Il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di legge concernente i cittadini di Stati terzi che hanno ottenuto un master o un dottorato presso un’università svizzera in ambiti che vivono una penuria di personale qualificato. Esso mira a instaurare le condizioni che permettano a queste persone di rimanere in Svizzera, senza formalità eccessive, al fine di esercitarvi un’attività lucrativa. In tali casi è previsto di derogare al numero massimo annuo di permessi di dimora se l’attività lucrativa riveste un interesse scientifico o economico preponderante. Oltre alla modifica legislativa, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha rielaborato una direttiva restrittiva per i cantoni che porta un miglioramento notevole dell’accesso delle start-up al personale qualificato. La revisione di tale direttiva si basa sulle proposte della Swiss Entrepreneurs & Startup Association SWESA.
Le risposte di Philipp Berger, capo della divisione Ammissione Mercato del lavoro del settore Immigrazione e integrazione presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
Quali disposizioni si applicano alle start-up in materia di rilascio di permessi di soggiorno ai cittadini di Paesi terzi?
Philipp Berger: È innanzitutto importante notare che il termine ʺstart-upʺ non esiste nel diritto svizzero degli stranieri. Viene fatta una distinzione tra un’attività professionale indipendente e un’attività professionale salariata. Per quanto riguarda i fondatori di start-up, l’ammissione è generalmente accordata nell’ambito di un’attività professionale indipendente.
I cittadini di Paesi terzi possono ottenere un’autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa indipendente se questa è nell’interesse economico generale e se le condizioni finanziarie e operazionali necessarie sono adempiute. L’individuo in questione deve inoltre adempiere alle condizioni personali richieste per esercitare un’attività indipendente ed è sottoposto al contingente annuo di permessi di dimora accordati ai lavoratori provenienti da Stati terzi (Indipendenti di Stati terzi (admin.ch) / Cittadini Paesi terzi (admin.ch)). Queste autorizzazioni sono inizialmente limitate a due anni e possono essere prolungate a condizione che gli obiettivi illustrati nel business plan siano raggiunti.
Se un cittadino di uno Stato terzo deve essere assunto in una start-up già creata, si applicano le condizioni in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa salariata. Tali persone sono inoltre sottoposte al contingente annuo di permessi di dimora accordati ai lavoratori provenienti da Stati terzi. E ancora, devono essere adempiute le disposizioni legali relative agli interessi economici del Paese, alla priorità dei lavoratori svizzeri o provenienti dall’UE/AELS, alle condizioni di remunerazione e lavorative, alle condizioni personali e dell’alloggio affinché il permesso di dimora e di lavoro possa essere rilasciato (Basi per l’ammissione sul mercato del lavoro (admin.ch)).
Nell’attuazione sono stati integrati alcuni adattamenti: perché?
Berger: Le autorità cantonali competenti per l’attuazione, così come la SEM, hanno tenuto conto con flessibilità delle condizioni particolari nelle quali le start-up lanciano la propria attività commerciale o assumono nuovi collaboratori, sulla base di un’analisi caso per caso. Questa ha mostrato che una maggiore sicurezza giuridica avrebbe giovato. In particolare, i fondatori di start-up in Svizzera, in generale, al momento della creazione dell’impresa non sapevano se avrebbero adempiuto oppure no alle condizioni per ottenere dei permessi di dimora e di lavoro. Era dunque necessario prendere delle misure a questo proposito. Gli adattamenti formali introdotti recentemente rinforzano la sicurezza giuridica dei fondatori di start-up.
In quali ambiti sono state introdotte delle semplificazioni per le start-up?
Berger: Le modifiche concernono essenzialmente i tre punti seguenti:
Primo, è ora possibile rilasciare un permesso di dimora o di lavoro alle persone coinvolte in un’impresa che è parte di un programma di sostegno cantonale o nazionale ancor prima della creazione propriamente detta dell’impresa. L’iscrizione al registro di commercio può essere presentata entro tre mesi.
Secondo, è espressamente stipulato che le partecipazioni dei collaboratori, abituali in seno a imprese e start-up, possono essere prese in considerazione per la valutazione delle condizioni di remunerazione e di lavoro. Le partecipazioni devono rimanere in una proporzione ragionevole in rapporto al salario base.
Terzo, i cantoni dispongono di una maggiore flessibilità in relazione alla proroga del permesso di dimora dopo 24 mesi. Inoltre, ora possono accordare una proroga quando gli obiettivi illustrati nel business plan non sono ancora stati raggiunti completamente, ma le prospettive restano promettenti.
Concretamente, dove sono state introdotte queste semplificazioni e quando sono entrate in vigore?
Berger: Le semplificazioni per le start-up sono state introdotte adattando le direttive della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Istruzioni e commenti. Settore degli stranieri (LStrI)) . Le direttive della LStrI assicurano la coordinazione della pratica tra Confederazione e cantoni e sono regolarmente discusse con i cantoni. Ciò garantisce la più uniforme operatività in tutta la Svizzera. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° novembre 2021.
In che modo queste modifiche toccano le start-up?
Berger: Le novità tengono conto della situazione particolare delle start-up e permettono di abbattere gli ostacoli. La sicurezza giuridica è rinforzata per i fondatori di start-up e per le giovani imprese che desiderano assumere una persona proveniente da uno Stato terzo. Il terzo punto concerne in modo più specifico le start-up il cui sviluppo ha un po’ rallentato, ma le cui prospettive di successo a lungo termine sono promettenti. Anche con queste modifiche il rispetto delle disposizioni in vigore della LStrI è assicurato.