Le persone che fondano un’impresa propria o che vogliono iscriversi al registro di commercio hanno l’obbligo di compilare le dichiarazioni Stampa e Lex Friedrich.
Il fondatore di una società o chiunque faccia richiesta d’iscrizione al registro di commercio è obbligato a compilare la Dichiarazione Stampa e la Dichiarazione Lex Friedrich. I formulari, che possono variare da un cantone all'altro, devono essere scaricati direttamente dal sito dell'ufficio del registro di commercio competente, firmati e restituiti al medesimo.
Nella Dichiarazione Stampa, la società notifica di non avere né prevedere alcun apporto in natura o vantaggio particolare per i propri fondatori, alcuna assunzione di beni o compensazione di crediti, altri rispetto a quelli già presenti negli statuti dell'impresa o nei documenti giustificativi consegnati all'ufficio del registro di commercio competente.
Per quanto concerne la Dichiarazione Lex Friedrich, si tratta per le società di dichiarare che i fatti inerenti alla richiesta non violano in alcun modo la Legge federale sull'acquisizione di immobili da parte di persone all'estero (LAFE, denominata correntemente Lex Koller o Lex Friedrich) e/o non necessitano di alcuna autorizzazione ai sensi di questa legge.
Dichiarazione Stampa
Quadro legale
La Dichiarazione Stampa trova il proprio quadro legale nel Codice delle obbligazioni (articolo 628, cpv. 2 CO) e nell'Ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 43, cpv. 1, lett. h, art. 46, cpv. 2, lett. g, art. 50, cpv. 1, art. 54, cpv. 1, lett. f, art. 66, cpv. 1, lett. g, art. 71, cpv. 1, lett. i, art. 74, cpv. 2, lett. f, art. 84, cpv. 1, lett. g, art. 101, cpv. 2 ORC).
Cosa si dichiara?
Si tratta di certificare l'assenza:
- Di apporti in natura o assunzioni di beni
La società non ha assunto o non si è impegnata a riprendere associati o persone che le siano vicine né valori patrimoniali (p. es. immobili, beni mobili, titoli cartacei, brevetti, crediti o patrimoni con attivi o passivi da inventario) altri rispetto ai valori indicati negli statuti. - Di assunzioni di beni ipotizzate
La società non ha intenzione di assumere associati o persone che le siano vicine né valori patrimoniali di una certa importanza altri rispetto ai valori indicati negli statuti. - Di compensazioni
Non esistono altre compensazioni di crediti altre rispetto a quelle indicate nei giustificativi depositati presso il registro di commercio. - Di vantaggi a favore dei fondatori o di diritti particolari
La società non ha accordato o assicurato ad azionari o ad altre persone alcun vantaggio particolare (p. es. partecipazione al beneficio risultante dal bilancio o all'eccedente della liquidazione oltre la parte che spetta normalmente agli azionari o vantaggi nel quadro delle relazioni commerciali con la società) che non sia menzionato negli statuti.
Dichiarazione Lex Friedrich
Quadro legale
La Dichiarazione Lex Friedrich si basa sulla LAFE (o Lex Koller/Lex Friedrich) che subordina l'acquisizione d'immobili da parte di persone all'estero ad un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente (art. 2, cpv. 1 LAFE).
La LAFE dà una definizione larga all'acquisizione di immobili. Si può trattare di:
- acquisizione di un diritto di proprietà, di superficie, di abitazione o di usufrutto su di un immobile;
- partecipazione ad una società senza persone giuridiche ma avente capacità di acquisizione e il cui scopo reale è l'acquisizione d'immobili;
- acquisizione di un diritto di proprietà o di usufrutto su di una parte di un fondo immobiliare quando questa non sia oggetto di un mercato regolare, o su di una parte di un patrimonio analogo;
- acquisizione di un diritto di proprietà o di usufrutto su di un'azione di una SICAV (Società d'Investimento a Capitale Variabile) immobiliare le cui azioni non sono oggetto di un mercato regolare, o su di un'azione di un patrimonio analogo;
- acquisizione di un diritto di proprietà o di usufrutto su di una parte di una persona giuridica il cui scopo reale è l'acquisizione d'immobili, se le parti di questa persona giuridica non sono quotate presso una borsa in Svizzera;
- costituzione o esercizio del diritto di compera, di prelazione e di ricupera su di un immobile o una parte;
- acquisizione di altri diritti che conferiscono al titolre una posizione analoga a quella del proprietario di un immobile.
Il diritto di verifica da parte del preposto al registro di commercio è dato dall'art. 18 cpv. 2 LAFE. La portata di questo dovere di verifica è stata precisata in una Direttiva all'attenzione dei preposti del registro di commercio concernente l'acquisizione d'immobili da parte di persone all'estero, la cui ultima versione è datata 13 gennaio 1998.
Cosa si dichiara?
Alcuni cantoni, come quello di Berna o di Zurigo, pongono domande precise sulla partecipazione o meno nella società di persone all'estero o di persone che agiscono per conto di persone all'estero.
Altri cantoni si limitano alla semplice dichiarazione che i fatti inerenti la richiesta non comportano alcuna violazione della LAFE e/o necessitano di autorizzazione ai sensi della LAFE, in alcuni casi con delle precisazioni supplementari sui progetti di acquisizione di immobili in Svizzera, la destinazione d'uso di questi e/o sulla partecipazione nella società di persone assoggettate al regime della LAFE. Si tratta ad esempio dei cantoni di Zugo, Ginevra, Vaud e Friborgo.
Fonti:
- Uffico del registro di commercio del canton Berna
- Ufficio federale del registro di commercio
- CO
- LAFE