Libera circolazione tra la Svizzera e l’Unione europea

In Svizzera, i cittadini europei beneficiano degli accordi sulla libera circolazione delle persone.

In Svizzera, i cittadini dei paesi membri dell'Unione europea (UE) beneficiano degli accordi sulla libera circolazione delle persone. Tali accordi facilitano l'ottenimento di un permesso di lavoro o l'installazione sul territorio elvetico. Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE si applicano anche agli altri Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), ossia il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda.

I lavoratori dell'UE possono trascorrere tre mesi in Svizzera per lavorare senza previa autorizzazione, semplicemente compilando una dichiarazione online indirizzata all'Ufficio federale di migrazione. Dopo questo periodo, essi devono ottenere un permesso di soggiorno che gli permetterà di continuare a lavorare in Svizzera. Si noti che i lavoratori indipendenti devono invece registrarsi entro 14 giorni dal loro arrivo in Svizzera e ottenere un permesso di soggiorno prima di poter esercitare un'attività indipendente.

Vari tipi di permesso di soggiorno consentono di esercitare un'attività lucrativa. Queste autorizzazioni, chiamate anche permessi o libretti L, B, C o G, corrispondono a varie durate di soggiorno. Il documento seguente fornisce una panoramica delle disposizioni generali in vigore e dei vari tipi di permesso.

Il cantone è l'autorità competente per il rilascio dei permessi. Per domande riguardanti le procedure di rilascio dei permessi (presso che ente inoltrare la domanda, tipo di modulo da compilare, durata dei permessi, ecc.) rivolgetevi alle autorità cantonali competenti.

Per proteggere i lavoratori in Svizzera contro il dumping salariale, certe leggi accompagnano il decreto di libera circolazione. Esse sono spiegate sul sito web della SECO: Informazioni sulla libera circolazione delle persone in Europa (SECO).



Informazione

Ultima modifica 23.03.2020

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