L’imprenditore deve riversare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha fatturato ai suoi clienti. Ecco come procedere.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sui consumi che grava completamente sui consumatori finali ed è applicata sugli acquisti di beni (abbigliamento, automobili, generi alimentari, ecc.) e servizi (parrucchiere, trasporti, cene al ristorante, ecc.). L'imposta sul valore aggiunto è riscossa esclusivamente dalla Confederazione e serve a coprire le spese generali dello Stato. Le imprese devono includere l'imposta sul valore aggiunto nel prezzo delle prestazioni fornite e dei prodotti venduti in Svizzera e successivamente versarla alla Confederazione. Come controprestazione, possono poi dedurre l'importo versato dall'imposta precedente pagata nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta.
L'imposta precedente comprende:
- l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (su tutte le fasi della produzione e della distribuzione e nel settore dei servizi erogati nel paese);
- la tassa d'acquisizione dichiarata dall'impresa (prestazioni fornite da società con sede all'estero);
- l'imposta sulle importazioni (in caso di importazione di merci).
Le aliquote IVA ammontano (stato: 1.1.2024):
- all' 8,1% del fatturato in casi normali;
- al 3,8% per il settore alberghiero e le prestazioni d'alloggio (tasso speciale oppure relativo al settore alberghiero, incl. colazione);
- al 2,6% per alimentari e bevande non alcoliche, libri, giornali e riviste, medicinali nonché biglietti per eventi sportivi e culturali (beni di consumo quotidiani.
Deduzione dell'imposta precedente
Nel caso di beni e servizi che vanno direttamente ai consumatori, l'IVA va indicata e deve essere già compresa nel prezzo finale. Diversamente accade nel traffico commerciale: in tal caso sono usuali prezzi netti più IVA.
In questo contesto, ricopre un ruolo importante la cosiddetta deduzione dell'imposta precedente: se un prodotto, nel percorso del valore aggiunto dalla materia prima al prodotto finito, attraversa diverse fasi, ciascuna delle fasi interessate può dedurre l'importo IVA pagato nella fase precedente.
In pratica funziona come segue: ogni tre mesi (all'occorrenza anche mensilmente) la persona imponibile inoltra all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una dichiarazione volontaria in cui è addizionata l'IVA dovuta. Da questo importo lordo al netto dell'IVA possono essere dedotti tutti gli importi dell'imposta precedente che sono già stati pagati dai fornitori o, nel caso delle importazioni, all’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il margine lordo è quindi soggetto all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (l'IVA applicata in Svizzera).
La deduzione dell'imposta precedente è suddivisa come di seguito:
- principio (in quali casi è prevista la deduzione dell'imposta precedente?);
- esclusione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente (ad esempio nei fatturati esentati dall'imposta per i quali non si è optato per la deduzione dell'imposta precedente);
- utilizzo misto (utilizzo misto di prodotti e servizi, ovverosia per le attività imprenditoriali e quelle extraimprenditoriali; correzione dell'imposta precedente necessaria);
- utilizzo proprio oppure sgravio fiscale successivo (correzione dell'imposta precedente necessaria);
- riduzione dell'imposta precedente (soprattutto in caso di ricevimento di sovvenzioni).
L’IDI come numero IVA
La sostituzione del numero IVA di sei cifre è effettiva dal 01.01.2014. Oramai solo il numero d’identificazione delle imprese (IDI) può essere utilizzato come numero di IVA.
Conformemente all’articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge sull’IVA (LIVA), le unità assoggettate all’IVA devono specificare su ogni fattura il numero con cui sono iscritte nel registro IVA. Con l’IDI, il complemento «IVA» deve obbligatoriamente figurare accanto al numero.
Il formato del numero IVA da menzionare sulle fatture si presenta quindi come segue:
CHE-123.456.789 IVA
Delimitazione delle esigenze specifiche
I titolari di un'azienda e i loro familiari si riforniscono saltuariamente con prodotti e servizi (per loro più economici) della propria attività. Essi diventano quindi "consumatori finali" di vestiti, computer, gioielli, articoli sanitari, ecc. di produzione propria, e in quanto tale non possono dedurre l'imposta precedente su questa parte delle proprie spese.
La distinzione in tali situazioni non è sempre facile. Questo vale soprattutto per i compensi in natura nel proprio negozio di alimentari o nell'uso privato di un'automobile della ditta. Per questo motivo e in analogia all'imposta federale diretta, l'IVA prevede deduzioni forfettarie per i titolari d'impresa e per i propri familiari e collaboratori.
In alcuni casi, tali compensi in natura devono essere dichiarati all'IVA come compensi ad uso proprio (correzione dell'imposta precedente) oppure come prestazioni ad uso proprio (dichiarazione come fatturato e assoggettamento fiscale a un'aliquota ridotta e/o normale).
Anche chi riceve sussidi d'assistenza dalla mano pubblica, ad esempio sovvenzioni, contributi di promozione, ecc., deve effettuare in misura proporzionale una riduzione dell'imposta precedente sul fatturato, poiché altrimenti si verifica uno sgravio fiscale doppio non giustificato.