Semplificazione e riduzione dell'IVA (Parte A: 1.1.2010, Parte B: rigettata 23.9.2013)

La revisione della legge sull’IVA semplifica l’imposta riducendo gli oneri amministrativi. Il sistema delle aliquote differenziate è ancora in fase di discussione a Berna.

Nel giugno 2008, il Consiglio federale ha presentato un'importante revisione della legge relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Questo progetto prevede due parti:

  • Parte A. Entrata in vigore il 1° gennaio 2010, questa revisione dell'IVA ha introdotto più di 50 modifiche per ridurre gli oneri amministrativi delle aziende e diminuire le spese generate dal pagamento dell'imposta.
  • Parte B. Il Consiglio federale, su richiesta del Consiglio nazionale, aveva elaborato un progetto di riforma dell'IVA a due aliquote anziché le tre attuali. Il Consiglio nazionale e Il Consiglio degli Stati hanno deciso il 23 settembre 2013 di respingere definitivamente il progetto.

Parte A, in vigore dal 2010

Nel giugno 2009, le Camere federali hanno adottato la parte A del progetto del Consiglio federale con alcune modifiche. Le nuove disposizioni, così come il decreto sull'IVA, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010.

La nuova IVA mette fine al formalismo che è stato tanto criticato, migliora la sicurezza legale e la deduzione dell'imposta precedente. Il metodo delle aliquote saldo è stato reso più attraente: esso consente alle aziende di detrarre l'IVA in modo più facile.

Nel settembre 2009, un progetto di ulteriore finanziamento dell'assicurazione dell'invalidità (AI) è stato accettato dalla popolazione e dai cantoni. Il Parlamento ha deciso che l'aumento temporaneo delle aliquote IVA entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Esse sono state definite nel seguente modo:

Aliquote precedenti Nuove aliquote
Le forniture e le prestazioni di servizi che erano sottoposte all'aliquota normale del 7,6%, sono ormai soggette all'aliquota del: 8,0%
Le prestazioni del settore alberghiero che erano sottoposte all'aliquota speciale del 3,6%, sono ormai soggette all'aliquota del: 3,8%
Le forniture e le prestazioni di servizi che erano sottoposte all'aliquota ridotta del 2,4%, sono ormai soggette all'aliquota del: 2,5%

L'aumento ha generato anche un adeguamento delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie per le autorità locali e i settori correlati.

Parte B, un nuovo sistema a due aliquote

In principio, il Consiglio federale aveva proposto d'introdurre un'unica IVA del 6,5% e di sopprimere la maggior parte delle esclusioni dal campo di applicazione dell'imposta. Il 21 dicembre 2011, il Consiglio nazionale ha respinto questa parte della riforma e ha richiesto lo sviluppo di un modello a due aliquote, mantenendo così la maggior parte delle esclusioni dal campo di applicazione dell'imposta.

Il Consiglio federale, su richiesta del Consiglio nazionale, aveva in seguito elaborato un progetto di riforma dell'IVA a due aliquote invece delle tre attuali. Il progetto, descritto in appresso, è stato rigettato dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati il 23 settembre 2013.

Stando alla Parte B, l'aliquota normale sarebbe dell'8% e quella ridotta tra il 2,8% e il 3,8%. L'esclusione dall'imposta dei servizi riservati della Posta, la vendita di valori di bollo e l'esercizio di funzioni di arbitrato, sarebbe cancellata. Tuttavia, le prestazioni fornite nei seguenti settori rimarrebbero escluse dall'IVA: la sanità, la formazione, la cultura, le manifestazioni sportive, le organizzazioni di beneficenza. Il pernottamento in alberghi, abitazioni di vacanza e la ristorazione, ad eccezione delle bevande alcoliche e del tabacco, sarebbero tassate con l'aliquota ridotta.


Informazione

Ultima modifica 02.09.2015

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