Gavidanza, maternità e paternità

Le donne godono di una protezione speciale quando sono incinte e durante i mesi successivi al parto.

I datori di lavoro devono garantire che le dipendenti incinte o che allattano possano lavorare in condizioni adeguate al loro stato, in modo da garantire la salute del figlio e della madre. Devono stabilire se l'ambiente della società è conforme. Devono essere presi in considerazione degli accomodamenti quanto al lavoro che svolgono.

Ad esempio, è evidente che una donna incinta non deve trasportare carichi pesanti, o lavorare in un ufficio in cui si fuma. Se i rischi valutati sono troppo elevati, il datore di lavoro deve trovare un lavoro equivalente ma che rispetti la sua salute.

Dopo il parto, una lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane (o 98 giorni). Durante questo periodo, il datore di lavoro deve versare l'80% dello stipendio.

Durante le gravidanze e dopo il parto, le donne sono protette dalla legge contro il licenziamento abusivo. Beneficiano anche dell'assicurazione per la maternità. Esistono delle pubblicazioni speciali sul diritto delle donne durante la gravidanza e la maternità consultabili sul sito web della SECO: Informazioni giuridiche sulla gravidanza e la maternità (SECO).

Allattamento

Il tempo necessario all’allattamento viene computati, durante il primo anno di vita del bambino, come tempo di lavoro retribuito nei limiti seguenti:

  • per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore: almeno 30 minuti;
  • per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore: almeno 60 minuti;
  • per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore: almeno 90 minuti.

Su loro richiesta, le donne allattante devono avere la possibilità di sdraiare e riposare in condizioni adeguate. Devono dare il loro consenso per essere occupate e possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso.

Congedo di paternità / matrimonio civile per tutti

Il 1° gennaio 2021 è stato introdotto il congedo di paternità pagato. I padri possono quindi fruire di un congedo pagato di due settimane entro sei mesi dalla nascita di un figlio. Il congedo è finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG), come il congedo di maternità. (Art. 329g CO)

Il 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le modifiche legislative legate al «matrimonio civile per tutti». Questo significa in particolare che la moglie della madre è considerata come l’altro genitore, se al momento della nascita è sposata con la madre del figlio e quest’ultimo è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge sulla medicina della procreazione. In questi casi ha pertanto altresì diritto al congedo di paternità finanziato tramite le IPG.



Informazione

Ultima modifica 11.10.2023

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