La revisione legislativa ʺSwissnessʺ e il label ʺSuisseʺ

Molte imprese utilizzano le denominazioni ʺSuisseʺ, ʺqualité suisseʺ, ʺmade in Switzerlandʺ così come la croce svizzera per i propri prodotti e servizi. Per evitare gli abusi in questo campo, il Parlamento ha approvato il 21 giugno 2013 la revisione legislativa ʺSwissnessʺ.

La revisione legislativa "Swissness" adottata dal Parlamento il 21 giugno 2013 mira a rinforzare la protezione della designazione ʺSuisseʺ e della croce svizzera a livello nazionale e facilitare questo utilizzo all’estero. Quattro ordinanze sono state pubblicate e messe in consultazione il 20 giugno 2014. ʺQueste ordinanze regolano i dettagli, con lo scopo di portare la maggior chiarezza possibile per i produttori, i consumatori e le autoritàʺ hanno spiegato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ed il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) incaricati del dossier.

ʺSwissnessʺ in grandi linee 

Il progetto stabilisce nella legge sulla protezione dei marchi nuovi criteri per definire la provenienza svizzera di prodotti o servizi. Per i prodotti naturali trasformati (come la maggior parte delle derrate alimentari) almeno l'80 per cento del peso delle materie prime deve provenire dalla Svizzera. In virtù di disposizioni derogatorie è possibile escludere dal calcolo le materie prime che non esistono in Svizzera (p.es. il cacao). Per i prodotti industriali (come macchine e coltelli) la quota svizzera dei costi di produzione deve essere almeno del 60 per cento. I costi per la ricerca e lo sviluppo possono essere inclusi nel calcolo. Entrambi i tipi di prodotti devono soddisfare un secondo criterio: l'attività lavorativa che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi in Svizzera (p.es. la trasformazione del latte in formaggio). Per quanto concerne i servizi, un'impresa può offrire servizi "svizzeri" se la sua sede è in Svizzera e se viene effettivamente amministrata nel nostro Paese.

In futuro, la legge sulla protezione degli stemmi consentirà di utilizzare la croce svizzera per i prodotti svizzeri. Attualmente il suo impiego è ammesso soltanto per i servizi.

Quattro ordinanze esecutive

Per l’attuazione della revisione "Swissness", i quattro progetti di ordinanze seguenti sono stati posti in consultazione il 20 giugno 2014:

  1. Modifiche dell’ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)
  2. Ordinanza sull’utilizzo dell’indicazione di provenienza ʺSvizzeraʺ per le derrate alimentari (IPSDA)
  3. Ordinanza concernente il registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (decreto sulle DOP e le IGP dei prodotti non agricoli)
  4. Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e degli altri segni pubblici (DPAP)

Le informazioni relative ed i documenti utili possono essere consultati sul sito dell’Istituto federale della proprietà intellettuale IPI (link di seguito).

Storia

Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione legislativa "Swissness" nel novembre 2009. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è entrata in materia sul progetto nell’ottobre 2010, prima che questo fosse adottato dal Parlamento il 21 giugno 2013. Informazioni dettagliate relative alle deliberazioni in seno alle due camere possono essere consultate sul sito Internet del Parlamento (link di seguito).

Ultima modifica 02.09.2015

Inizio pagina

https://www.kmu.admin.ch/content/kmu/it/home/attualita/modifiche-legislative/revisione-legislativa-swissness-e-il-label-suisse.html