Semplificazioni amministrative per le imprese (1.1.2009)

Il 15 ottobre 2008 il Consiglio federale ha adottato le modifiche concernenti le tasse di bollo, l’imposta preventiva e il computo globale dell’imposta.

Una delle misure decise concerne la consegna della chiusura dei conti. D’ora in poi le società di capitali e le società cooperative non saranno più tenute a consegnare ogni anno la chiusura dei conti all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Le imprese dovranno consegnare il conto e il rapporto annuale o un estratto firmato dei conti (bilancio e conto economico) soltanto se devono versare la tassa d’emissione conformemente alla loro dichiarazione o se il totale del bilancio è superiore a cinque milioni di franchi. Questa misura esonererà circa 200 000 società da tale formalità.

Il Consiglio federale ha inoltre esteso la procedura di dichiarazione agli investimenti collettivi di capitale e agli enti pubblici e ha soppresso la restrizione concernente i dividendi in contanti. Le società madri svizzere, gli investimenti collettivi di capitali e gli enti pubblici potranno utilizzare ormai la procedura di dichiarazione per tutti i generi di distribuzione delle loro filiali. Gli investimenti collettivi di capitali i cui investitori sono costituiti esclusivamente da istituti svizzeri di previdenza professionale o vincolata esonerati dall’imposta potranno utilizzare la procedura di dichiarazione per le loro distribuzioni a tali istituti. Queste misure permetteranno di ridurre nettamente i movimenti di fondi legati al pagamento e al rimborso dell’imposta preventiva.

L'ordinanza sull’imposta preventiva è stata ancora modificata in funzione della legge sugli investimenti collettivi di capitali in vigore dal 1° gennaio 2007. In particolare è stata ampliata la cerchia delle persone autorizzate a emettere dichiarazioni di domicilio.

In vista dell’entrata in vigore della prima parte della riforma dell’imposizione delle imprese II, è stato effettuato un adeguamento. Per le società cooperative si tratta dell’aumento della franchigia, portata a un milione di franchi per quanto riguarda la tassa di bollo d'emissione e la soppressione della procedura di tassazione speciale. Per le società di capitali sono stati aggiornati gli sgravi concernenti l’esonero dalla tassa di bollo in caso di risanamenti. L’ordinanza sul computo globale dell’imposta è stata adattata in funzione dell’imposizione parziale dei dividendi.

Le modifiche sopraindicate entreranno in vigore il 1° gennaio 2009.

Ultima modifica 02.09.2015

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