Persone in formazione straniere

Assumere persone in formazione straniere : Gli stranieri che intendono seguire una formazione professionale di base o lavorare in Svizzera devono disporre del corrispondente permesso di dimora.

UE-27/Stati AELS

Per le persone in formazione dell’UE 27 e degli Stati AELS vale la seguente condizione: viene rilasciato un permesso di dimora se la persona è titolare di un contratto di tirocinio concluso con un datore di lavoro e approvato dal Cantone. L’interessato deve poter comprovare sufficienti mezzi di sostentamento senza dover ricorrere all’assistenza sociale. La durata del permesso di dimora è di un anno e, se i requisiti sono soddisfatti, verrà rinnovata di anno in anno. Per le persone in formazione croate valgono le disposizioni transitorie (contingenti, verifica della preferenza nazionale e delle condizioni lavorative e salariali). Il rilascio del permesso di dimora è di competenza delle autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro.

Stati terzi

Oltre al permesso di dimora, le persone in formazione di uno Stato non appartenente all’UE/AELS devono avere, nella maggior parte dei casi, anche un permesso di lavoro. Per i nuovi ingressi da questi Paesi si applicano le condizioni di ammissione previste dalla legge sugli stranieri (contingenti, priorità, condizioni personali, lavorative e salariali).

I giovani di Stati terzi che vivono già in Svizzera con lo status di rifugiati riconosciuti (permesso B) o di persone ammesse provvisoriamente (permesso F) devono, prima di iniziare un tirocinio, chiedere un permesso di lavoro presso l’autorità cantonale della migrazione e preposta al mercato del lavoro. A tal fine devono esibire il contratto di tirocinio approvato (verifica delle condizioni lavorative e salariali).

Richiedenti asilo

I giovani richiedenti asilo (permesso N) non possono svolgere alcuna attività professionale nei primi tre mesi che seguono la presentazione della domanda di asilo. I Cantoni possono prolungare questo periodo di altri tre mesi. Le formazioni e i contratti di tirocinio che durano più anni possono essere autorizzati se i giovani, con ogni probabilità, rimarranno in Svizzera sul lungo termine e potranno quindi concludere la formazione. Tuttavia, l’esercizio di un’attività professionale può essere autorizzato solamente se le condizioni economiche e la situazione sul mercato del lavoro lo consentono e se vengono rispettati i criteri salariali, le condizioni lavorative e la priorità. Per maggiori informazioni l’azienda di tirocinio può rivolgersi all’autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro.

Sans-Papiers

Anche i giovani sans-papiers possono, a certe condizioni, ottenere un permesso di dimora per la durata della formazione professionale di base. Non è vi è però alcun diritto al rilascio di tale permesso e, in caso di rifiuto, il giovane può essere allontanato dal Paese insieme ai familiari. Per maggiori informazioni l’azienda di tirocinio può rivolgersi all’autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro.



Informazione

Ultima modifica 26.06.2020

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