Il principio ʺCassis de Dijonʺ permette la circolazione sul mercato svizzero di prodotti non conformi alle prescrizioni elvetiche provenienti dallo Spazio economico europeo.
Il principio "Cassis de Dijon" permette di far circolare sul mercato svizzero dei prodotti provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE) non conformi alle prescrizioni tecniche elvetiche. Si tratta di uno dei tre strumenti della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).
Funzionamento del "Cassis de Dijon"
Con il principio "Cassis de Dijon" le imprese hanno la possibilità di far circolare liberamente e senza controllo preliminare dei prodotti tra l'UE, il SEE e la Svizzera, anche se non soddisfano le prescrizioni tecniche elvetiche. Diverse condizioni devono comunque essere soddisfatte (art.16a, cpv.1, LOTC):
- I prodotti devono sottostare alle prescrizioni tecniche dell'UE, di uno Stato membro e del SEE
- I prodotti devono essere legalmente sul mercato dell'UE, di uno Stato membro o del SEE
Al fine di non essere discriminati, i produttori svizzeri hanno anch'essi la possibilità di fabbricare certi prodotti destinati al mercato elvetico in funzione degli standard dell'UE, di uno Stato membro o del SEE.
Eccezioni al "Cassis de Dijon"
La LOTC (art.16a, cpv. 2) prevede diversi casi nei quali il principio "Cassis de Dijon" non si applica:
- I prodotti soggetti a omologazione
- Le sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici
- I prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione
- I prodotti soggetti a un divieto d'importazione
- I prodotti per i quali il Consiglio federale ha deciso una deroga
Inoltre, il principio "Cassis de Dijon" non si applica nemmeno quando vi sono interessi pubblici preponderanti in gioco.
Per facilitare il compito degli importatori, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha messo online una lista dei prodotti non coperti dal principio "Cassis de Dijon", detta "lista negativa". Costantemente aggiornata, non è né definitiva, né esaustiva.