Controllo dell’IVA: come si svolge il controllo dell'IVA

L'IVA è un'imposta di autotassazione. La persona soggetta a imposta è tenuta a presentare il proprio conteggio IVA ogni 3 mesi (oppure ogni mese) oppure ogni 6 mesi e a versare il rispettivo credito fiscale dovuto. L’UFC effettua poi dei controlli a campione dei conteggi IVA inoltrati.

I controlli dell'IVA in loco contribuiscono da un canto al trattamento giuridicamente equo delle persone soggette a imposta, dall'altro servono a orientare in merito al rispetto delle direttive fiscali e alla corretta registrazione del fatturato e dell’imposta preventiva.

Come dimostrano numerose reazioni, le imprese apprezzano che il loro sistema contabile venga, per lo meno una volta, analizzato a fondo da un altro punto di vista.

Come si svolge un controllo in loco

Il perito fiscale specializzato in IVA contatta telefonicamente la persona soggetta a imposta per fissare, anche con l'amministratore fiduciario, la data, il luogo e il periodo oggetto del la durata approssimativa della verifica. Oltre a ciò, il perito comunica alla persona soggetta a imposta quali documenti dovranno essere messi a disposizione (ad es. contabilità, conti annuali, libri mastri, duplicati dei conteggi IVA, libri paga, fatture creditori e debitori, documenti d'importazione ed esportazione).

Durante la conversazione telefonica il perito può richiedere ulteriori informazioni quali ad esempio la chiusura della contabilità e le imprese partner anch'esse soggette a IVA e quindi da integrare nel controllo. La persona soggetta a imposta riceverà poi una conferma scritta del controllo annunciato telefonicamente (conferma scritta prescritta dalla legge).

In seguito il perito studia l’insieme dell’attività commerciale, le caratteristiche e peculiarità dell'impresa, la gestione commerciale, il numero di collaboratori e le persone incaricate della contabilità e del conteggio dell'IVA.

Dopodiché il perito esamina, sulla base delle contabilità, la dichiarazione completa di tutte le remunerazioni, ad esempio fatturati derivanti da consegne e servizi, remunerazioni derivanti dalla vendita di mezzi di produzione, quote-parte private, imposte sull'acquisto, consumo proprio (solamente per le ditte individuali), fatturati esentati dall'imposta e le non controprestazioni (ad es. donazioni, dividendi e risarcimenti danni). Questi fatturati vengono poi confrontati con le non controprestazioni (fatturati) dichiarate dalla persona soggetta a imposta nei suoi conteggi IVA. Eventuali differenze saranno poi discusse con la persona soggetta a imposta e infine corrette se necessario.

Dopodiché saranno eseguite le seguenti verifiche

  • verifica della correttezza formale e materiale e della completezza della contabilità;
  • esame delle cifre d'affari: verifica a campione delle fatture e delle ricevute, del corretto impiego delle diverse aliquote fiscali e confronto con i conteggi IVA e le contabilità;
  • verifica delle imposte precedenti: sono corrette le deduzioni dell'imposta precedente? Esistono i rispettivi documenti giustificativi? Sono state effettuate correttamente (secondo le disposizioni formali) le correzioni dell'imposta precedente e sono state dichiarate correttamente le fattispecie di consumo proprio?
  • in relazione all'esame degli acquisti, l'esperto fiscale IVA controlla contemporaneamente anche le fattispecie all'origine dell'imposta sull'acquisto, e ciò anche se l'assoggettato all'imposta ha adottato il metodo di rendiconto semplificato delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie;
  • esame dei fattori particolari o delle fattispecie fiscali come lo scambio di prestazioni con persone strettamente vincolate, esame delle prestazioni che non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, modifiche d'utilizzazione, doppia utilizzazione, pagamenti anticipati, contratti ecc.

Al termine del controllo, l'esperto fiscale IVA discuterà con l'assoggettato all'imposta il risultato globale del controllo e consegnerà anche un elenco provvisorio e i conteggi per un addebito differito o un accredito delle singole rettifiche. Al termine il contribuente riceve una stima definitiva e le istruzioni. Contro tale decisione si può presentare reclamo entro 30 giorni.

Le più frequenti posizioni da compensare sono:

  • differenze della cifra d'affari non chiarite e non documentate;
  • correzioni o riduzioni dell'imposta precedente non attuate;
  • consumo privato non dichiarato (come rettifica) presso le imprese individuali;
  • giustificativi errati o inesistenti relativi all'imposta precedente, alle importazioni o alle esportazioni;
  • oneri non giustificati dall'uso commerciale.

Suggerimento: una volta che l'errore è stato fatto non è quasi più possibile rimediare. Pertanto conviene consultare regolarmente un esperto che segnali gli errori sistematici.

L'assoggettato all'imposta deve inoltre confrontare la contabilità con i rendiconti IVA inviati conformemente alla Legge sull'IVA. Questa misura è definita finalizzazione o riconciliazione della cifra d'affari e delle imposte precedenti e deve avvenire al più tardi entro 180 giorni dopo la fine dell'esercizio contabile in questione. Eventuali differenze (a favore o a sfavore del contribuente) vanno comunicate per iscritto con il quinto rendiconto (cosiddetta riconciliazione annuale o rendiconto delle rettifiche).



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Ultima modifica 06.05.2021

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