Import/Export nell’UE: accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE
L’import-export tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) è regolamentato da un accordo di libero scambio. Questo accordo è stato completato dagli accordi bilaterali I e II nel 1999 e 2004.
Gli accordi di libero scambio tra Svizzera ed Unione Europea permettono alle imprese elvetiche di importare ed esportare senza dazi doganali alcuni prodotti industriali. L’import-export di prodotti agricoli è oggetto di diversi accordi bilaterali.
Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'Unione europea
L'accordo di libero scambio concluso nel 1972 tra l'Associazione europea di libero scambio (AELS), di cui la svizzera fa parte, e la Comunità economica europea (CEE) permette alle imprese svizzere di importare ed esportare senza dazi doganali certi prodotti industriali provenienti e a destinazione dell''UE.
Solo le merci che soddisfanno le condizioni di origine ai sensi dell'accordo e che sono accompagnate da un certificato di circolazione delle merci ne sono interessate. Quindi, un prodotto fabbricato in Cina, importato in Francia e poi rivenduto in Svizzera dal fornitore sarà passibile di dazi doganali al momento della sua importazione in Svizzera.
Accordi bilaterali per i prodotti agricoli
I prodotti agricoli sono esclusi dagli accordi di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l'UE. I loro scambi sono comunque facilitati dall'accordo del 21 giugno 1999 sottoscritto nel quadro degli accordi bilaterali I. Quest'ultimo prevede in particolare:
- Dei contingenti d'importazione e delle soppressioni dei dazi doganali, principalmente nei settori dei formaggi, della frutta e verdura, dell'orticultura e delle specialità di carne e di vino.
- La soppressione degli ostacoli tecnici (barriere non tariffarie) al commercio per diversi gruppi di prodotti fra cui il vino e i liquori, l'agricoltura biologica, la protezione fito-sanitaria, gli alimenti per animali, le derrate alimentari di origine animale e le semenze. Inoltre, i controlli veterinari alle frontiere sono stati soppressi nel 2009.
Accordo di libero scambio per i prodotti agricoli trasformati
Il trattamento tariffario dei prodotti agricoli trasformati come il cioccolato o il caffè è regolamentato dal protocollo n° 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l'UE. Il protocollo n° 2 sopprime i dazi doganali per un gran numero di questi prodotti. Per maggiori informazioni in proposito, fare riferimento al testo dell'accordo.
Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganale
Il 1 gennaio 2011, l'UE ha introdotto una disposizione che prevede che le importazioni e le esportazioni di merci con gli Stati non membri devono essere dichiarate in anticipo (regola delle 24 ore) per ragioni di sicurezza. Tuttavia, grazie alla revisione dell'accordo sulla facilitazione e sicurezza doganale del 1990, le imprese svizzere non sono tenute a sottostare a queste nuove regole.
Aiuti ed informazioni
Numerose informazioni sulle relazioni commerciali tra la Svizzera e l'Unione europea sono disponibili sui siti internet del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e di Switzerland Global Enterprise (S-GE).