2° pilastro: cassa pensioni (LPP)

Gli imprenditori devono occuparsi delle assicurazioni sociali per loro stessi e eventuali collaboratori. Presentazione degli obblighi legati al secondo pilastro.

Le casse pensioni aziendali devono garantire la continuazione del tenore di vita abituale dopo il pensionamento. La base è costituita dalla Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), la quale prevede l'assicurazione obbligatoria di tutti i dipendenti a partire dal 1° gennaio che segue la data di compimento dei 17 anni (contro i rischi d’invalidità e decesso) e a partire dal 1° gennaio successivo alla data del 24esimo compleanno (rendita di vecchiaia). Il presupposto è un salario annuo minimo di CHF 22'050 (2023). Il guadagno massimo che può essere assicurato è di CHF 88'200 (2023), ma se desiderato le imprese possono alzare questo limite. 

Le prestazioni LPP sono finanziate prevalentemente tramite contributi salariali. I contributi del datore di lavoro devono essere uguali o maggiori alla somma dei contributi di tutti i dipendenti. Alcuni datori di lavoro concedono volontariamente contributi più elevati. I contributi dei datori di lavoro e dei dipendenti sono stabiliti nel regolamento del singolo istituto di previdenza e dipendono in genere dall’età degli assicurati. I contributi finanziano gli accrediti di vecchiaia per le future rendite di vecchiaia e coprono i rischi di decesso e invalidità. Ogni anno i dipendenti ricevono informazioni riguardanti il diritto alle prestazioni, il salario coordinato, il tasso di contribuzione, l’avere di vecchiaia e la prestazione d’uscita regolamentare (prestazione di libero passaggio).

Fonte: Guida assicurazioni sociali, guida pratica per le PMI (aggiornata al 01.01.2023, UFAS)



Informazione 

Ultima modifica 23.02.2023

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