Gavidanza, maternità e paternità
Le donne godono di una protezione speciale quando sono incinte e durante i mesi successivi al parto.
I datori di lavoro devono garantire che le dipendenti incinte o che allattano possano lavorare in condizioni adeguate al loro stato, in modo da garantire la salute del figlio e della madre. Devono stabilire se l'ambiente della società è conforme. Devono essere presi in considerazione degli accomodamenti quanto al lavoro che svolgono.
Ad esempio, è evidente che una donna incinta non deve trasportare carichi pesanti, o lavorare in un ufficio in cui si fuma. Se i rischi valutati sono troppo elevati, il datore di lavoro deve trovare un lavoro equivalente ma che rispetti la sua salute.
Dopo il parto, una lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane (o 98 giorni). Durante questo periodo, il datore di lavoro deve versare l'80% dello stipendio.
Durante le gravidanze e dopo il parto, le donne sono protette dalla legge contro il licenziamento abusivo. Beneficiano anche dell'assicurazione per la maternità. Esistono delle pubblicazioni speciali sul diritto delle donne durante la gravidanza e la maternità consultabili sul sito web della SECO: Informazioni giuridiche sulla gravidanza e la maternità (SECO).
Allattamento
Il tempo necessario all’allattamento viene computati, durante il primo anno di vita del bambino, come tempo di lavoro retribuito nei limiti seguenti:
- per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore: almeno 30 minuti;
- per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore: almeno 60 minuti;
- per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore: almeno 90 minuti.
Su loro richiesta, le donne allattante devono avere la possibilità di sdraiare e riposare in condizioni adeguate. Devono dare il loro consenso per essere occupate e possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso.
Congedo di paternità / matrimonio civile per tutti
Il 1° gennaio 2021 è stato introdotto il congedo di paternità pagato. I padri possono quindi fruire di un congedo pagato di due settimane entro sei mesi dalla nascita di un figlio. Il congedo è finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG), come il congedo di maternità. (Art. 329g CO)
Il 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le modifiche legislative legate al «matrimonio civile per tutti». Questo significa in particolare che la moglie della madre è considerata come l’altro genitore, se al momento della nascita è sposata con la madre del figlio e quest’ultimo è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge sulla medicina della procreazione. In questi casi ha pertanto altresì diritto al congedo di paternità finanziato tramite le IPG.