Registrazione dell’orario di lavoro: un obbligo per i datori di lavoro

Anche se la frontiera tra vita privata e professionale si assottiglia sempre più per gli impiegati, il conteggio delle ore di lavoro dei dipendenti resta un obbligo per i datori di lavoro. Scorcio sul quadro legale.

Ogni datore di lavoro ha l’obbligo legale di documentare l’orario di lavoro dei suoi dipendenti. La base giuridica si ritrova nell’art. 46 della legge sul lavoro (LL)  e all’articolo 73 dell’Ordinanza 1 relativa alla legge sul lavoro. Ne consegue che le imprese devono essere in grado di documentare l’orario di lavoro giornaliero e settimanale dei loro impiegati, compreso il lavoro compensativo e straordinario. Inoltre, il datore di lavoro deve sottrare i giorni di riposo del lavoratore, che siano settimanali o compensativi, così come le pause di mezz’ora o più.

Il conteggio delle ore effettuate dagli impiegati deve essere conservato dalla società per un periodo di cinque anni. In caso di violazione di questa regola sono possibili diverse sanzioni, che vanno dall’avvertimento alla multa. Nei casi più estremi di violazione del diritto del lavoro, ovvero quando la vita o la salute dei dipendenti sono messe in pericolo, la legge prevede addirittura la chiusura dell’impresa.

Definizione della settimana lavorativa

La settimana lavorativa, ai sensi della legge, inizia il lunedì alle ore 0.00 e termina la domenica alle ore 24.00.

Eccezioni e nuovi regolamenti

Alcune professioni e imprese sono escluse dalle disposizioni relative al tempo di lavoro e di riposo (si veda Capitolo 1 Campo d’applicazione della OLL 1). Si tratta, ad esempio, del personale delle organizzazioni internazionali o delle imprese agricole.

Le disposizioni relative al conteggio del tempo di lavoro non si applicano neppure ai collaboratori che esercitano "un ufficio direttivo elevato". In altre parole le persone che dispongono di un ampio potere decisionale o in misura di influenzare fortemente delle decisioni di grande rilevanza per l’impresa.

Due altre eccezioni sono in vigore dal 1 gennaio 2016; l’obiettivo perseguito è quello di adattarsi alla crescente flessibilità degli orari di lavoro e all’accrescimento della mobilità degli impiegati.

1. La registrazione del tempo di lavoro è totalmente soppressa per i collaboratori che percepiscono un salario sottoposto all’AVS di oltre 120'000 CHF (bonus compreso) e che dispongono di una grande flessibilità sull’orario di lavoro. Questa soppressione completa deve essere convenuta nel quadro di un contratto collettivo di lavoro (dell’impresa o del ramo) ed essere oggetto di un accordo scritto da parte di ogni impiegato. Questa deroga è iscritta nel nuovo articolo 73a OLL 1.
Attenzione: nel quadro del lavoro domenicale o notturno, la registrazione dell’inizio e della fine della giornata di lavoro resta obbligatoria.

2. Una registrazione parziale o semplificata, con soltanto la durata totale del lavoro quotidiano, è ormai possibile secondo l’art. 73b OLL 1. Necessita di:
- un accordo collettivo tra il datore di lavoro ed i rappresentanti (interni o esterni) dei lavoratori;
-oppure, in assenza di tali rappresentanti, l’accordo di maggioranza dei collaboratori;
-oppure, nelle imprese con meno di 50 dipendenti, un accordo individuale scritto con gli impiegati in questione.
Questa esenzione parziale è iscritta nel nuovo articolo 73b OLL 1.

Viaggi di servizio all’estero

Quando il lavoratore si rende all’estero nell’ambito della sua attività, il tragitto (andata-ritorno) è considerato come tempo di lavoro (art. 13 OLL 1). Se tutto o parte del tragitto si svolge la notte o la domenica, l’occupazione del lavoratore non è sottoposta ad autorizzazione. Deve essere accordato un riposo quotidiano di 11 ore, al momento stesso del rientro al domicilio.

Strumenti di misura

La legge non definisce quali strumenti di misura debbano essere utilizzati per documentare l’orario di lavoro. È possibile ricorrere a:

  • Conteggio elettronico o meccanico
  • Documenti Excel
  • Programmi specializzati
  • Applicazioni per smartphone

Fonti: SECO, Protezione dei lavoratori, giugno 2015, e Modifica dell’ordinanza relativa alla legge sul lavoro del mese di novembre 2020.



Informazione

Ultima modifica 28.10.2020

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