Cittadini provenienti da Paesi terzi: fondare un'azienda

I cittadini provenienti da un Paese terzo devono seguire un certo numero di regole in modo di poter creare la loro società. Spiegazioni.

In che modo un imprenditore proveniente da un Paese terzo (Paese non appartenente all’UE/AELS) può costituire un’impresa in Svizzera? Di seguito vengono presentate le principali condizioni legali, informazioni di fondo e consigli per gli imprenditori provenienti da un Paese terzo.

Presupposti per la persona

Gli imprenditori provenienti da Paesi terzi che desiderano esercitare una professione indipendente, devono unicamente soddisfare i presupposti concernenti il mercato del lavoro (Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl), Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) nonché le direttive sulla LStr e l'OASA).

I titolari di un permesso C (permesso di domicilio per cittadini di Stati terzi) e i coniugi dei titolari di un permesso di dimora C nonché di cittadine e cittadini svizzeri, hanno diritto all'esercizio di un'attività lucrativa indipendente.

Prima di iniziare l’attività, la persona con statuto S (statuto di protezione S) deve sollecitare una pertinente autorizzazione presso il Cantone del luogo di lavoro (PDF, 298 kB, 04.05.2022). Il Cantone esamina se sono soddisfatti i requisiti finanziari e aziendali per l’attività prevista. Tiene conto della situazione particolare della persona bisognosa di protezione.

Tutte le altre persone non godono invece del diritto di esercitare un'attività lucrativa indipendente. Esse possono, tuttavia, inoltrare alle autorità cantonali competenti la rispettiva richiesta. Durante la valutazione, oltre ai requisiti individuali, le imprese devono necessariamente essere in grado di portare una prova attendibile che dimostra che l'impresa in questione è in grado di avere "un influsso positivo duraturo sul mercato del lavoro svizzero".

Si parla d’impatto durevole per il mercato svizzero del lavoro quando la nuova impresa o la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente contribuisce alla diversificazione dell'economia regionale nel settore interessato, ottiene o crea posti di lavoro per la manodopera locale, procede a investimenti considerevoli e genera nuovi mandati per l'economia elvetica.

Di conseguenza, gli imprenditori devono necessariamente avere un'idea commerciale sviluppata ad uno stadio avanzato già prima dell'eventuale trasferimento in Svizzera. Un corrispettivo piano aziendale costituisce una valida base affinché la verifica della domanda abbia un esito positivo. I vincoli organizzativi con altre imprese devono essere segnalati. E infine occorre allegare l'atto costitutivo dell'impresa e/o l'estratto del registro di commercio.

Se le autorità cantonali competenti accettano la richiesta, l'imprenditore riceve almeno un permesso temporaneo di dimora per cittadini di Stati terzi (permesso L), eventualmente un permesso di dimora B. Entrambe le categorie sottostanno al contingente stabilito annualmente dal Consiglio federale per i permessi di dimora L e B.

Il permesso di dimora B è in genere fissato a un anno e può essere prorogato qualora non esistano motivi di una revoca. Il permesso per dimoranti temporanei (Permesso L) viene limitato a un anno e può solo in via esclusiva essere prolungato per un periodo massimo di 12 mesi (Segreteria di Stato della migrazio / autorizzazione di lavorare).

Presupposti per la costituzione di un'impresa

In occasione di una creazione d’impresa vanno rispettate le seguenti prescrizioni sulla nazionalità e il domicilio:

  • Ditta individuale
    Essendo una ditta individuale di sola ed esclusiva proprietà del titolare, vigono le rispettive disposizioni del mercato del lavoro inerenti alle persone. In linea di massima, per lavorare in Svizzera vi è bisogno di un permesso di dimora e di lavoro.
  • Società in nome collettivo e in accomandita
    In quanto società di persone, la forma giuridica della società in nome collettivo e in accomandita viene prevalentemente scelta poiché forma societaria minore e fortemente legata alle persone. Di conseguenza, le persone fisiche coinvolte sottostanno alle rispettive disposizioni del mercato del lavoro inerenti alle persone con permesso di dimora e di lavoro valido per la Svizzera.
  • Società a garanzia limitata (Sagl)
    In quanto persona giuridica, la società a garanzia limitata (Sagl) deve essere rappresentata da almeno una persona residente in Svizzera. Questa persona può essere l'amministratore o il direttore e deve di conseguenza necessariamente avere un permesso di dimora e di lavoro valido per la Svizzera.
  • Società anonima (SA)
    Per quanto concerne la società anonima costituita da persone giuridiche, almeno una persona che rappresenta la società deve essere domiciliata in Svizzera. La persona tenuta ad essere domiciliata in Svizzera deve comunque avere un permesso di dimora e di lavoro valido per la Svizzera.

Acquisto di terreni

Se un imprenditore di uno Stato terzo desidera acquistare un terreno o un immobile in Svizzera, oltre ad avere bisogno di un permesso di dimora C deve effettivamente risiedere in Svizzera. Lo stesso vale se il coniuge dell'imprenditore che intende fare l'acquisto è un cittadino svizzero. Se l'acquirente soddisfa entrambi i presupposti di cui sopra, per quel che riguarda l'acquisto d’immobili, i cittadini di Stati terzi hanno gli stessi diritti dei cittadini svizzeri (trattamento nazionale) e dell'UE/AELS.

La Lex Koller (Legge federale sull'acquisto di fondi da parti di persone all'estero) consente anche agli imprenditori stranieri privi di permesso di acquistare un terreno se intendono esercitarvi la propria attività commerciale.

In relazione all'acquisto e alla vendita di immobili e terreni a scopo commerciale, vigono le seguenti imposte:

  • Imposta sugli utili fondiari: nei cantoni di Zurigo, Berna, Uri, Svitto, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino e Giura tutti gli utili fondiari sono soggetti a questa tassa. Gli altri cantoni e la Confederazione li includono invece nel calcolo dell'imposta sul reddito. L'aliquota d'imposta sugli utili fondiari dipende dall'ammontare dell'utile realizzato e dal periodo di detenzione del bene, secondo la guida "Impôt sur les gains immobiliers" del mese di marzo 2020.
  • Imposta sul trapasso di proprietà per immobili (abolita in alcuni cantoni, come Svitto), secondo la guida "Droit de mutation" del mese di aprile 2018.

Imposizione delle persone fisiche

In Svizzera, le imposte sul reddito vengono riscosse sia dalla Confederazione (imposta federale), sia dai Cantoni e dai comuni (imposte cantonali e comunali). Siccome ognuno dei 26 Cantoni ha leggi fiscali proprie, l'imposizione fiscale varia da Cantone a Cantone. In tutti i Cantoni, però, i contribuenti sono ogni anno tenuti a compilare la dichiarazione d'imposta, in base alla quale vengono rilevati i fattori fiscali (reddito e sostanza) e fissato l'ammontare delle imposte da pagare.

I lavoratori stranieri che non hanno il permesso di dimora C, ma che hanno invece il domicilio o la dimora fiscale (permesso L e B) in Svizzera sono assoggettati, per quanto riguarda il loro reddito da lavoratori dipendenti, all'imposizione alla fonte. In altri termini: le imposte vengono direttamente detratte dallo stipendio dal datore di lavoro (imposta alla fonte). L'obbligo d'imposta viene di regola adempiuto in questo modo (Imposta alla fonte (Legge federale sull'imposta federale diretta)). 

Stando alla Legge sull'imposta (art. 94), per quanto riguarda il reddito non passibile d’imposta alla fonte, queste persone sottostanno alla procedura fiscale ordinaria. Ciò significa che le persone residenti nel Cantone senza permesso di dimora non sono tenute a pagare l'imposta alla fonte sulle entrate generate dalla propria attività indipendente. Pertanto, le entrate da attività indipendente vanno dichiarate tramite regolare dichiarazione d'imposta alla stregua di un cittadino svizzero o di uno straniero domiciliato in Svizzera (vedi Legge federale sull'imposta federale diretta, Quarta parte: Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche).

La doppia imposizione è regolata da convenzioni internazionali. In tal ambito, la Svizzera ha sottoscritto convenzioni con all'incirca 100 Paesi, fra i quali quasi tutti i Paesi industrializzati occidentali. Dettagli riguardanti i singoli Paesi sono consultabili nelle rispettive convenzioni (vedi Doppia imposizione fiscale e Sommario delle convenzioni sulla doppia imposizione).

Imposizione delle imprese

In Svizzera, le società di capitali, come le società anonime o le società a garanzia limitata, devono pagare le imposte sul reddito e sul capitale. Le imposte sul reddito sono riscosse a livello federale, cantonale e comunale, mentre le imposte sul capitale sono previste soltanto a livello cantonale e comunale.

L'imposta federale sul reddito è pari all'8,5% degli utili netti (art. 68 LIFD). Le altre aliquote variano notevolmente in funzione del cantone e del comune. In generale, la Svizzera centrale è la regione più vantaggiosa dal punto di vista fiscale. In questi cantoni, l'aliquota effettiva (imposte federali, cantonali e comunali) è tra il 10% e il 11,1%, secondo il BAK Taxation Index 2022 di  BAK Economics. Invece, a Zurigo equivale al 16,6% e a San Gallo al 12,5%.

Imposta sul valore aggiunto

Un'impresa con sede all'estero che fornisce prestazioni sul territorio svizzero deve versare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera. Solo le imprese che realizzano una cifra d'affari annua imponibile sul territorio svizzero inferiore a 100’000 CHF sono esentate dall'assoggettamento all'IVA. L'iscrizione all'IVA e ulteriori informazioni si trovano su: Iscrizione all’IVA.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera è una delle più basse in Europa. L'aliquota normale è dell' 8,1%. L'aliquota d'imposta ammonta invece al 3,8% per l'alloggio nel settore alberghiero e para alberghiero, e al 2,6% per i beni di uso quotidiano. Numerose prestazioni soprattutto nell'ambito della sanità, degli affari sociali, dell'educazione, della cultura e dello sport così come le transazioni finanziarie e immobiliari, sono escluse dall'imposta (Ammin. federale delle contribuzioni AFC - Pubblicazioni IVA sul web).



Informazione

Attualità

Lavoro autonomo con status protetto S

Prima di iniziare l’attività, la persona con statuto S  (statuto di protezione S) deve sollecitare una pertinente autorizzazione presso il Cantone del luogo di lavoro (PDF, 298 kB, 04.05.2022). Il Cantone esamina se sono soddisfatti i requisiti finanziari e aziendali per l’attività prevista. Tiene conto della situazione particolare della persona bisognosa di protezione.

Download

La Suisse: un site d’implantation d’avenir pour les entreprises (2013) (PDF, 2 MB, 14.11.2019)Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). (solo in francese e tedesco)

Ultima modifica 21.12.2023

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