Domanda d’esecuzione: uno strumento efficace per essere pagato
Le PMI confrontate con debitori inadempienti hanno la possibilità di intraprendere facilmente e con costi contenuti una procedura per reclamare quanto è loro dovuto. Spiegazioni.
Ogni PMI ha a che fare prima o poi con clienti che non saldano il loro debito. È perciò necessario intraprendere una procedura per recuperare il denaro in questione. Se l’invio di un richiamo – che non è obbligatorio, ma caldamente consigliato – non basta, si rende necessario per il creditore (al quale è dovuta una somma di denaro) intraprendere una richiesta di un procedimento esecutivo per costringere il debitore a pagare.
Le specie di esecuzione in Svizzera
La legge sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) distingue tre specie di esecuzione:
- L’esecuzione in via di pignoramento. Soltanto i beni necessari all’ammortamento del debito vengono pignorati. Questo tipo di esecuzione è il più frequente.
- L’esecuzione in via di fallimento. L’intero patrimonio del debitore viene confiscato e liquidato.
- L’esecuzione in via di realizzazione. Il creditore decide di realizzare un pegno manuale o immobiliare per estinguere il debito.
Come avviare una procedura
La prima fase della procedura è la stessa per tutte le specie di esecuzione: il creditore presenta una domanda d’esecuzione all’ufficio d’esecuzione del luogo di domicilio del debitore – o della sede della società – il quale gli invierà poi un precetto esecutivo. Nel caso in cui il debitore è minorenne, l’ufficio d’esecuzione competente è quello del domicilio del suo rappresentante legale. Se è il debitore non ha un domicilio conosciuto, l’ufficio notifica il precetto esecutivo per via edittale (pubblicazione nei fogli ufficiali).
Le seguenti informazioni devono figurare sul formulario della domanda d’esecuzione:
- Nome completo e indirizzo del creditore;
- Nome completo e indirizzo del debitore;
- Importo esatto del debito in franchi svizzeri;
- Titolo (contratto, fattura, ecc.) o motivo del debito;
- Coordinate bancarie o postali per il pagamento.
È possibile compilare una domanda d’esecuzione online tramite EasyGov, lo sportello online per le imprese. Non resta poi che stampare il formulario, firmarlo e spedirlo all’ufficio d’esecuzione.
Opposizione e seguito della procedura
Il debitore che desidera contestare l’esistenza del debito può fare opposizione nei dieci giorni che seguono la ricezione del precetto esecutivo. L’esecuzione viene sospesa ed è compito del creditore rilanciare la procedura. Deve provare l’esistenza del debito. Per far questo, deve presentare una domanda di rigetto dell’opposizione al foro competente, accompagnata da prove del credito quali una copia del contratto sottoscritto con il debitore.
Costi
Le spese inerenti la procedura devono essere anticipate dal creditore, ma vengono poi messe in conto al debitore nel caso in cui l’esecuzione è legittima. Le tariffe variano a seconda dei cantoni e dipendono dall’ammontare del debito. Per una somma inferiore a CHF 10'000, è necessario contare tra i CHF 50 e CHF 100 di spese.
Il link seguente fornisce un quadro sommario dei costi: Quanto costa una procedura d’esecuzione?
Esecuzioni all’estero
I mezzi di ricorso in Svizzera non permettono di intraprendere delle esecuzioni verso debitori all’estero. Per far questo è necessario utilizzare gli strumenti di ricorso del paese in questione, tranne se:
- Il debitore è domiciliato in Svizzera o possiede un’impresa in Svizzera (società, uffici, ecc.) e il debito ha a che fare con essa (art. 50 LEF);
- Il debito è garantito da un prestito mobiliare o da un’ipoteca che si trova in Svizzera (art. 51 LEF);
- Il debitore possiede dei beni in Svizzera. È perciò possibile farli sequestrare (art. 52 et 271 LEF).
In ogni caso, è necessario che il debito abbia un legame sufficiente con la Svizzera.
Una volta avviata l’esecuzione, il precetto esecutivo viene spedito all’estero dall’ufficio d’esecuzione competente.
Consigli
I creditori che desiderano avviare un procedimento esecutivo devono accertarsi di almeno due elementi:
- In caso di opposizione da parte del debitore ad un precetto esecutivo, conviene chiedersi se vale la pena affrontare la procedura nonostante gli sforzi che ne deriveranno. La somma reclamata è abbastanza elevata per continuare la procedura e il creditore dispone di elementi solidi (un contratto scritto piuttosto che orale, ad esempio)?
- Altro punto sui cui riflettere : gli uffici d’esecuzione non intraprendono mai delle azioni e devono sempre essere sollecitati. Spetta al creditore stesso impegnarsi in ogni fase della procedura.
Fonti: DFGP, ch.ch, startups.ch, Association cantonale vaudoise des boursiers communaux, Rusconi et Associés (Eric Muster).