L’indennità per lavoro ridotto (ILR)

Grazie all’indennità per lavoro ridotto (ILR) l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre una parte dei costi salariali dei lavoratori il cui normale orario di lavoro è diminuito e fornisce un’alternativa ai licenziamenti imminenti.

Definizione

Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività dell’azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro. Il lavoro ridotto è generalmente da ascrivere a motivi economici. Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ordinati dalle autorità o a circostanze indipendenti dalla volontà del datore di lavoro.

Obiettivo

L’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre con l’indennità per lavoro ridotto (ILR) una parte dei costi salariali dei lavoratori toccati dal lavoro ridotto, per un certo periodo di tempo. L’indennità per lavoro ridotto è stata creata per prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro temporanee e inevitabili.

Contrariamente a quanto avviene per l’indennità di disoccupazione, le prestazioni vengono pagate al datore di lavoro. Ogni lavoratore ha comunque il diritto di rifiutare l’indennità per lavoro ridotto, nel qual caso il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare l’intero salario. Tuttavia, per i lavoratori che non accettano l’indennità aumenta il rischio di licenziamento.

Procedura

  1. Spetta al datore di lavoro far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto, presentando il preannuncio al servizio cantonale competente (SC). I lavoratori devono essere d’accordo con la riduzione dell’orario di lavoro. Nel preannuncio deve figurare l’approvazione scritta di tutti i lavoratori in questione.
  2. Nel preannuncio viene scelta anche la cassa competente. Se l’Ufficio cantonale del lavoro autorizza il lavoro ridotto, il datore di lavoro deve far valere il diritto all’indennità e le relative pretese presso la cassa da lui stesso designata. Quest’ultima esamina in dettaglio i presupposti di tale diritto e, in caso di decisione positiva, procede al versamento dell’indennità per lavoro ridotto.

Ammontare

L’indennità per lavoro ridotto viene pagata al datore di lavoro dopo il periodo di attesa e corrisponde all’80 per cento della perdita di guadagno imputabile alle ore di lavoro perse. In caso di indennità per lavoro ridotto, l’AD rimborsa anche la parte dei contributi versata dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD.

Durata

L’indennità per lavoro ridotto viene corrisposta per un massimo di 18 mesi (dal 1° settembre 2020).

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili nelle FAQ della pagina di lavoro swiss.

Fonte: www.lavoro.swiss


Informazione

Ultima modifica 02.02.2023

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