Assicurazione contro la disoccupazione (AC) e posizione analoga a quella di un datore di lavoro

Le persone aventi un’influenza considerabile sulle decisioni dell’impresa non hanno, in linea di massima, diritto all’indennità di disoccupazione. Spiegazioni.

Seppur contribuendo all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) come qualunque lavoratore dipendente, la persona che occupa una posizione analoga a quella del datore di lavoro non può beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Ciò resta valido fintanto che la persona continua ad esercitare un’influenza significativa sui processi decisionali dell’impresa. La ragione: l’assicurazione contro la disoccupazione è un’assicurazione destinata ai lavoratori che non possono determinare, né influenzare la perdita del proprio posto di lavoro.

Ciò riguarda le persone che determinano le decisioni prese dal datore di lavoro (Sagl, SA) o quelle che possono influenzare considerevolmente tali decisioni come associato, membro di un organo dirigenziale o detentore di una partecipazione finanziaria dell’azienda.

Verifiche da parte della cassa

Spetta alle casse disoccupazione determinare se una persona assicurata occupi o meno tale posizione in seno all’impresa. I membri del consiglio di amministrazione di una SA, i gerenti e i soci di una Sagl, sottostanno in ogni caso a tale regolamento.

Per gli altri membri di un organo dirigente, la cassa dovrà determinare di quale potere decisionale effettivo beneficino, a dipendenza della struttura dell’impresa. Questa verifica è talvolta difficoltosa, giacché il limite tra i diversi livelli decisionali non è sempre stabilito in maniera formale, soprattutto in seno alle PMI. Ad esempio, un direttore generale responsabile del settore amministrativo e delle finanze che disponga del diritto di firma individuale, senza però far parte del consiglio di amministrazione, può esercitare un’influenza considerevole sulle decisioni del datore di lavoro, ma anche non esercitarne affatto.

Per le proprie verifiche, la cassa può basarsi sui documenti seguenti:

  • Organigramma dell’impresa
  • Estratto del registro di commercio
  • Statuti e processi verbali
  • Contratti di lavoro
  • Tassazione fiscale (permette di controllare la partecipazione finanziaria)

Nel caso in cui la partecipazione finanziaria conferisca al salariato poteri di decisione determinanti, la sua posizione è assimilata a quella di un datore di lavoro. Si noti che il semplice possesso di azioni di collaboratore non è sufficiente a giustificare l’esclusione al diritto alle prestazioni.

Coniugi e membri della famiglia

Una persona che lavora in un’impresa dove il proprio coniuge occupa una posizione analoga a quella del datore di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Nel caso in cui sia possibile provare che un altro membro della famiglia, ad esempio un padre o un figlio, eserciti con la propria posizione un’influenza considerevole sulle decisioni del datore di lavoro, non avrà, neppure in questo caso, diritto all’indennità.

Abbandono della posizione analoga al datore di lavoro

Una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ha tuttavia diritto all’indennità di disoccupazione se lascia l’impresa o abbandona definitivamente tale posizione.

I seguenti accadimenti portano a lasciare definitivamente o a rinunciare alla posizione analoga a quella del datore di lavoro:

  • Chiusura dell’azienda
  • Fallimento dell’azienda
  • Vendita dell’azienda
  • Congedo con perdita della posizione analoga a quella di un datore di lavoro

Per informazioni più dettagliate sul diritto all’assicurazione disoccupazione delle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è possibile consultare le direttive applicative della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) in seguito menzionate.



Informazione

Ultima modifica 07.05.2021

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