Index 2022 di  BAK Economics. Invece, a Zurigo equivale al 17,9% e e a San Gallo al 12,5%.

Imposta sul valore aggiunto

Un'impresa con sede all'estero che fornisce prestazioni sul territorio svizzero deve versare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera. Solo le imprese che realizzano una cifra d'affari annua imponibile sul territorio svizzero e all'estero inferiore a 100 000 CHF sono esentate dall'assoggettamento all'IVA. L'iscrizione all'IVA e ulteriori informazioni si trovano su: Iscrizione all’IVA.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera è una delle più basse in Europa. L'aliquota normale è dell’ 8,1%. L'aliquota d'imposta ammonta invece al 3,8% per l'alloggio nel settore alberghiero e para alberghiero, e al 2,6% per i beni di uso quotidiano. Numerose prestazioni soprattutto nell'ambito della sanità, degli affari sociali, dell'educazione, della cultura e dello sport così come le transazioni finanziarie e immobiliari, sono escluse dall'imposta (Ammin. federale delle contribuzioni AFC - Pubblicazioni IVA sul webCome funziona l'imposta sul valore aggiunto ).



Informazione

Ultima modifica 03.12.2024

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