Assunzione di collaboratori stranieri

Dal punto di vista delle leggi sul mercato del lavoro esistono 2 categorie di lavoratori stranieri: i cittadini di stati membri dell’UE/AELS e i cittadini di stati terzi.

I cittadini dell'UE-/AELS esercitanti attività lucrativa a tutti i livelli di qualifica beneficiano di un accesso semplice al mercato del lavoro svizzero in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Conformemente alla volontà del Consiglio federale, i cittadini di tutti gli altri Stati - cosiddetti Stati terzi - sono ammessi in maniera limitata e unicamente se si tratta di manodopera ben qualificata. L'esperienza dimostra infatti che i lavoratori ben qualificati hanno migliori opportunità di integrarsi durevolmente, dal profilo professionale e sociale, rispetto alle persone poco qualificate.

I criteri d'ammissione sono illustrati nella Legge federale sugli stranieri (LStr) e nella Legge federale sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) e maggiormente esplicitati nelle istruzioni LStr.

Cittadini provenienti da Stati dell'UE/AELS

Grazie agli accordi bilaterali con l'UE, i cittadini provenienti da Stati dell'UE/AELS beneficiano di maggiori diritti. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) introduce progressivamente, tra la Svizzera e l'Unione europea, le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone così come vengono attuate nell'UE.

Agli Svizzeri e ai cittadini dell'UE viene quindi concesso il diritto di scegliere liberamente il Paese in cui lavorare e soggiornare. Ma per ottenere questo diritto essi debbono possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un'attività indipendente oppure - se non esercitano un'attività lucrativa - disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un'assicurazione malattie. Inoltre, si è soppresso il permesso stagionale. I cittadini provenienti da Stati dell'UE/AELS in cerca di lavoro possono trattenersi in Svizzera tre mesi senza dover richiedere un permesso.

Reclutamento del personale nell’UE tramite EURES

Un imprenditore che vuole assumere del personale europeo può fare appello all’EURES, la rete dei servizi pubblici per l’impiego dell’UE e dell’AELS.

EURES (EURopean Employment Services) è una rete di cooperazione dei servizi pubblici per l'impiego dell'Unione europea e degli Stati dell'AELS. Il suo obiettivo è quello di facilitare la mobilità dei lavoratori all'interno dei Paesi appartenenti all'Unione europea (UE) e all'Associazione europea di libero scambio (AELS). Nel quadro dell'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera ha aderito alla rete EURES il 1° giugno 2002. In Svizzera, la rete EURES è coordinata dalla Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nonché dai Cantoni con il sostegno dell'Ufficio federale della migrazione.

Le nostre prestazioni di servizio EURES Svizzera favorisce la mobilità in Europa e promuove la trasparenza del mercato del lavoro. In Svizzera, i consulenti EURES

  • vi assistono nella ricerca di personale in Svizzera o nei Paesi dell'UE/AELS;
  • forniscono informazioni e consigli in merito all'entrata e al soggiorno dei lavoratori in Svizzera;
  • vi informano sul distacco di lavoratori nei Paesi dell'UE/AELS.

Cittadini di Stati terzi

Per i cittadini di Stati terzi esercitanti attività lucrativa valgono le seguenti regolamentazioni in materia di diritto del lavoro:

  • Permesso L per dimoranti temporanei: cambiamento di impiego o cambiamento di Cantone possibile solo con permesso (art. 37 cpv. 1 e art. 38 cpv. 1 LStr), imposizione alla fonte.
  • Permesso di dimora B: cambiamento di impiego possibile senza permesso (art. 38 cpv. 2 LStr), cambiamento di Cantone solo con permesso (art. 37 cpv. 2 LStr), il permesso viene rilasciato per scopi ben precisi e può essere vincolato ad altre condizioni (art. 33 cpv. 2 LStr), imposizione alla fonte.
  • Permesso di domicilio C: per quanto riguarda il mercato del lavoro, diritti equivalenti a cittadini svizzeri, nessuna imposizione alla fonte.Permesso per frontalieri: cambiamento di impiego o cambiamento di Cantone possibile con permesso (art. 39 cpv. 1 LStr e art. 39 cpv. 2 LStr), imposizione alla fonte.
  • Permesso per tirocinanti: al massimo 18 mesi, solo per soggiorni di formazione continua di giovani tirocinanti, il rilascio di permessi è retto dagli accordi sui praticanti (art. 42 OASA).
  • Richiedenti l'asilo: obbligo d'attesa (durante i primi tre mesi dopo l'inoltro della domanda d'asilo i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa. Se prima della scadenza del termine è presa una decisione negativa in prima istanza, il Cantone può negare per altri tre mesi l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa), autorizzazione provvisoria d'esercitare un'attività lucrativa (se la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente, art. 52 cpv. 1 lett. A OASA, se sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr ed è rispettata la priorità secondo l'articolo 21 LStr. Cambiamento di impiego possibile con permesso (art. 64 LStr), cambiamento di Cantone di norma non possibile, imposizione alla fonte, il 10% del salario viene trattenuto come garanzia.
  • Trasferimento di dirigenti: secondo il "General Agreement on Trade in Services" le forze dirigenti indispensabili possono soggiornare in Svizzera al massimo 48 mesi. Il permesso viene rilasciato per la durata dell'attività lucrativa.

Il datore di lavoro sottostà all'obbligo di controllo e di diligenza. Egli deve dunque assicurarsi che il collaboratore straniero disponga di un'autorizzazione per la professione dipendente. Per ottenere un'autorizzazione d'entrata, il datore di lavoro deve dimostrare che non sia stato possibile trovare lavoratori adeguati in Svizzera e che la formazione di un collaboratore adeguato non sia possibile entro il termine necessario.



Informazione

Ultima modifica 22.03.2022

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