A partire da una certa importanza economica, le società svizzere sono soggette alla revisone ordinaria, qualsiasi sia la loro forma giuridica.
Interamente rinnovato nel 2007, il diritto svizzero della revisione contabile si basa sull'importanza economica dell'impresa e non più sulla sua forma giuridica. Le imprese individuali e le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita) non hanno l'obbligo di far ricorso ad una revisore esterno. Al contrario, le altre società sono soggette alla revisione ordinaria dal momento in cui superano due delle soglie seguenti su un periodo di due esercizi consecutivi:
- Totale del bilancio: CHF 20 milioni
- Cifra d'affari: CHF 40 milioni
- Numero di posti di lavoro: 250
Inoltre, le società aperte al pubblico e quelle che hanno l'obbligo di tenere dei conti di gruppo sono in ogni caso soggette a un controllo orinario.
Le imprese che non soddisfano questi criteri devono effettuare un controllo limitato oppure non sono soggette ad alcun tipo di controllo. In proposito, visionare anche il punto 19 della tabella alla pagina seguente: