Società in nome collettivo: i vantaggi

Quando due o più persone naturali si uniscono al fine di avviare insieme un’impresa gestita secondo le regole commerciali, si parla di una società in nome collettivo (art. 552-593 CO).

Ogni nome commerciale può contenere, oltre agli elementi essenziali prescritti dalla legge, delle precisioni sulle persone, delle indicazioni sulle attività dell’impresa o delle designazioni fantasiose, ammesso che esso sia conforme alla realtà, non possa trarre in inganno e non leda nessun interesse pubblico (art. 944, cpv. 1, CO). Vedi anche nome della società.

La società in nome collettivo non possiede alcuna personalità giuridica, quindi non costituisce una persona giuridica. Nelle relazioni commerciali, essa può però presentarsi verso l'esterno e acquisire diritti, stabilire impegni o querelare sotto il proprio nome.

Come impresa non è soggetta a imposte; tuttavia, ogni singolo socio è assoggetto a imposte sulla base del salario, della quota degli utili, degli interessi dei fondi propri e del patrimonio.

Le prescrizioni relative alla responsabilità comportano rischi per i soci: essi sono infatti responsabili in maniera solidale e illimitata e questo anche fino a 5 anni dallo scioglimento della società.

Una società in nome collettivo con un’attività commerciale diventa effettiva a partire dalla stipula del contratto di società (è d’altronde fortemente raccomandato far verificare quest’ultimo da un professionista). I soci devono in seguito iscrivere la loro impresa nel registro di commercio (art. 552, cpv. 2 CO). L’iscrizione ha carattere esclusivamente dichiarativo. Una società in nome collettivo può esistere anche senza attività commerciale. In questo caso essa viene costituita soltanto successivamente all’iscrizione nel registro di commercio (art. 553 CO), che in questa circostanza è un prerequisito e ha carattere costitutivo.

Per la società in nome collettivo e la società in accomandita il contratto sociale è vivamente consigliabile. Esso permette di minimizzare il rischio di contenziosi. Non vi sono disposizioni circa il contenuto, si consiglia però di regolare i seguenti punti:

  • parti contraenti e oggetto dell'accordo
  • ditta, scopo e sede della società
  • conferimento patrimoniale e deliberazioni
  • direzione, rappresentanze, diritto di voto, diritti, obblighi ecc.
  • indennità, ripartizione degli utili e delle perdite
  • durata del lavoro e regolamentazione delle ferie
  • recesso, disdetta e cessazione


Informazione

Ultima modifica 13.06.2024

Inizio pagina

easygov Logo e link per lo sportello online per le imprese
https://www.kmu.admin.ch/content/kmu/it/home/savoir-pratique/creation-pme/creation-d_entreprise/choisir-une-forme-juridique/societe-en-nom-collectif.html